Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 4 febbraio 2000, n. 75 |
Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale. |
|
|
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 31 dicembre 1997, riguardante la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio; Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale Autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, de1 1988, effettuata con nota GM/122491 del 3 febbraio 2000; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per: a) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale che si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato; b) "autorizzazione generale ad effetto immediato", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998" e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma l. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) - 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. - 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. - 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM. - 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio": "Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discrimi-natorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni iingole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti". "Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione. 2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui e' possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio all'autorita' di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorita' di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
|
| Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'". 2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Note all'art. 2: - Per l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: "Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse generale. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "servizi postali : i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; b) "rete postale pubblica : l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio; c) "punto di accesso : ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica; d) "raccolta : l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso; e) "distribuzione : il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari; f) "invio postale : l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale; g) "invio di corrispondenza : la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari; h) "pubblicita' diretta per corrispondenza : comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai seni dell'art. 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna; i) "invio raccomandato : servizio che consiste nel garantire forfeutariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova all'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario; l) "invio assicurato : servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento; m) "posta transfrontaliera : posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo; n) "scambio di documenti : la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; o) "fornitore del servizio universale : l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale; p) "prestatori del servizio universale : i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale; q) "autorizzazioni , ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale "oppure di licenza individuale definite come segue: 1) per "autorizzazione generale si intende ogni autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale; r) "spese terminali : la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo; s) "mittente : la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario; u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonche' la tutela della vita privata". "Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. II servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso; d) la determinazione del "prezzo accessibile deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate. 5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza".
|
| Art. 3 Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorita', a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire. 2. Qualora l'attivita' sia soggetta ad autorizzazione generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione, non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorita' ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti. 3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda. 4. Il servizio di esercizio di casellario privato puo' essere avviato contestualmente alla presentazione all'Autorita' della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'autorizzazione non puo' essere conseguita se gli amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. 6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione. 8. L'autorizzazione ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non puo' essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorita'.
Nota all'art. 3: - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".
|
| Art. 4 Obblighi connessi all'autorizzazione
1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 1 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita'; c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo; e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note all'art. 2.
|
| Art. 5 Contributi
1. L'autorizzazione, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita': a) per l'istruttoria delle pratiche; b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni. 2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione, e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita', sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti: a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi; b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime; c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento. 4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 15 (Contributi). - 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato".
|
| Art. 6 Controlli e verifiche
1. Il titolare di un'autorizzazione e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' dello svolgimento del servizio, di richiedere, se del caso, documentazione inerente le attivita' oggetto dell'autorizzazione e di riscontrare il rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi. 2. La riserva di cui al comrna 1 comprende ciascuna fase in se' considerata. 3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero. 4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".
|
| Art. 7 Sospensione - interdizione dall'attivita' - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, l'autorizzazione, previa diffida puo' essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla pronuncia d'interdizione dall'attivita' allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dalla autorizzazione e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento. 4. L'autorita' irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. II fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso. 3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniana amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale. 4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. 7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comumcazioni".
|
| Art. 8 Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e puo' proseguire nell'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126 |
| Allegato 1 (articolo 3, comma 1)
(In bollo) Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma Il sottoscritto ......... luogo e data di nascita............. residenza e domicilio.............. cittadinanza ........... societa'/ditta ............... sede .............. codice fiscale e partita IVA ........... nazionalita' ....... dati del rappresentante legale ............. cognome e nome ............... luogo e data di nascita .............. residenza e domicilio ............... codice fiscale ................ ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed all'art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni ........ Dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la seguente attivita': .... fino al 31 dicembre .... (massimo 6 anni); fornisce i seguenti dati e notizie in ordine: 1) al capitale sociale; 2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali; 3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE; 4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari; 5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso. Allega: a) certificato di nazionalita' della societa' o della ditta; b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 3; e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato; f) attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Si impegna: 1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda; 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica; 3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ; 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo. Notizie facoltative Chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... Data .... Timbro del richiedente ...................... |
| Allegato 2 (articolo 3, comma 1)
(In bollo) Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma D i c h i a r a z i o n e
Il sottoscritto ......... luogo e data di nascita............. residenza e domicilio.............. cittadinanza ........... societa'/ditta ............... sede .............. codice fiscale e partita IVA ........... nazionalita' ....... dati del rappresentante legale ............. cognome e nome ............... luogo e data di nascita .............. residenza e domicilio ............... codice fiscale ................ ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale ad effetto immediato di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni .... Dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il servizio di esercizio di casellario privato fino al 31 dicembre (massimo 6 anni); fornisce i seguenti dati e notizie in ordine: 1) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE; 2) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari; 3) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso. Allega: a) certificato di nazionalita' della societa' o della ditta; b) documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad organismo equivalente; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il modulo riportato nell'allegato 3; e) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato; f) attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Si impegna: 1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda; 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica; 3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni ...............................................; 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo. Notizie facoltative chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ....; segnala il seguente nominativo dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... Data .... Timbro del richiedente ......................... |
| Allegato 3 (allegati 1 e 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, n. 15
Il sottoscritto ....... nato a ........ residente in ....... via ........ n. ............ nella qualita' di ......... Dichiara: in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:
cognome e nome grado di parentela nato a il -------------- (*) --------------- ------ ---------- -------------- (*) --------------- ------ ---------- -------------- (*) --------------- ------ ----------
ovvero: che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato. Data .... Timbro del richiedente .................................... (*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente. |
|
|
|