Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 16 febbraio 2000
Modificazione del termine di presentazione al Ministero, da parte delle universita', delle proposte di cui all'art. 7 (internazionalizzazione), comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1UR - foglio n. 198 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);
Visto l'art. 7 del predetto decreto il quale destina risorse finanziarie per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione prevedendo, al comma 2, che le proposte che le universita' formuleranno al riguardo dovranno pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che il Ministero ha gia' fornito alle universita' indicazioni operative al riguardo ma che la necessaria informatizzazione della procedura, a partire dalla formulazione delle proposte, ha presentato difficolta' imprevedibili, che non consentono di mettere in condizione tali istituzioni di provvedere al riguardo nei predetti termini;
Tenuto conto dell'interesse pubblico alla migliore utilizzazione di tali risorse, il cui presupposto e' la formulazione delle proposte relative, da parte delle istituzioni interessate, con modalita' informatiche che consentano poi una idonea gestione della complessa procedura, si rende necessario portare da centoventi a centocinquanta il numero dei giorni previsti dall'art. 7, comma 2, del predetto decreto, ai fini della formulazione delle proposte da parte delle universita';
Visto l'art. 24, comma 2, del predetto decreto il quale prevede che le modifiche agli articoli dello stesso, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto ministeriale, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998;
Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 7 (internazionalizzazione) del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, comma 2, e' modificato nel senso che il termine entro il quale dovranno pervenire al Ministero proposte al riguardo da parte delle universita', pena l'esclusione, e' fissato a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999).
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 16 febbraio 2000
Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 22
 
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