Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 marzo 2000
Disposizioni in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza a 3 MW di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99. (Deliberazione n. 56/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 marzo 2000;
Premesso che:
con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98), sono stati definiti i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW con effetto dal 1o gennaio 1999;
con la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 82/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99) sono stati determinati nuovi prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, con effetto dal 1o settembre 1999, ed e' stata revocata con medesima decorrenza la deliberazione n. 162/98;
con le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 30/2000 e 31/2000, entrambe depositate in data 24 gennaio 2000, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati, rispettivamente, dalla Fantoni S.p.a. e dalla I.G.F. - Idroelettriche gestioni friulane S.p.a., e' stato disposto l'annullamento della deliberazione n. 162/98;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 1;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione n. 162/98;
la deliberazione n. 82/99;
Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 729/2000 e n. 730/2000, dell'11 febbraio 2000, con le quali e' sospesa l'esecutivita' delle sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione II, n. 601/1999 e n. 602/1999, del 17 febbraio 1999 di parziale annullamento della deliberazione n. 108/97;
Considerato che:
per alcuni impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW le convenzioni di cessione destinata di energia elettrica sono scadute nel periodo compreso tra la data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 162/98;
nel periodo di vigenza della deliberazione n. 162/98, l'Enel S.p.a. - in qualita' di cessionario dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 9/1991 fino all'assunzione della titolarita' delle funzioni attribuite al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dall'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 - ha applicato a tutti gli impianti interessati dalla deliberazione n. 162/98, a titolo provvisorio e con riserva di conguaglio, i prezzi in vigore nel mese di dicembre 1998, al netto dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92;
il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nelle sentenze richiamate in premessa, ha evidenziato, tra l'altro, che sarebbe stato opportuno che l'Autorita', con la deliberazione n. 82/99, avesse provveduto "... alla revoca della deliberazione n. 162/98 con effetto ex tunc ...";
Ritenuto che:
sia opportuno estendere l'applicazione della deliberazione n. 82/99 non solo per il periodo di vigenza della deliberazione n. 162/98 ma anche per il periodo compreso tra la data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 162/98, al fine di assicurare agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, relativamente alle cessioni di energia elettrica non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita' e redditivita', tenuto anche conto del loro valore sotto il profilo della tutela ambientale e del territorio;
sia opportuno riconoscere agli impianti titolari di convenzioni di cessione destinata, stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992 e scadute nel periodo compreso tra la data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento CIP n. 6/92 e la data di entrata in vigore della deliberazione n. 82/99, i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione n. 82/99 a far data dalla scadenza delle convenzioni medesime;
sia urgente definire i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW a seguito dell'annullamento della deliberazione n. 162/98, disposto dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, anche al fine di consentire ai soggetti cessionari di effettuare il conguaglio tra i prezzi risultanti dall'applicazione dell'art. 3 della medesima deliberazione ed i prezzi applicati a titolo provvisorio e con riserva di conguaglio;
Delibera:
Art. 1. Disposizioni in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99
1.1. La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, si applica con decorrenza dalla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione, limitatamente alle cessioni di energia elettrica, previste dall'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non regolate da convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.
1.2. La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, si applica, altresi', agli impianti di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima deliberazione che cedono energia elettrica in virtu' di convenzioni di cessione destinata stipulate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 scadute successivamente alla data in cui e' cessata l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui ai titoli II e III del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con decorrenza dalla data di scadenza delle medesime convenzioni.
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
2.1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione il soggetto cessionario effettua il conguaglio dei prezzi di cessione tra i prezzi di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, a valori 1999, ed i prezzi effettivamente applicati dal soggetto cessionario nel medesimo periodo di tempo alle fattispecie di impianti individuati ai precedenti commi 1.1 e 1.2.
2.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 16 marzo 2000
Il presidente: Ranci
 
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