Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 febbraio 2000
Adozione di misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1709, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Vista la decisione della Commissione n. 1999/355/CE del 26 maggio 1999, recante misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong);
Vista la decisione della Commissione n. 1999/516/CE del 28 luglio 1999, che modifica, con effetto retroattivo, la decisione n. 1999/355/CE recante misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong);
A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
Considerato che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie anche in caso di intercettazione di esemplari vivi dell'organismo nocivo di cui trattasi o di potenziali vettori o portatori del medesimo;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale di Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana, attraverso i punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.
 
Art. 2.
Requisiti richiesti
Ai fini di quanto disposto all'art. 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:
1. Il legno in forma di:
casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palettecasse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, oppure;
legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, deve essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essicato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidita' a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione e' compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
 
Art. 3.
Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali
I servizi fitosanitari regionali effettuano ispezioni al fine di verificare l'applicazione del presente decreto ed inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli effettuati per la presenza dell'organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) entro il 30 settembre di ogni anno.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
Il decreto 16 luglio 1999 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 79
 
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