Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2000
Rettifica al decreto dirigenziale 14 settembre 1999 concernente modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'".

IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di indicazione geografica tipica dei vini;
Visto il decreto del 6 settembre 1999, relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999, nel quale sono state erroneamente omesse, da parte di questa amministrazione, nel corso della stesura, alcune specificazioni riguardanti: l'art. 4 "norme per la viticoltura", e l'art. 6 "caratteristiche al consumo";
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 31 maggio 1999, aveva espresso parere favorevole in merito alla formulazione degli articoli sopracitati cosi' come presentata, a suo tempo, dai richiedenti;
Vista la nota n. 586 del 17 febbraio 2000, della regione Liguria, con la quale viene richiesta la rettifica dei suddetti articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione di che trattasi;
Ritenuto di doversi procedere alla esatta riformulazione degli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione, al fine di una corretta applicazione del medesimo;
Decreta:
Gli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" "Cinque Terre Sciacchetra'", modificati con decreto 6 settembre 1999, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999, sono integrati cosi' come appresso specificato:
 
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Alla fine del comma 6, viene inserito il seguente comma:
nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Relativamente alle due tipologie di vino "Cinque Terre Sciacchetra'" e "Cinque Terre Sciacchetra'" riserva, viene inserita, in entrambi i casi, tra le caratteristiche gia' previste - "acidita' totale minima: 5,0 g/l" e tra - estratto secco netto minimo: 23,0 g/l" la caratteristica - "acidita' volatile massima: 1,6 per mille".
Restano confermate tutte le disposizioni previste dal predetto disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
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