Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 23 marzo 2000
Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, e successive modificazioni, concernente l'elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attivita' svolta;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 11, lettera a), della citata legge n. 488 del 23 dicembre 1999, il quale prevede che, con apposito decreto dirigenziale, e' stabilito, per le diverse attivita', il coefficiente di maggiorazione da applicare ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visti gli articoli 3, comma 2 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione dei coefficienti di maggiorazione
1. Sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati nell'allegato 1, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato 1

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE (Di cui all'art. 7, comma 11, lettera a) della legge n. 488 del 23
dicembre 1999)
----> Vedere allegato <----
 
Allegato 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA Criteri per la definizione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 7, comma 11, lettera a) della legge n. 488 del 23 dicembre
1999

Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la definizione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 7, comma 11, lettera a) della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.
Per determinare tali coefficienti si sono analizzate le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 1995.
In particolare sono stati elaborati i dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. 740 quadri F e G), delle societa' di persone (mod. 750 quadri A e B) e delle societa' di capitale (mod. 760 quadro A).
Al fine del calcolo dei coefficienti di maggiorazione, i principali scarti effettuati sulle dichiarazioni sono:
inizio attivita';
cessazione di attivita';
codice attivita' mancante o errato;
codice attivita' escluso dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
ricavi dichiarati uguali a zero o maggiori di 10 miliardi di lire.
Sono state, inoltre, escluse le attivita' economiche per le quali, dato il particolare processo produttivo, l'esistenza di un magazzino non era significativa per l'espletamento dell'attivita'; per lo stesso motivo, al fine del calcolo dei coefficienti, non sono state utilizzate le imprese con lavorazione conto terzi.
Per ogni impresa e' stato calcolato il rapporto tra il ricavo e la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi.
Per ogni classe di attivita' economica (prime 4 cifre della classificazione ATECO 91) e' stata analizzata la distribuzione dei rapporti cosi' calcolati e il coefficiente di maggiorazione e' stato definito pari al valore modale di tale distribuzione.
Nell'allegato 1 viene riportata la tabella delle classi di attivita' economica, con il valore del coefficiente o l'indicazione "esclusa".
 
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