Decreto n. 47 del 7 marzo 2000 Specialita' medicinale per uso veterinario ADSPEC, spectinomicina solfato. Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch n. 1, 2, codice fiscale n. 07089990159. Produttore: la specialita' suddetta puo' essere prodotta sia presso l'officina farmaceutica consortile, via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina) che presso Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V. - 04870 Citta del Messico, con effettuazione delle operazioni di controllo da parte di Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102489010; flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102489022; flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102489034. Composizione: 1 ml di prodotto contiene: principio attivio: spectinomiciana solfato tetraidrato, equvalente a spectinomicina 100 mg; eccipienti: cosi' come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: bovini. Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle malattie respiratorio dei bovini associate a pasteurella haemolytica, pateurella moltocida ed haemophilu sommus. Tempi di sospensione: gli animali trattati non devono essere macellati per 15 giorni dopo l'ultimo trattamento. Non usare nelle bovine in lattazione. Validita': 24 mesi. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |