Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2000 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 22 marzo 2000
Integrazione all'ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000 relativa a: "Sistema idrico Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili sino alla data del 31 dicembre 2000". Ulteriore definizione delle priorita' d'uso dei volumi disponibili per attivita' agricole e definizione di modalita' di erogazione dei volumi disponibili per usi industriali. (Ordinanza n. 192).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;
Vista la propria ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000, con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata la programmazione dei volumi di risorsa derivabili dal Sistema Flumendosa-Campidano sino alla data del 31 dicembre 2000 tra cui 33 Mmc per uso agricolo;
Atteso che l'art. 6, della suddetta ordinanza, stante l'esiguita' del predetto volume di risorsa ha definito alcune piu' urgenti priorita' di utilizzo rinviando a successivo approfondimento la definizione delle ulteriori priorita';
Atteso che allo scopo di approfondire l'argomento si e' svolta in data 21 marzo 2000, una riunione presso il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna alla quale hanno preso parte:
l'assessore regionale dell'agricoltura;
l'assessorato regionale dell'industria;
il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;
i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;
i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali agricole;
Atteso che a seguito di tale incontro e' emersa la necessita' di dare, quale ulteriore priorita' di utilizzo, rispetto a quelle gia' definite con l'ordinanza n. 179/2000, quella inerente alle colture agro-industriali e, la necessita', quindi, di integrare in tal senso l'ordinanza n. 179/2000 medesima;
Atteso altresi' che con riferimento a quanto disposto con la citata ordinanza n. 179/2000, relativamente all'assegnazione del volume di 10 Mmc al comparto industriale, il Tecnocasic S.p.a., destinatario di tali volumi di risorsa ha posto alcune problematiche;
Atteso che per l'esame di tali problematiche si e' tenuta in data 21 marzo 2000 una riunione presso il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, alla quale hanno preso parte:
l'assessorato regionale dell'industria;
l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);
i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;
il Tecnocasic S.p.a.;
Atteso che, nel corso di tale riunione e' emersa la necessita', al fine di garantire la sicurezza degli stabilimenti e la continuita' produttiva, fermo restando il volume assegnato per usi industriali pari a 10 Mmc (dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000) di assicurare una portata costante di 388 l/s;
Ritenuto di dover procedere, conformemente alle risultanze di quanto concordato nel corso degli incontri sopramenzionati;

O r d i n a
con decorrenza immediata:

Art. 1.
1. Fermo restando quant'altro disposto con l'ordinanza commissariale n. 179 del 6 marzo 2000, citata in premessa, il secondo comma dell'art. 6 dell'ordinanza stessa e' sostituito dal seguente:
"2. Stante l'esiguita' della risorsa idrica del Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis), del volume di risorsa disponibile per uso irriguo pari a 33 Mmc indicato nella tabella di cui al precedente art. 5 e' utilizzabile per le seguenti priorita':
abbeveraggio del bestiame;
sopravvivenza delle colture arboree;
colture agro-industriali".
2. L'assessore regionale dell'agricoltura, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, provvedera' di concerto, ove occorra, con l'assessore dell'industria, alle ulteriori specificazioni eventualmente necessarie.
3. E' abrogato il terzo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 179/2000.
 
Art. 2.
1. Per i motivi di cui in premessa, l'Ente autonomo del Flumendosa provvedera' ad assicurare, nei limiti di 10 Mmc di risorsa gia' individuati sino al 31 dicembre 2000, per usi industriali con l'ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000, la fornitura idrica con una portata costante di 388 l/s.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 22 marzo 2000
Il commissario governativo: Floris
 
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