IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi praticati dai grossisti per gli anni 1995-1997; Considerato che il coefficiente di rivalutazione degli indici predetti, relativamente al periodo sopraindicato, e' pari a 1,0387; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 16 marzo 2000 relativa agli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli anni 1997-1999; Considerato che il coefficiente di rivalutazione degli indici da ultimo citati relativamente al periodo 1997-1999 e' pari a 0,9991; Decreta: Art. 1. 1. L'importo della somma indicata all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relativa ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonche' dei candidati che si presentano nella lista regionale, e' rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L. 62.265.910. 2. L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 43, e' rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2000 Il Ministro: Bianco |