Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 febbraio 2000, n. 73
Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di
corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti
previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261
del 1999; b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg; c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
5. Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizi'oni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di faciIitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni".
- Per opportuna conoscenza si riporta l'allegato B
della predetta legge n. 25/1999:
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio
1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996,
concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno
1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a
esposizioni mediche e che abroga la direttiva
84/466/EURATOM.
97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: "Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' di servizio":
"Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal
decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del
servizio universale conformemente alla normativa
comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al
termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualita' del servizio
universale e organizza un sistema di controllo periodico
delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla
separazione contabile tra i diversi servizi in relazione
all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese
terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria
siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita' di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a
realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in
condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio
universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate
a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del
servizio universale siano date pubblicamente agli utenti
informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
particolare per quanto riguarda le condizioni generali di
accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per
l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel
servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali
per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo del
servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con
le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti
titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di
persone di cui all'art. 1; comma 2, lettera h), e ne cura
la pubblicaz:ione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed
il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i
sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore
del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del
servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale
delle informazioni relative al numero di reclami e al modo
in cui sono stati gestiti".
"Art. 5 (Licenza individuale). - 1. L'offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e' di novanta giorni; in caso di richiesta
di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino
al ricevimento di questi ultimi.
4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e
per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a
carico dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei
controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di
violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche'
di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le
disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il
rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi
relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
alla distribuzione degli invii postali nonche' la
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica
costituiscono attivita' di preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali : i servizi che includono la
raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
b) "rete postale pubblica : l'insieme
dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
fornitore del servizio universale che consentono in
particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso
sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti
dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il
trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete
postale fino al centro di distribuzione; c) la
distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punto di accesso : ubicazioni fisiche
comprendenti in particolare le cassette postali messe a
disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei
locali del fornitore del servizio universale, dove gli
invii postali sono depositati dai clienti nella rete
postale pubblica;
d) "raccolta : l'operazione di raccolta degli invii
postali depositati nei punti di accesso;
e) "distribuzione : il processo che va dallo
smistamento nel centro incaricato di organizzare la
distribuzione alla consegna degli invii postali ai
destinatari;
f) "invio postale : l'invio al momento in cui viene
preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si
tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri,
cataloghi, giornali, periodici e similari, nonche' di
pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale;
g) "invio di corrispondenza : la comunicazione in
forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi
telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal
mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con
esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e
similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza :
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di
persone, definito ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di
marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del
nome, dell'indizizzo e del numero di identificazione del
destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la
natura del messaggio, da inoltrare e consegnare
all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e
altre comunicazioni non identiche non sono considerati
pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione
contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non
e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza.
Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e
quella interna;
i) "invio raccomandato : servizio che consiste nel
garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento,
furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua
richiesta, della consegna al destinatario;
l) "invio assicurato : servizio che consiste
nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato
dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera : posta da o verso un
altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
n) "scambio di documenti : la fornitura di mezzi,
compresa la messa a disposizione di appositi locali e di
mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il
mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al
servizio;
o) "fornitore del servizio universale : l'organismo
che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto
il territorio nazionale;
p) "prestatori del servizio universale : i soggetti
che forniscono prestazioni singole dei servizio universale;
q) "autorizzazioni : ogni permesso che stabilisce i
diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che
consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del
caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di
tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale
"oppure di licenza individuale definite come segue:
1) per "autorizzazione generale si intende ogni
autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di
ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di
regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti
dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa
sia regolata da una "licenza per categoria o da norme di
legge generali e che sia prevista o meno per essa una
procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) per "licenza individuale si intende ogni
autorizzazione che richiede una previa decisione
dell'Autorita' di regolamentazione, con la quale sono
conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in
relazione a prestazioni non riservate rientranti nel
servizio universale;
r) "spese terminali : la remunerazione del fornitore
del servizio universale incaricato della distribuzione
della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli
invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un
Paese terzo;
s) "mittente : la persona fisica o giuridica che e'
all'origine degli invii postali;
t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che
usufruisce di una prestazione del servizio universale in
qualita' di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono
costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla
sicurezza del funzionamento della rete in materia di
trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia
giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela
dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione
dei dati comprende la protezione dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate
nonche' la tutela della vita privata".
"Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio
universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di
qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i
punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti
gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle
seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione secondo criteri di
ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso;
d) la determinazione del "prezzo accessibile deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce
tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a
settimana salvo circostanze eccezionali valutate
dall'autorita' di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni
stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in
installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto
delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza".
"Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del
servizio universale, nella misura necessaria al
mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia
inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad
un invio di corrispondenza del primo livello di peso della
categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il
peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
in se' considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
fanno parte della riserva da inviare all'estero o da
ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi
tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso,
sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii
raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le
procedure riguardanti l'attivita' della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".



 
Art. 2
Procedura di rilascio della licenza individuale

1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorita' una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato l al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.
2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorita', che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.
4. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.
5. La licenza individuale non puo' essere rilasciata se gli amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
6. Il rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.
8. La licenza individuale ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorita'.



Nota all'art. 2:
- La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con
protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il
2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto
accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo
1993".



 
Art. 3
Obblighi connessi alla licenza individuale

1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1,
comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei
mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio
offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di
accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone
comunicazione all'Autorita'; c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva
per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a
misure di sicurezza e di prevenzione; d) ad adottare un sistema di contabilita' separata e certificata che
distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza
individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita'
non soggette a licenza; e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio
universale sulla base dell'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 261 del 1999; f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti
l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo; g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non
onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli
utenti.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, si vedano note all'art. 2.
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, e' il seguente:
"Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il
fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del
servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella
mira in cui i servizi riservati non procurano al fornitore
del predetto servizio entrate sufficienti a garantire
l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
i titolari di licenze individuali entro la misura massima
del dieci per cento degli introiti lordi derivanti
dall'attivita' autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base
dei costi di una gestione efficiente del servizio
universale - con riferimento anche ai costi dei
corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione
europea - che non trovano compensazione con i proventi
derivanti dalla gestione dei servizi riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno
dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati
contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo di compensazione".



 
Art. 4
Obblighi di servizio universale

1. L'Autorita' di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilita' di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.



Note all'art. 4:
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, si vedano le note all'art. 3.



 
Art. 5
Contributi

1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita': a) per l'istruttoria della pratica; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del
mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'.
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento
all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 5:
- L'art. 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e' il seguente:
"Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza
individuale e di autorizzazione generale rimborsano
all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative
di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita'
stessa, aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono fissate le misure dei
contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli
oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato".



 
Art. 6
Pubblico registro

1. Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.
 
Art. 7
Controlli e verifiche

l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attivita' oggetto della licenza.
2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.



Nota all'art. 7:
- Per l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 8
Sospensione - revoca - decadenza

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza individuale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'Autorita' irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.



Nota all'art. 8:
- L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e' il seguente:
"Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio
universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale e dei servizi
riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,
l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo'
disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al
fornitore del servizio universale e' punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire
cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del
servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del
servizio universale senza aver conseguito la prescritta
licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza
individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
autorizzazione generale e' punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta agli organi del Ministero delle
comunicazioni".



 
Art. 9
Disposizione transitoria

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2000
Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125
 
Allegato 1
(articolo 2)
Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale concessioni
e autorizzazioni - Viale America,
201 - 00144 Roma-EUR

Il sottoscritto ............................. luogo e data di nascita ......................... residenza e domicilio ........................... cittadinanza .................................... societa'/ditta ................................... sede ........................................... codice fiscale e partita IVA ................... nazionalita' .................................... dati del rappresentante legale ................. cognome e nome ................................. luogo e data di nascita ........................ residenza e domicilio .......................... codice fiscale .................................
Chiede (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e del decreto del Ministro delle comunicazioni ....................) il rilascio di una licenza individuale, con validita' di anni........... (massimo sei), per lo svolgimento del seguente servizio: .................................................................... ....................................................................
Dichiara a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:
1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali;
3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE;
4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari;
5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso.
Allega:
a) certificato di nazionalita' della societa' della ditta;
b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 2;
e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato;
f) bilancio dell'ultimo esercizio; nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno;
g) attestato dell'avvenuto versamento dei contributi di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, limitatamente alle spese amministrative di istruttoria.
Si impegna:
1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;
2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;
3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ....;
4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo.
Notizie facoltative:
chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ................................................................
segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .................................................
data .......................
Timbro del richiedente
...................................
 
Allegato 2
(allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto .................................. nato a .............................................. residente in ................. via ............... n. ........... nella qualita' di ................................................ .................................................................
Dichiara:
in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome Grado di parentela Nato a il
-- -- -- -- .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........ .............. (*) ............... ......... ........

ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.
(Data) ...................
(Firma) ......................
(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.
 
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