Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 marzo 2000
Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002" che prevede nell'ambito del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi per l'unita' previsionale di base "Fondo per gli incentivi alle imprese";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla "Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000" che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolati alle imprese, con uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi in termini di competenza;
Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
Sentite le Commissioni parlamentari competenti;
Considerata l'opportunita' di accogliere l'osservazione formulata dalla X Commissione permanente del Senato con la quale viene richiesto di destinare, nell'ambito delle risorse per il completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata ai sensi della legge n. 219/1981, congrue risorse per la prosecuzione dell'attivita' dei consorzi di sviluppo industriale nelle due regioni fino all'insediamento delle nuove aziende previste nei contratti d'area, destinando a tale intervento l'importo di 10 miliardi per l'anno 2000 compensando detto importo riducendo: di 5 miliardi l'intervento previsto per le agevolazioni per l'innovazione tecnologica, legge n. 46/1982, e di 5 miliardi l'intervento relativo alla ricerca mineraria e alla geotermia, legge n. 752/1982, articoli 9 e 17 e legge n. 896/1986, art. 20; Decreta:
Art. 1.
La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato 1.
 
Art. 2.
Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza.
 
Art. 3.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 44 della G.U. <----
 
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