Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2000
Misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari del Canada.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;
Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid";
Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente decreto debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione U.E. n. 1999/751/CE del 4 novembre 1999 sopramenzionata;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Decreta:
Art. 1.
1. I tuberi seme di patata delle varieta "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago" e "Shepody" originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nei seguenti periodi:
dal 15 gennaio 2000 al 31 marzo 2000;
dal 1 dicembre 2000 al 3 l marzo 2001;
dal 1 dicembre 2001 al 31 marzo 2002.
 
Art. 2.
1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di cui all'art. 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'autorita' fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle province New Brunswich o Prince Edward Island che la "Canadian Food Inspection Agency" ha ufficialmente dichiarato esenti da "Potato spindle tuber viroid" e da "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus".
2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:
a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui e' stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni;
b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi-seme delle categorie "Pre-Elite", "Elite I", "Elite II" o "Elite III", prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie "Pre-Elite" o "Elite I" e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;
c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non e' superiore ad un 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;
d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;
e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:
I. Le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie o in Paesi dove e' nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;
II. Le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;
III. La "Canadian Food Inspection Agency" e' tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle province in questione senalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone;
IV. I tuberi-seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria "di base".
3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del "Potato spindle tuber viroid" e del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus"; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di "Potato spindle tuber viroid" sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove e' stata prodotta la partita; per l'accertamento del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" e' prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonnnellate un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:
a) per quanto riguarda il "Potato spindle tuber viroid": il metodo "Reverse-Page", o la procedura di ibridazione c-DNA;
b) per quanto riguarda il "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.
4. Le Autorita' di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilita' tali che:
a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunita', venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;
b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della "Canadian Food Inspection Agency", almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5;
c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.
 
Art. 3.
1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata e' compilato separatamente dalle autorita' fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di "Potato spindle tuber viroid" o di "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e' stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'art. 2.
2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro "dichiarazione supplementare" che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonche' il nome della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
3. Il riquadro "Marchio dei colli" reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonche' i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantita' di prodotto.
5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantita' del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.
 
Art. 4.
1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada puo' avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.
2. L'importatore deve notificare, almeno dieci giorni prima dell'introduzione dei tuberi-seme nel territorio nazionale, una richiesta ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole e forestali .
3. L'importatore deve indicare la varieta', la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi dove sono immagazzinati i tuberi seme, nonche' i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentati e forestali del 31 gennaio 1996.
 
Art. 5.
1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi-seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario previsto dal decreto 31 gennaio 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata.
2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.
3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi-seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.
4. Le partite di patate da seme restano in quarantena presso i magazzini doganali del punto di entrata, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, sino all'accertamento dell'esito negativo dei risultati delle analisi di laboratorio.
 
Art. 6.
1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e indirizzi.
2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi-seme di patate in questione.
3. Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come "tuberi-seme di patate" e sono destinate unicamente ad essere consumate.
4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi su quali e' indicata l'origine canadese nonche' il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 80
 
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