Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2000
Riconoscimento della indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Reppublica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di indicazione geografica tipica dei vini;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 1996 concemente "disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 "Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova";
Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata e la proposta dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova".
 
Art. 2.
E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova".
Art. 3
Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.
I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti e per i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 2000, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4.
L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;
c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata, o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.
 
Art. 5.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 6.
Chiunque produce, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo .
 
Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Grottino di Roccanova"

Art. 1.
L'Indicazione geografica tipica, in sigla IGT, "Grottino di Roccanova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, viene riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", e' riservata ai seguenti vini:
rossi, anche nella tipologia novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante ed amabile;
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito.
I vini di cui al comma precedente, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" con specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno; in tal caso possono concorrere da sole o congiuntamente le uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza fino ad un massimo del 15%.
L'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" con specificazione di due dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Potenza, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per il 100% dai corrispondenti vitigni.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea e di Sant'Arcangelo ricadenti in provincia di Potenza.
Art. 4.
Le condizioni pedo-climatiche e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di mosti e di vini di cui al precedente art. 2, devono essere quelle tradizionali ed in uso nella zona.
La produzione massima di uva per ettaro di un vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" rossi, rosati e bianchi a tonnellate 11; per i mosti ed i vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", con specificazione del o dei vitigni, a tonnellate 10. Nel caso di vigneti in coltura promiscua, la resa dovra' essere calcolata in riferimento alla effettiva superficie occupata dalle viti.
Le uve destinate alla produzione di mosti e vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" seguita o meno dal riferimento al o ai vitigni devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% per i vini rossi;
10,50% per i vini rosati;
10,0% per i vini bianchi;
13,0% per i vini bianchi passiti.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ed al 50% per il passito.
Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino cosi' ottenuto, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 13%.
Art. 6.
I vini ad Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova", anche con specificazione del nome o dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:
"Grottino di Roccanova" rosso 11.0%;
"Grottino di Roccanova" rosato ed amabile 11.0%;
"Grottino di Roccanova" novello 11.0%;
"Grottino di Roccanova" frizzante ed amabile 10.5%;
"Grottino di Roccanova" bianco 10.5%;
"Grottino di Roccanova" passito 14.0%.
Art. 7.
Alla Indicazione geografica tipica "Grottino di Roccanova" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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