Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 13 marzo 2000
Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
del Dipartimento per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;
Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 1998 con il quale sono stati ammessi al finanziamento del FSRA il C.R.F. S.C.P.A. e la Magneti Marelli nell'ambito del progetto internazionale bilaterale Italia/Francia Eureka E! 1535 Medea /A311 Atemaes - Tecnologie di assemblaggio per moduli elettronici per impiego autoveicolistico, per attivita' da svolgersi dal 18 luglio 1997 fino al 17 luglio 2001;
Tenuto conto che - a seguito del lancio nel giugno 1998 del nuovo progetto cluster Eureka E! 1888 Pidea, progetto mirato alle problematiche dell'assemblaggio e della interconnessione di circuiti microelettronici - i partner francesi, dietro sollecito delle proprie autorita' pubbliche, hanno richiesto ed ottenuto il trasferimento delle attivita' dal 1 gennaio 1999 al 17 luglio 2001 all'interno del nuovo cluster Pidea piu' rispondente alle caratteristiche tecnologiche del progetto in esame;
Vista la richiesta avanzata dai partner italiani C.R.F. S.C.P.A. e Magneti Marelli, prot. 1021 del 30 settembre 1999, tesa ad ottenere la conferma del finanziamento per la seconda fase delle attivita' del progetto (1 gennaio 1999 - 17 luglio 2001) da trasferire all'interno del cluster Pidea;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Considerato che il comitato tecnico scientifico, integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 9 novembre 1999, di cui al punto 16 del resoconto sommario, ha espresso parere favorevole;
Ritenuto opportuno procedere alla autorizzazione, per i motivi di cui sopra, dei finanziamenti deliberati per il progetto Atemaes nell'attuale fase di valutazione all'interno del progetto cluster Pidea;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il finanziamento pubblico ai partecipanti italiani C.R.F. S.C.P.A. e Magneti Marelli per il progetto internazionale Eureka Atemaes le cui attivita', da svolgersi dal 1 gennaio 1999 al 17 luglio 2001, vengono trasferite da Medea a Pidea.
 
Art. 2.
Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono state gia' determinate a suo tempo con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1998 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per il 1998.
 
Art. 3.
Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2000
Il dirigente: Fonti
 
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