Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 13 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente non riconosciute;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 12 marzo 1998;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 6 ottobre 1999 e 21 dicembre 1999;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'universita' in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;
Vista la nota rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la comunicazione ministeriale in data 13 marzo 2000, prot. 357 Uff. I DAUS che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere alla emanazione e pubblicazione delle modifiche allo statuto di autonomia dell'universita' proposte;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta essere modificato come di seguito riportato:
Titolo II
AUTORITA' ACCADEMICHE
Capo II
Il consiglio di amministrazione
Art. 8.
Composizione, punto 2, lettera f) dal Presidente della camera di commercio di Milano o da un componente della giunta camerale da lui designato;
Titolo II
AUTORITA' ACCADEMICHE
Capo II
Il consiglio di amministrazione
Art. 8.
Composizione, punto 2, lettera g) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Universita'. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo.
Titolo II
Autorita' accademiche
Capo II
Il consiglio di amministrazione
Art. 10.
Funzionamento del consiglio di amministrazione punto 2, lettera a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario.
Titolo II
AUTORITA' ACCADEMICHE
Capo II
Il consiglio di amministrazione
Art. 11.
Indennita', punto 1
Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute:
a) al rettore e al prorettore;
b) ai presidi di facolta';
c) ai presidenti di corso di laurea;
d) ai componenti del consiglio di amministrazione;
ed inoltre:
e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;
f) ai presidenti dei centri di servizio.
Titolo II
AUTORITA' ACCADEMICHE
Capo V
Il rettore
Art. 16.
Compiti e attribuzioni del rettore, punto 2
Il rettore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati.
Titolo IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI
Capo I
La facolta'
Art. 22.
Il preside di facolta', punto 2
Il Preside e' eletto dal consiglio di facolta' secondo le modalita' esposte nel seguente art. 23, comma 2, lettera a) e puo' essere rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati.
Titolo IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI
Capo II
I consigli di corso di laurea e di diploma
Art. 24.
I consigli di corso di laurea e di diploma, punto 6
Il consiglio di corso di laurea o di diploma e' presieduto dal presidente eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', e' nominato dal rettore ed e' rinnovabile consecutivamente per non piu' di due mandati. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, da' esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 13 marzo 2000
Il rettore: Alberoni
 
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