Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 gennaio 2000
Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999);
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1986, n. 2930 e successive modifiche sulla definizione delle caratteristiche dei pescherecci;
Vista la decisione 95/84/CE della Commissione del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci;
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86;
Visto il decreto 6 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) recante l'indicazione di nuovi termini per la rideterminazione dei valori di stazza secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94;
Ritenuto necessario uniformare i termini temporali indicati dal predetto decreto 6 settembre 1999, entro i quali rideterminare i valori di stazza secondo quanto previsto dai citati regolamenti comunitari.
Considerata la necessita' di apportare delle modifiche alla vigente normativa di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1995, sulla potenza dei motori marini, ai fini dell'adeguamento dell'archivio delle licenze di pesca, nonche' sulla validita' della licenza di pesca;
Valutata l'opportunita' di non consentire l'esercizio dell'attivita' di pesca con motori di potenza superiore a quella prevista dalla licenza;
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che hanno espresso parere favorevole nella seduta del 29 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le navi da pesca, escluse quelle asservite ad impianti di acquacoltura, per le quali non sono stati misurati i valori di stazza in GT, i proprietari e/o armatori devono inoltrare la relativa richiesta al competente ispettorato del R.I.N.A. entro il termine massimo, non prorogabile, di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per tutte le navi da pesca di cui al punto 1, e' fissato al 15 maggio 2000 il termine ultimo per l'effettiva misurazione in GT dei valori di stazza.
3. L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti 1 e 2 comporta l'immediata sospensione della validita' della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria.
4. La validita' della licenza o dell'attestazione provvisoria e' ripristinata, con le modalita' previste dall'art. 6, punto 4, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato l'adempimento di cui al precedente punto 2.
 
Art. 2.
1. I commi 4 e 5 dell'art. 28 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 sono soppressi.
 
Art. 3.
1. L'art. 6, punto 1, lettera d), del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e' soppresso.
 
Art. 4.
1. Il punto 2 dell'art. 26 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e' soppresso.
 
Art. 5.
1. L'esercizio dell'attivita' di pesca con motore di potenza superiore a quella consentita dal relativo documento autorizzatorio comporta l'immediato ritiro della licenza di pesca sino alla data dell'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della potenza stessa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 45
 
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