Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 marzo 2000
Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere h) ed l) della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 55/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 16 marzo 2000;
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
Visti:
la legge n. 481/1995;
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, recante istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, relative sanzioni amministrative e penali;
il decreto legislativo 27 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unita' di misura;
il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 gennaio 2000, 1999/103/CE di modifica della direttiva 80/181/CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unita' di misura;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 agosto 1961, n. 941, recante unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 30 agosto 1961;
il capitolo X del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 dicembre 1981, n. 47, recante modificazioni ai provvedimenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 358 del 31 dicembre 1981;
il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorita';
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 1997, n. 81/97, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di qualita' del servizio elettrico;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 recante direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/999 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/2000 recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 5/2000 recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204 e n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000.
Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97 e in particolare le osservazioni dei soggetti interessati e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;
Considerato che:
i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica rappresentano uno strumento diretto e continuativo di relazione tra i soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e i clienti del mercato vincolato;
i documenti di fatturazione attualmente utilizzati dai soggetti esercenti i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica risultano differenziati sia nella forma che nei contenuti;
tali documenti spesso non riportano informazioni che consentano ai clienti del mercato vincolato un'agevole comprensione dei contenuti e delle modalita' fatturazione;
Ritenuta:
l'opportunita' di procedere alla emanazione di una direttiva sulla forma e sui contenuti dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato al fine di migliorarne la trasparenza;
l'opportunita' di escludere dalla applicazione della presente direttiva coloro che acquistano energia elettrica in alta tensione e quelli che utilizzano l'energia elettrica per scopi di illuminazione pubblica in ragione delle particolari caratteristiche della loro fornitura;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) "clienti del mercato vincolato" o "clienti" sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
c) "cliente potenzialmente idoneo" e' il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facolta' prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) "esercente" e' il soggetto che svolge i servizi di pubblica utilita' di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita al fine della fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
e) "esercente multiservizio" e' l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui sopra, anche altri servizi di pubblica utilita';
t) "bolletta" o "documento di fatturazione" e' il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita per la fornitura dell'energia elettrica o di altri servizi di pubblica utilita';
g) "bolletta di acconto" e' il documento attraverso il quale l'esercente fattura i consumi di energia elettrica determinati su base presuntiva, di norma sulla base dei consumi storici del cliente;
h) "opzione tariffaria" e' l'insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per la fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali;
i) "opzione tariffaria base" e' l'opzione tariffaria offerta ai clienti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' del 29 dicembre 1999, n. 204/1999 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
j) "caratteristiche della fornitura" sono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
k) "potenza impegnata" e':
la potenza elettrica contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;
il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti gli altri clienti;
l) "lettura" e' la rilevazione effettuata dall'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
m) "autolettura" e' la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
n) "scaglioni di consumo" identificano quantita' di energia elettrica consumata a cui si applicano corrispettivi omogenei ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.
2.2. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricita'.
2.3. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che acquistano energia in alta tensione o che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.
2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.
 
Art. 3.
Tipo di fornitura e tariffa applicata
3.1. Gli esercenti riportano nella bolletta sia la tipologia di utenza a cui appartiene il cliente ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, sia l'opzione tariffaria che si applica al cliente, specificando, ai sensi dell'art. 5 della stessa delibera n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, se si tratta di un'opzione tariffaria base o di un'opzione tariffaria speciale.
3.2. Qualora l'opzione tariffaria preveda un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza contrattualmente impegnata in kW.
 
Art. 4.
Periodo di riferimento della fatturazione
4.1. La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura.
4.2. Nelle bollette di acconto l'indicazione della data delle ultime letture e' sostituita dall'indicazione che la bolletta e' calcolata in acconto.
 
Art. 5.
Unita' di misura
L'unita' di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica e' il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unita di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, viene riportata la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh.
 
Art. 6.
Addebiti relativi alle varie componenti tariffarie
6.1. In ogni bolletta vanno riportati separatamente:
a) i corrispettivi fissi in lire/cliente/mese;
b) i corrispettivi di potenza in lire/kW;
c) i corrispettivi di energia in lire/kWh, che vengono fatturati al cliente ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, riportando i valori unitari relativi ai corrispettivi di energia e di potenza.
I corrispettivi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comprendono:
a) le componenti A e UC dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
b) per gli anni 2000 e 2001, le componenti GR, che, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, assicurano la gradualita' degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari vigenti al 31 dicembre 1999.
6.2. Almeno una volta all'anno, a prescindere dall'eventuale informazione fornita al singolo cliente in seguito a sua richiesta ai sensi del comma seguente, la bolletta riporta:
a) l'elenco delle componenti A;
b) l'elenco delle componenti UC, come sono previste dalla deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, con le relative denominazioni e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti.
6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, la disaggregazione dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata e ogni informazione relativa all'opzione tariffaria stessa. L'esercente fornisce tali informazioni con le modalita' utilizzate per la risposta a richieste di informazione.
6.4. Qualora le opzioni tariffarie prevedano una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, ogni bolletta di conguaglio riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi.
 
Art. 7.
Rimborsi ed indennizzi automatici
7.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:
a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualita' commerciale, ai sensi dell'art. 26, comma 26.3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
c) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuita' ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
7.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente cosi' come previsto dall'art. 26, comma 26.3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi adeguamenti e modificazioni e dall'art. 10, comma 10.3, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 8.
Addebiti per imposte
La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 9.
Separazione della fatturazione dei consumi
dalla fatturazione di altri oneri
9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti agli articoli 6 e 7, quali gli interventi per riparazione dei guasti, per verifica dei contatori, per spostamento dei contatori o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori il cliente puo' domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per lavori. In caso di fatturazione congiunta, gli esercenti segnalano ai clienti la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di pagamento.
9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.
9.3. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
9.4. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di piu' servizi, segnalano nella bolletta ai clienti la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei relativi tempi e modalita'.
 
Art. 10.
Situazione dei pagamenti relativi
alle bollette precedenti
La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicita' di fatturazione inferiore al bimestre.
 
Art. 11.
Fatturazione in euro
Gli esercenti applicano le disposizioni contenute al titolo IV del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Gli esercenti che fino al 31 dicembre 2001 non adottano l'euro come moneta di conto, possono riportare nella bolletta l'importo dei pagamenti da effettuare in euro oltre che in lire.
 
Art. 12.
Modalita' di pagamento
12.1. La bolletta riporta le modalita' di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente. Per il pagamento presso gli sportelli dell'esercente sono riportati l'indirizzo e gli orari di apertura degli sportelli piu' prossimi al cliente.
12.2. La bolletta riporta un recapito al quale il cliente puo' rivolgersi per ricevere eventuali chiarimenti per quanto concerne la correttezza dei corrispettivi fatturati.
 
Art. 13.
Effetti del ritardato pagamento
13.1. La bolletta riporta il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse.
13.2. La bolletta riporta il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso. La fornitura non puo' essere sospesa per un debito inferiore o uguale al deposito cauzionale versato all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, come previsto dall'art. 8, comma 8.3, lettera b), della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 14.
Comunicazione dell'avvenuto pagamento
La bolletta nella quale e' riportata una situazione di morosita' relativa a bollette precedenti riporta anche le modalita' di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonche' altri effetti della mancata comunicazione.
 
Art. 15.
Sospensione della fornitura per morosita'
Qualora nella bolletta siano segnalate situazioni di morosita', la bolletta informa il cliente circa le procedure che l'esercente segue prima di procedere alla sospensione della fornitura e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 16.
Servizio guasti
La bolletta riporta uno o piu' recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti, a cui il cliente puo' rivolgersi in qualsiasi momento.
 
Art. 17.
Livelli di qualita' specifici e generali
17.1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli esercenti segnalano nella bolletta:
a) i livelli specifici e generali di qualita' del servizio fissati dall'Autorita' con deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
b) gli indennizzi automatici previsti dalla medesima deliberazione in caso mancato rispetto degli stessi standard specifici di qualita'.
17.2. L'esercente che definisca propri standard specifici di qualita' ai sensi dell'art. 32 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fa riferimento nella bolletta a tali standard specifici di qualita' ed ai relativi indennizzi in caso di loro mancato rispetto.
 
Art. 18. Informazioni su aggiornamenti tariffari e su caratteristiche della
fornitura
18.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti delle componenti delle opzioni tariffarie come fissati dall'Autorita' con delibera 28 dicembre 1999, n. 204 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
18.2. Per facilitare da parte dei clienti la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno l'esercente segnala nella bolletta a ciascun cliente l'opzione tariffaria piu' conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria gia' applicata ai sensi dell'art. 5, comma 5.6, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 
Art. 19.
Indicazione comparativa dei consumi elettrici
Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili.
 
Art. 20.
Rateizzazione dei corrispettivi
Nelle bollette che recano importi per cui i clienti possono richiedere la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, viene segnalata tale possibilita' e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalita' con cui i clienti possono richiedere la rateizzazione.
 
Art. 21.
Protezione dei dati personali
La bolletta viene compilata e trasmessa al cliente nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali al capo I, art. 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali
22.1. Gli esercenti che al 31 dicembre 1999 avevano piu' di 100.000 clienti forniti in bassa e media tensione sono tenuti ad adeguare la bolletta a quanto stabilito dalla presente direttiva entro il 30 settembre 2000. Gli altri esercenti sono tenuti ad adeguare le bollette entro il 31 dicembre 2000.
22.2. La presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 16 marzo 2000
Il Presidente: Ranci
 
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