Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Montasio"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la richiesta presentata dal consorzio di tutela del formaggio "Montasio" intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
In considerazione del fatto che il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica unitamente alla scheda guida per la produzione del formaggio in argomento, quale risulta dalla relativa disciplina depositata presso i competenti servizi della Commissione europea, sulla quale incide la modifica proposta.
Eventuali osservazioni adeguatamente motivate relative alla presente proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio" dovranno essere presentate da parte dei soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificita' dei prodotti agroalimentari e della politica di qualita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta di modifica sara' notificata ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2081/92.
La scheda guida per la produzione della DOP "Montasio", registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996, viene di seguito pubblicata, per una piu' agevole consultazione, unitamente alle modifiche proposte. Disciplinare per la produzione della DOP "Montasio" registrata con
regolamento (CE) della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996
La DOP "Montasio" e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.
La zona di produzione della DOP "Montasio" comprende:
Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;
Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia cosi' come delimitato: "dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce".
Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP "Montasio" devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:
1) alimenti da terreni acquitrinosi;
2) alimenti da bordi strade a denso traffico;
3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;
4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;
5) mangimi industriali medicati;
6) sottoprodotti lavorazione riso;
7) farine di origine animale;
8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.
Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla e' vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 oC.
I caseifici che producono formaggio a DOP "Montasio" e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione. =====================================================================
Disciplina vigente | Modifica proposta =====================================================================
| Il latte utilizzato: deve
|provenire dalla munta serale e da
Il latte utilizzato: deve |quella della mattina, fino ad un provenire dalla munta serale e da |massimo di 4 mungiture quella della mattina |consecutive; --------------------------------------------------------------------- deve essere lavorato entro 30 ore | dalla raccolta |invariato --------------------------------------------------------------------- deve essere ricevuto e stoccato a | temperatura non inferiore a 4 °C |invariato ---------------------------------------------------------------------
|deve soddisfare a un tenore di
|germi a 30 °C (per ml)
|< o = 100.000 ---------------------------------------------------------------------
|deve soddisfare a un titolo di
|cellule somatiche (per ml)
|< o = 400.000
Il latte destinato alla DOP "Montasio" non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva. E' utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.
E' consentito l'uso del lisozima. =====================================================================
Disciplina vigente | Modifica proposta ===================================================================== La produzione del formaggio a DOP | "Montasio", all'interno del |La produzione del formaggio a DOP caseificio, avviene secondo la |"Montasio" avviene secondo la seguente sequenza operativa: |seguente sequenza operativa:
1) riscaldamento del latte a 33-35 oC;
2) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;
3) aggiunta caglio in polvere o liquido;
4) coagulazione del latte;
5) rottura della cagliata;
6) cottura a 44-46 oC e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;
7) estrazione della cagliata;
8) pressatura e rivoltamento delle forme; =====================================================================
| 9) marchiatura all'origine con
| fascere personalizzate con
| apposizione della data di
9) marchiatura all'origine con | produzione (anno, mese e giorno)
fascere personalizzate | conformemente all'allegato 1 ===================================================================== 10) salatura a secco oppure in | salamoia leggere con eventuale | completamento a secco |10) invariato ---------------------------------------------------------------------
|11) stagionatura minima di 60
|giorni a temperature non inferiori 11) stagionatura minima di 60 |a 8 °C per i primi 30 giorni e giorni a temperature non superiori|superiori nel prosieguo della a 12 °C |stagionatura --------------------------------------------------------------------- 12) apposizione, da parte del | caseificio, della data di | produzione (giorno, mese e anno di|12) soppresso (perché inserito nel applicazione delle fascere) |punto 9) =====================================================================
Disciplina vigente | Modifica proposta ===================================================================== Al decimo giorno di stagionatura |Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP "Montasio" deve|il formaggio a DOP "Montasio" deve presentare un tenore massimo di |presentare una umidità massima non acqua non superiore al 42% |superiore al 42,84% =====================================================================
Disciplina vigente | Modifica proposta ===================================================================== Al sessantesimo giorno di |Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP |stagionatura il formaggio a DOP "Montasio" deve presentare le |"Montasio" deve presentare le seguenti caratteristiche: |seguenti caratteristiche: ---------------------------------------------------------------------
| 1) umidità massima non superiore
1) umidità: 36% |a 36,72% ---------------------------------------------------------------------
2) grasso nella sostanza secca: | minimo 40% 2) invariato | ---------------------------------------------------------------------
3) peso: 5-9 kg; 3) peso: 6-8 kg| ---------------------------------------------------------------------
4) diametro: 30-40 cm | 4) diametro: forma 30-35 cm ---------------------------------------------------------------------
5) scalzo: max 8 cm | 5) invariato ---------------------------------------------------------------------
6) crosta: liscia, regolare ed | elastica | 6) invariato ---------------------------------------------------------------------
7) pasta: compatta con leggera | occhiatura | 7) invariato ---------------------------------------------------------------------
8) colore: naturale, leggermente | paglierino | 8) invariato ---------------------------------------------------------------------
9) invariato | 9) aroma: caratteristico --------------------------------------------------------------------- 10) sapore: piccante e gradevole |10) invariato
E' consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta. ===================================================================== Disciplina vigente| Modifica proposta =====================================================================
|La porzionatura e il preconfezionamento devono
|essere eseguiti dopo una stagionatura minima di Assente |sessanta giorni.
Sulla pasta fresca del formaggio appena prodotto viene apposto il marchio cosi' come risulta nell'allegato 1. Il formaggio a DOP "Montasio" viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.
 
----> Vedere immagine a pag. 77 della G.U. <----
 
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