Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 18 febbraio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli, unita' di Caserta, Napoli (settore edile) e Napoli (settore metalmeccanico). (Decreto n. 27854).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 363 del 16 giugno 1999 pronunciata dal tribunale di Napoli, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Angelo Marinelli;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 giugno 1999;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art.1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angelo Marinelli, sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), unita' in Caserta (NID 9915CE0020), per un massimo di 122 unita' lavorative, Napoli (settore edile) (NID 9915NA0084), per un massimo di 15 unita' lavorative, Napoli (settore metalmeccanico) (NID 9915000084), per un massimo di 101 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1999 al 15 dicembre 1999.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 16 dicembre 1999 al 15 giugno 2000.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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