Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 giugno 1999
Concessione di contributi del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993.

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per l'impiego
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti gli articoli 3, 4, 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 agosto 1997, che individua gli enti promotori dei progetti di lavori di pubblica utilita';
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 settembre 1997, che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che forniscono l'assistenza tecnico-progettuale agli enti di cui al capoverso precedente;
Considerato che il comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 280/1997 prevede l'impiego a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo come condizione dell'approvazione del progetto di lavori di pubblica utilita' da parte della competente commissione regionale per l'impiego della commissione centrale per l'impiego;
Considerato altresi' che il comma 2 del medesimo art. 4 prevede che al progetto sia allegato il piano di impresa relativo all'attivita' che si intende promuovere e la dichiarazione scritta attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo da parte delle commissioni sopra indicate che valutano la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo;
Considerato che il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.280/1997 prevede che gli enti proponenti dei progetti di lavori di pubblica utilita' possono chiedere un contributo a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 7, della legge 236/1993 per le spese relative alle attrezzature sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane e per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane;
Considerato che il comma 2 dell'art. 8 sopra indicato prevede che il saldo non inferiore al 50% e' erogato alla positiva conclusione del progetto;
Ritenuto che la positiva conclusione del progetto debba individuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 280/1997;
Ritenuto, altresi', di dover individuare i criteri relativi all'erogazione dei contributi per le spese relative alle attrezzature ed all'assistenza tecnico progettuale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 280/1997;
Ritenuto, altresi', di vincolare il 70% del contributo per attrezzature ed assistenza tecnico-progettuale alla stabilizzazione occupazionale al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.
Decreta:
Art. 1.
Il 30% del contributo per le attrezzature e per l'assistenza tecnico-progettuale e' erogato agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.
Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego deve essere aquisita dalle direzioni regionali del lavoro la certificazione antimafia e devono essere verificate da parte dei medesimi uffici l'approvazione del progetto di pubblica utilita', la rispondenza al progetto approvato dei dati indicati dal richiedente nella domanda, e, per il tramite del servizio ispettivo, l'idoneita' delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.
Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalla commissione centrale per l'impiego la direzione generale per l'impiego - Divisione II - deve aquisire la certificazione antimafia e verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilita' e la rispondenza al progetto approvato dei dati indicati dell'ente richiedente nella domanda. Le competenti direzioni regionali per l'impiego devono verificare, per il tramite del servizio ispettivo, l'idoneita' delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.
 
Art. 2.
Il saldo del contributo, pari al 70% della richiesta, viene erogato alla positiva conclusione del progetto, previa aquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della positiva conclusione del progetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 280/1997.
L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito con carattere di effettiva stabilita' ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 280/1997.
Art. 3.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 2 giugno 1999
Il direttore generale: Carla' Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2000 Registro n. 1 Lavoro e presidenza sociale, foglio n. 36
 
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