Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DIRETTIVA 18 gennaio 2000 |
Corso di formazione in materia di metrologia del personale delle camere di commercio. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1o gennaio 2000; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, relativo alla disciplina dei titoli e marchi dei metalli preziosi; Visto l'art. 25 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1945, n. 831 e dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, istitutivo del corso di tirocinio teoricopratico per esercitare le funzioni inerenti l'attivita' ispettiva in materia di metrologia legale; Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, art. 7, istitutivo del Comitato centrale metrico; Acquisite le proposte del Comitato centrale metrico nella seduta dell'11 giugno 1999 sulle materie di insegnamento del corso di tirocinio in argomento; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di seguito denominata Unioncamere, di cui alla nota n. 3947 del 23 dicembre u.s.; Considerato: che il personale destinato a prestare servizio presso gli uffici metrici provinciali, per poter esercitare le funzioni inerenti l'attivita' ispettiva e conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi, doveva conseguire l'esito favorevole dell'esame di un apposito tirocinio teorico-pratico presso il Ministero dell'industria, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio decreto n. 242/1909; che tali corsi erano istituiti con decreto del Ministro dell'industria, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione; che la normativa e la procedura sopra indicate, indirizzate a personale statale, non sono applicabili al personale delle camere di commercio; che pertanto e' necessario che sia assicurata la formazione di nuovo personale da adibire alle funzioni ispettive, mediante apposita regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei corsi; che e' necessario garantire come per il passato modalita' omogenee di formazione del personale su tutto il territorio nazionale; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. L'esercizio da parte del personale delle camere di commercio delle funzioni in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi con l'acquisizione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e' subordinato all'esito favorevole di un apposito corso nazionale di formazione di durata complessiva, anche non continuativa, non inferiore a due mesi. |
| Art. 2. Il corso per la formazione in materia di metrologia legale e' promosso con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale dall'Unioncamere, nel rispetto dei criteri della presente direttiva, avvalendosi, ove ritenga, della collaborazione della competente Direzione generale per l'armonizzazione e tutela del mercato del Ministero dell'industria. La sede ed il periodo di svolgimento sono definiti dall'Unioncamere. |
| Art. 3. Le materie di base oggetto del corso sono le seguenti: elementi di matematica, fisica, meccanica, disegno ed informatica; metrologia legale; teoria delle misure e configurazione degli strumenti per pesare; tecnica operativa; saggio dei metalli preziosi e normative; elementi di diritto amministrativo; legislazione comunitaria; elementi di diritto penale e processuale relativi alle contravvenzioni ed alle depenalizzazioni e agli accessi e sequestri. |
| Art. 4. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2000 Il Ministro: Letta Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 11 |
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