Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 marzo 2000
Protezione transitoria a livello nazionale accordata alle modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto i decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1998 con il quale e' stato autorizzato l'organismo privato "Check Fruit S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" sopra indicata;
Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 1999 dal Centro servizi ortofrutticoli - Societa' cooperativa a r.l., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, mediante correzione ed integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del predetto disciplinare;
Vista la proposta di modificazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;
Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;
Vista la nota prot. n. 60224 del 26 gennaio 2000 con la quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, ritenendo che le modifiche di cui sopra rientrino nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la nota del 14 dicembre 1999 con la quale il Centro servizi ortofrutticoli richiedente le modifiche sopra indicate ha chiesto la protezione a titolo transitorio delle stesse ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione delle modiflche sopra esposte, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo "Check Fruit S.r.l." ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Centro servizi ortofrutticoli sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" secondo le modifiche richieste dallo stesso e concernente la correzione e l'integrazione del testo degli articoli 6 e 7 del relativo disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92, chieste dal Centro servizi ortofrutticoli - Societa' cooperativa a r.l. e contenute nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 26 del 12 novembre 1999.
 
Art. 2.
Salvo i diritti dei soggetti interessati alla produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" in conformita' del disciplinare di produzione registrato con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, colori quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato "Check Fruit S.r.l.".
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui al primo comma.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
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