Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 febbraio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, unita' di Ariccia, Cagliari, Cassino, Frosinone, Latina, Montecompatri, Oristano, Tivoli e Velletri. (Decreto n. 27872).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 7 luglio 1998 con il quale la S.p.a. Siciet, e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 16 giugno 1999;
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 giugno 1999;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma), unita' in Ariccia (Roma) (NID 9912000001), per un massimo di 102 unita' lavorative, Cagliari, per un massimo di 78 unita' lavorative, Cassino (Frosinone) (NID 9912000018), per un massimo di 58 unita' lavorative, Frosinone (NID 9912000018), per un massimo di 17 unita' lavorative, Latina (NID 9912000018), per un massimo di 2 unita' lavorative, Montecompatri (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 19 unita' lavorative, Oristano, per un massimo di 33 unita' lavorative, Tivoli (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 3 unita' lavorative, Velletri (Roma) (NID 9912000018), per un massimo di 28 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione, del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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