Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformita' dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno
1999, n. 205, recante: "Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 1999, n. 149, e' il seguente:
"Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo
I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle
altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di
natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva
compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso
a circostanze aggravanti ad effetto speciale,
caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi
dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di
indebiti rimborsi di imposta, aventi a oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su
documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a
fornire una falsa rappresentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a
consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel
numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni
annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione
coattiva delle imposte mediante compimento di atti
fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti
contabili;
b) prevedere, salvo che per le fattispecie
concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione
falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti
contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare
l'intervento penale ai soli illeciti economicamente
significativi;
c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b)
siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una
determinata entita' di evasione, indipendentemente dai
valori dichiarati;
2) comportare l'intervento penale soltanto quando
il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali o del
volume di affari evasi e l'entita' dei componenti
reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore
ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale
quando l'entita' dei componenti reddituali o del volume di
affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento
della soglia proporzionale, un determinato ammontare in
termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione
una soglia minima di punibilita' inferiore a quella
prevista per i casi di infedelta';
d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e
proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie,
desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta
e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;
e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
risarcimento del danno;
f) prevedere la non punibilita' di chi si sia
uniformato al parere del comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi
dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei
reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune
dalla particolarita' della materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base
del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove
cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e'
stato accertato;
i) prevedere l'applicazione della sola disposizione
speciale quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una
sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema
sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare
risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".
"Art. 17 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti
commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i
decreti possono essere adottati".
- Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
recante: "Norme per la repressione della evasione in
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190,
concerne le norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, recante: "Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.



 
Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Art. 3.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.
 
Art. 4.
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro miliardi.
 
Art. 5.
Omessa dichiarazione
1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
 
Art. 6.
T e n t a t i v o
1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
 
Art. 7.
Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonche' le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
 
Art. 8.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Art. 9. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 110 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). -
Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna
di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le
disposizioni degli articoli seguenti".



 
Art. 10.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
 
Art. 10-bis
((Omesso versamento di ritenute certificate))

((1. E punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.))
 
Art. 10-ter (2)
(( Omesso versamento di IVA ))

(( 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. ))
 
Art. 10-quater (2)
(( Indebita compensazione ))

(( 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti. ))
 
Art. 11.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
 
Art. 12.
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 36 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti".



 
Art. 13.
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:
"Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando
ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro
il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la
liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare
entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con
la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e
dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi'
gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice
penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al
giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore,
nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in
sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale,
quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione
della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati
nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe
infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre,
determina, al solo fine della sostituzione, la parte di
pena per i reati per i quali opera la sostituzione".



 
Art. 14. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di
estinzione per prescrizione del debito tributario
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto puo' chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e' restituita.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 135 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando
settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".



 
Art. 15.
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 47 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 47 (Errore di fatto). - L'errore sul fatto che
costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa,
la punibilita' non e' esclusa; quando il fatto e' preveduto
dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato
non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale
esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul
fatto che costituisce il reato".



 
Art. 16. Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme
antielusive
1. Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si e' uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305,
e' il seguente:
"9. Il contribuente, anche prima della conclusione di
un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar
luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle finanze
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini
della corretta qualificazione tributaria della fattispecie
prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della
direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta
fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso
potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie
medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle
norme antielusive. La mancata risposta da parte del
comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta
del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una
formale diffida ad adempiere da parte del contribuente
stesso, equivale a silenzio-assenso".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze
13 giugno 1997, n. 195, recante: "Regolamento concernente
la determinazione dei termini e delle modalita' da
osservare per l'invio delle richieste di parere alla
competente Direzione generale e per la comunicazione dei
pareri stessi al contribuente", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 1997, n. 152:
"Art. 1 (Procedimento). - 1. La richiesta di parere di
cui al comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate, e' indirizzata alla direzione regionale
delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale
del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale
in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. La richiesta deve contenere a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del contribuente o del suo
legale rappresentante e delle altre parti interessate;
b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso
il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo
legale rappresentante.
3. Nella richiesta di parere va esposto
dettagliatamente il caso concreto, nonche' la soluzione
interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della
documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini
della individuazione e della qualificazione della
fattispecie prospettata.
4. Il parere del Dipartimento delle entrate e'
comunicato al contribuente mediante servizio postale in
plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il
Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al
comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 10,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di
parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del
contribuente si intendono presentate all'atto della
ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero
delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste
istruttorie si intendono eseguite al momento della
ricezione dei plichi raccomandati da parte del
destinatario.
6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in
conformita' alla soluzione interpretativa prospettata dal
contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al
comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive.
7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla
Direzione generale del Dipartimento delle entrate la
richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il
quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della
Direzione generale e' comunicato al contribuente non oltre
sessanta giorni dalla richiesta".



 
Art. 17.
Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.



Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 160 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza
di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il
decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La
prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal
giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti
interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;
ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono
essere prolungati oltre la meta'".



 
Art. 18.
Competenza per territorio
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale e' all'estero e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.



Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di
procedura penale e' il seguente:
"Art. 8 (Regole generali). - 1. La competenza per
territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e'
stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte
di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo
in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, e' competente il
giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione,
anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu'
persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il
giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto
diretto a commettere il delitto".
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile".



 
Art. 19.
Principio di specialita'
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.



Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e'
il seguente:
Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
- 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla
determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal
dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una
persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo
mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o
dall'amministratore, anche di fatto, di societa',
associazione od ente, con o senza personalita' giuridica,
nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati
solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della
violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti
illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due
o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni
diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di
una somma pari alla sanzione piu' grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore
della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate
sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave
estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o
colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui
siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di
quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le
obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito
dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art.
5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della
societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma
1 e' limitata all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa
grave, la persona fisica, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito
dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della
violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione
della sanzione amministrativa, non estingue la
responsabilita' della persona fisica, della societa' o
dell'ente indicati nel comma 1".



 
Art. 20.
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
 
Art. 21. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente
rilevanti
1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.



Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, gia' citato in nota all'art. 19,
e' il seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi l e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta
diversi la sanzione base e' aumentata dalla meta' al
triplo.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni".



 
Art. 22. Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.
 
Art. 23. Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della
Guardia di finanza
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".



Note all'art. 23:
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto" e pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta
Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 e' il seguente:
"Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). -
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento;
degli elementi utili ai fini dell'accertamento della
imposta e per la repressione delle violazioni del presente
decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui
agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche
in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale,
utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
e il Comando generale della Guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli
stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione puo'
richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la
verifica, l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento".
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi" e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del
16 ottobre 1973, e' il seguente:
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di
esecuzione degli accessi con particolare riferimento al
numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da
impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali soggetti che
si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 329 del codice di procedura penale:
"Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto
previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato,
la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni".



 
Art. 24.
Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".



Nota all'art. 24:
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 2 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, recante: "Obbligo da parte di determinate
categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa" e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983, e' il seguente:
"Art. 2. - (I commi dal primo al sesto sono stati
abrogati da disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia
di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
emettere lo scontrino fiscale.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori
previsti nell'art. 1 o fa uso di essi allorche' siano stati
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al
fine di eludere le disposizioni della presente legge e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione
e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati,
documenti o registri prescritti dai decreti indicati
nell'art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne
faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella
falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o
registri".
(I commi nono e decimo sono stati abrogati da
disposizioni precedenti).



 
Art. 25.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 25:
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 97 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, e' il
seguente:
"Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse
mediante ruoli). - (I commi dal primo al quinto sono stati
abrogati da disposizioni precedenti).
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento
delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie
dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi,
ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e
le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero
sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a
ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che
hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa
esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a
tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare
delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10
milioni]. (Comma abrogato).
(Il comma settimo e' stato abrogato da disposizioni
precedenti).
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
concernente misure urgenti in materia tributaria" e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio
1976, e' il seguente:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze
puo' essere stabilito nei confronti di determinate
categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni
operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione
della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per
limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di
controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le
caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per
il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente
comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre
mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
(I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da
disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia
di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
emettere la ricevuta fiscale.
[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati,
documenti o registri previsti nei decreti cui al secondo
comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
fine di eludere le disposizioni della presente legge
nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la
reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace
chi, senza avere concorso nella falsificazione dei
documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma abrogato).
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di
pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
emissione della ricevuta fiscale o di emissione del
documento stesso con indicazione del corrispettivo in
misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata
dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della
imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza
pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non
inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante: "Norme
integrative e correttive del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in
attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge
10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione
dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento
dei beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 20 ottobre 1978, e' il seguente:
"Art. 7. - Il mittente e' responsabile della mancata o
inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti
articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti
documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli
trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diverse,
ovvero li compila in modo da non consentire comunque la
identificazione delle parti, e' soggetto alla pena
pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa
pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di
eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente
risultano mancanti o inesatte alcune delle altre
indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo
comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto
ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire
2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive
per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1
o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni
incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto
dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si applica
la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del
trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei
documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto
alla pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La
stessa pena si applica se il documento di trasporto non
risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma
del precedente art. 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi
due commi del presente articolo e' punita con la pena
pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. (Comma
abrogato da norme precedente).
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e'
consentito al trasgressore di pagare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma
rispettivamente pari ad un sesto ed ad un terzo del
massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero
dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla
consegna o alla notifica, del verbale di constatazione. Il
pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena
pecuniaria nascente dalla violazione.
[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati,
documenti o registri previsti dal presente decreto o dal
decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa
uso, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere
le disposizioni del presente decreto, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione,
fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente
comma]. (Comma abrogato)".
- Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, recava: "Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
- La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7
agosto 1982.
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 3 della legge 25 novembre
1983, n. 649, recante: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte
sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983, e' il
seguente:
"Art. 3. - (Comma abrogato). (I commi dal primo al
terzo sono stati abrogati da norme precedenti).
[Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per
carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione,
indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza
di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto
comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e'
soggetto alle pene previste nell'art. 4 del decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
(Comma abrogato da norme precedente).
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 2 del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983, e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. I soggetti che effettuano le operazioni
senza pagamento dell'imposta in mancanza della
dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena
pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non
applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia
stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento
dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i
committenti e gli importatori che hanno rilasciato la
dichiarazione stessa.
2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o
conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della
lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la
pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la
stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini
stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno
inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello
stesso art. 1.
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei
fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui
all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta,
per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o
committenti della facolta' di acquistare beni e servizi
senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di
servizi non possono effettuare per lo stesso periodo
operazioni senza pagamento della imposta.
[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente
ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste
dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e' punito,
oltreche' con le sanzioni previste nel terzo comma
dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a
10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di
lieve entita' si applica la reclusione fino a sei mesi o la
multa fino a L. 5.000.000]. (Comma abrogato)".
- La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. l del decreto-legge
28 novembre 1984, n. 791, recante: "Indeducibilita' degli
interessi passivi derivanti da debiti contratti per
l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da
parte di persone giuridiche e di imprese" e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1984, n. 327, e' il
seguente:
"Art. 1. - Nella determinazione del reddito delle
societa' ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, del reddito di impresa degli altri soggetti, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a
concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri
proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni
esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in
usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante
cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono
nel suddetto ammontare se l'acquisto e' avvenuto a
decorrere da tale data.
Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli
interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma
1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di
imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo
comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere
conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare
degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare
degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del
precedente comma 1.
Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al
precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di
obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere
allegato un prospetto, redatto in conformita' ad apposito
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e
con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione
delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo
d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata
in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di
obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di
quelle acquisite prima di tale data, nonche' dei relativi
proventi.
Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla
dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le
obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si
considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto. [In caso di falsita' delle indicazioni
contenute nel prospetto si applicano le pene previste
nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
n. 516] (Periodo soppresso)".
- La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre
1984, n. 791, concernente indeducibilita' degli interessi
passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di
obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di
persone giuridiche e di imprese", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, recante: "Disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministrazione finanziaria" e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1984, n.
347, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987
l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti
imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di
cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno
1984 hanno tenuto la contabilita' semplificata di cui
all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti
arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili delle percentuali
stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le
importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la
detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli
acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu'
di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni
finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei
relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo
di ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale
affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le
lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego
di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti
dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta
stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute
in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
relativi all'attivita' propria della impresa, limitatamente
all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le
prestazioni siano rese da intermediari con o senza
deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera
intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o
professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano
rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n.
39 della tabella A. Le stese disposizioni, salvo quanto
stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli
esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur
avendo tenuto la contabilita' ordinaria, non hanno
conseguito ricavi per un ammontare superiore a
settecentottanta milioni di lire.
2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di
cui al precedente comma non si applica sull'imposta
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in piu' di
tre anni per i quali l'imposta afferente o l'acquisto o
l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta
nei modi ordinari.
3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al
primo comma dell'art. 8, lettere a) e b), al primo comma
dell'art. 8-bis, al primo comma dell'art. 9, all'art.
38-quater e all'art. 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a
quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di
un importo calcolato mediante l'applicazione delle
percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe
applicabile per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a
condizione che le operazioni siano annotate distintamente,
anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e
24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e
ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti
senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo
comma, lettera a), dell'art. 8.
4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del
secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli
8-bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relative alla facolta' di acquistare o importare beni o
servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano
ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.
Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione
forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al
sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa
imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto
nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state
annotate le fatture ricevute o emesse.
5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente
articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione
annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e
dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli
esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che
nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari
non superiore a diciotto milioni di lire:
a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della
fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di
emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di
accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma
dell'art. 74 dello stesso decreto;
b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli
acquisti e delle importazioni di cui all'art. 25 dello
stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione
progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette
doganali ricevute;
c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i
versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta
afferente gli acquisti e le importazioni di beni
ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le
locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purche' la
durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta'
del periodo di ammortamento, in base alle fatture o
bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a
condizione che queste siano allegate in originale o in
copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese
autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che
effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad
aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare
applicando un'aliquota media pari al rapporto fra
l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti
e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il
complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo
i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di
una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine
devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le
fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e
alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la
sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito,
dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
7. Nella determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati
nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli
acquisti di beni diversi da quelli strumentali
ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture
registrate nel mese di dicembre, e' ammessa in detrazione a
condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese
stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi
risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre e'
ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi
siano stati pagati entro il mese stesso.
8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attivita' di
cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo
quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le
disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli
esercenti la pesca marittima.
9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del
presente articolo e' determinato in misura pari
all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite
nell'allegato tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei
compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di
indennita' di quiescenza e di previdenza maturate
nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le
disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei
beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e'
stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni
strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la
durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per
oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento, nonche', se l'azienda e' in
affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per
cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza
deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione,
agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e
procacciamento di affari relativi all'attivita' propria
dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti
per lavorazioni relative a beni formanti oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza
alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente
materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di
concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel
registro delle imprese e di quella annuale di cui ai
commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente
decreto-legge. L'ammontare che ne risulta e' diminuito
delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze ad
eslusione di quelle che dal registro dei beni
ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo
di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di
tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte
che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di
cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la
disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6,
possono computare in diminuzione le quote di ammortamento
indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni
ammortizzabili.
10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il
reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' determinato in misura pari all'ammontare
dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata
tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per
lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di
quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b)
dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai
soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della
tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera
intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o
professione esercitata; c) delle quote di ammortamento e
dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio,
purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli
aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla
meta' del periodo di ammortamento, relativi a beni
strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili
a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma l
dell'art. 3 del presente decreto.
11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e
i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si
considerano realizzate e le spese si considerano sostenute
nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono
state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo
comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i
contribuenti che effettuano soltanto operazioni non
soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la
percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi,
dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e
delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati
senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad
anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei
compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se
costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in
anni precedenti.
12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e
del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti
che esercitano le attivita' indicate dal precedente comma
8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di
allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
13. Per il triennio indicato nel comma 1 e' sospesa,
salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione
degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
E' inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984
hanno tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno conseguito
ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
14. Per i contribuenti che esercitano attivita' in
relazione alle quali le tabelle allegate al presente
decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il
reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul
valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti
commi, separatamente per ciascuna attivita'.
15. La disposizione del comma precedente si applica a
condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di
ciascuna attivita' siano annotate distintamente nei
registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In
mancanza della distinta annotazione si applica,
relativamente a tutte le attivita', la percentuale di
riduzione meno elevata.
16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui
ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime
ordinario, indistintamente per tutte le attivita'
esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi
indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto
anche per la determinazione del reddito d'impresa e di
lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle
imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle
imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che
esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono
esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa
alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre
1985, per i contribuenti che optano per la contabilita'
ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto
delle attivita' e passivita' esistenti al 1o gennaio 1985
deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello
stesso anno.
17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o
prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C,
attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984,
possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma
anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari.
18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario
fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno
1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
estendono di diritto all'intero triennio indicato nel
precedente comma 1.
19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si
applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f)
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di
imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio
indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione
di inizio dell'attivita' presentata agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il
regime ordinario.
20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del
comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle
imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte
sul reddito per l'anno di inizio dell'attivita' ed ha
effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio
indicato nel precedente comma 1.
21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano
esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate
nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del
precedente comma 17.
22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono
del regime di determinazione del reddito previsto nel
precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della
contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo
di tenere le scritture contabili di cui all'art. 19 dello
stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio
e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3
del presente decreto.
23. In caso di opzione per il regime ordinario di
determinazione del reddito gli esercenti imprese
commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte
negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti
arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello
stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei
commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le
scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
25. I contribuenti che effettuano acquisti o
importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del
presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due
a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
26. I contribuenti che si avvalgono del regime di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito
nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di
cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono
alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti
sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo
stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora
nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione
dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a
lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni
qualora nell'anno abbiano effettato acquisti senza
applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi
non superiore a lire dieci milioni.
27. [In caso di falsita' dell'attestazione prevista nel
precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'art.
4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516]. (Comma abrogato).
28. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei
confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di
determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul
valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516]. (Comma abrogato).
29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli
uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata
al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto
entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni
annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul
valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10
determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei
compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili
in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di
presunzioni desunte, in relazione al tipo di attivita', da
uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione
dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali
impiegati, numero, qualita' e retribuzioni degli addetti,
acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e
simili, assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che
potranno essere indicati con decreti del Ministro delle
finanze anche per singole attivita'. Negli avvisi di
accertamento devono essere specificamente indicati i fatti
che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei
controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7
della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla
programmazione della attivita' degli uffici e della Guardia
di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i
criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sara' data
adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni
degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi
alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini
fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente
comma e' richiesta nel modello di dichiarazione si
applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena
dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due
milioni, e in caso di falsita' degli elementi indicati le
pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1982, n. 516.
31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore
aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo
compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
"Art. 3. - 1. Nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e
professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art.
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597:
a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per
un importo complessivamente non superiore, al tre per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta;
b) non sono deducibili quote di ammortamento ne'
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da
turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore
a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2500 centimetri cubici;
c) sono deducibili le quote di ammortamento o i
canoni di locazione anche finanziaria relativi agli
immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o
della professione;
d) le spese relative all'acquisto, alla locazione
anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del
contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura
del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
del reddito fondiario o del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili;
e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si
comprendono anche le quote di indennita' di quiescenza e
previdenza maturate nel periodo d'imposta.
(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme
precedenti).
6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo
comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a
costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa,
quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un
valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi
cinque commi dell'art. 62 dello stesso decreto, come
modificato dal successivo comma 9.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto,
che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci
con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del
valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione
del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione
annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e
le modalita' di applicazione del detto metodo.
8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo
1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni
effettuate fino al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1984.
9. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'art. 12
della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta
delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto
comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di
lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per
il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti
rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le
scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti
sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi
inizio dopo il 31 dicembre 1982.
10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel
primo e nel secondo comma dell'art. l del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e'
elevato a lire cinquanta milioni.
11. Ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano
in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilita'
di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi
i conferimenti in societa', di partecipazioni sociali,
escluse quelle acquisite per successione o donazione,
superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del
capitale della societa' partecipata, secondo che si tratti
di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di
altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto
di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi
ancorche' nei confronti di soggetti diversi. La
disposizione non si applica se il periodo di tempo
intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo
oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare
superiore a quello spettante in virtu' del diritto di
opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data
della cessione o della prima cessione, e' superiore a
cinque anni.
12. Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e'
sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale
dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun
familiare che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. La disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita'
di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente .
13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale
sui redditi nell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della
legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che
l'imprenditore o la societa' attesti l'esistenza dei
requisiti stabiliti dalla legge.
14. [In caso di falsita' delle attestazioni prescritte
nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano
le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per
l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata
autenticata di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
come modificato dal precedente comma 12, possono essere
formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari
di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi
previsti, venga costituita, con atto sottoposto a
registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in
nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale
conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il
conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato
cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi
nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al
quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto il
seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio
di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la
differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria,
puo' essere riportata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre
il quinto .
La disposizione si applica per le perdite relative a
periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
18. La tassa di concessione governativa per
l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella
misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e
in accomandita per azioni, di lire un milione per le
societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per
le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa'
cooperative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di
cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le
societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non
svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano
totalmente destinati allo svolgimento delle attivita'
politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee
nazionali e regionali, delle attivita' culturali,
ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad
organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle
attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta,
oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il
30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le societa'
iscritte nel registro delle imprese anteriormente al
1o gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale
entro il 30 giugno 1985.
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni
diversi dalle societa' restano ferme le disposizioni di cui
ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli
soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per
singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a
scioglimenti deliberati tra il 1o gennaio ed il 30 giugno
1985 dalle societa' di cui alla prima parte del precedente
comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono
soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul
reddito e sono soggette all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili ridotta a meta'.
Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per
la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da
rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in
sospensione d'imposta. Per le societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata la
disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari
risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data
del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei
soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio
1984.
21-bis. Ai fini di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per
i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a
seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente,
come valore d'acquisto sara' considerato quello iscritto
nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato
deliberato lo scioglimento".
- La legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministrazione finanziaria", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1985, n.
41.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
recante: "Norme in materia tributaria nonche' per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli
immobili urbani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 marzo 1988, n. 61, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, primo comma, nella legge
13 maggio 1988, n. 154:
"Art. 6. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito
e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al
31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno
optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19
dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi
per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di
lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari
previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime
ordinario a decorrere dal 1o gennaio 1988.
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad
applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel
comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per
il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita'
esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche
per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte
dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul
reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le
attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa
alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano
esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nella
tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987,
possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari; l'opzione per il regime ordinario di
determinazione del reddito puo' essere esercitata nella
dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno
1987.
4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per
l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a
f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di
imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto
anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita'
presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
non hanno optato per lo stesso anno per il regime
ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata
all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione
relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno
1988".
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 12 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, gia' citata nella nota all'art. 16, e' il
seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per le quali non e'
obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta
del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge
10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero
dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a
tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di
trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Dal 1o gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle
caratteristiche che saranno fissate con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per
le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati
esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di
carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti
agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica
il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni per le prestazioni previste
nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981,
nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non
ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se
integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di
accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle
stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il
proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo'
essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di
contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con
carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale,
l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando,
fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione
dall'obbligo di certificazione di cui al comma l dei
soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura
a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con
gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per
l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino
fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale
esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.
4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo
della certificazione dei corrispettivi previsto nel
presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e
degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla
certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli
apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione
delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche
ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonche' le
modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti
dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo.
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono
coordinate le disposizioni dei precedenti commi del
presente articolo con quelle emanate in forza dell'art. 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei
decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1o gennaio
1993.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del
comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge e'
obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le
prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da
esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non
tenuti all'obbligo della emissione della fattura.
10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le
modalita' per il rilascio relativo alle prestazioni di cui
al comma 9, nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con
appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Per la violazione prevista dal quinto comma
dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da
lire 50.000 a lire 200.000.
12. All'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito
il seguente:
"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a
richiesta degli organi accertatori nel luogo della
operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di
esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del
corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena
pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui
al comma l si applicano le disposizioni contenute nella
legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1o ottobre
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni nel
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e
successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n.
18, e successive modificazioni]. (Comma abrogato).
14. La lettera b) del secondo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, e' sostituita dal seguente:
"b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre
e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del
Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di
indicare anche in lettere la quantita' dei beni
trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi
elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione
della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali
sistemi".
15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a
partire dal centottantesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione".
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 54 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1993, n. 203, e' il seguente:
"Art. 54 (Sanzioni). - I commi da 1 a 7 sono stati
abrogati da norme precedenti.
8. [Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si
applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti
equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di
cui al presente decreto, indicanti numeri di
identificazione diversi da quelli veri in modo che ne
risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si
rifersiscono]. (Comma abrogato).
(I commi 9 e 9-bis sono stati abrogati da norme
precedenti).
- La legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 1993, n. 255.
- Il testo vigente, come modificato dal presente
decreto legislativo, dell'art. 6 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997" e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n.
305, e' il seguente:
"Art. 6. - [Altre disposizioni in materia di contrasto
all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di
funzionamento dell'amministrazione finanziaria). 1. (Il
risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta
conseguenza della mancata corresponsione dei tributi,
nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla
base di apposita dichiarazione, mediante versamento
irripetibile al concessionario della riscossione, che
riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della
determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti
in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il
contenuto della dichiarazione e le modalita' del
versamento]. (Comma abrogato).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le
attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario,
alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in
pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di
confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la
scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I
rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario
sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il
concessionario medesimo, conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle
regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome
di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei
predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere
conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati .
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno
efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale
sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni
radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono
abrogati.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma
dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua
ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del
Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78,
comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere
sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo
alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti
e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla
seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione sono organizzati su base regionale dal
Ministero delle finanze; ;
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla
seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono
sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono
indirizzati i corsi stessi; ;
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla
seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate
dal Ministro delle finanze. ;
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova
selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono
utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di
destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era
indirizzata la prova selettiva e con il relativo
trattamento economico. La rinuncia all'immissione in
servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai
corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione
dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima
graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che
abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero
dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli
altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una
graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle
finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione
per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla
data del provvedimento di approvazione della graduatoria
della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha
avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella
qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non
supera il corso riassume il profilo professionale
precedentemente rivestito e rientra nella sede di
provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova
sede in presenza di disponibilita' di organico. ;
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207,
valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di
amministrazione del fondo di previdenza per il personale
del Ministero delle finanze, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle
finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente
intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le
somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a
disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di
competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
Ministero delle finanze .".
- La legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50.



 
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