Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
COMUNICATO
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; della legge 3 luglio 1998, n. 210; del regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori e di ricercatori nonche' per il trasferimento e la mobilita' interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1o giugno 1999; della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso questa Universita' e' vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante trasferimento:
Facolta' di ingegneria:
Settore scientifico-disciplinare K01X - Elettronica: un posto. Tipologia dell'impegno didattico e scientifico.
L'impegno didattico riguardera' le esercitazioni teoriche e di laboratorio connesse con gli insegnamenti di strumentazione e misure elettroniche, dispositivi elettronici, e degli insegnamenti di elettronica I, elettronica II ed elettronica DU. L'impegno scientifico comportera' lo svolgimento di attivita' di ricerca nel campo dei dispositivi elettronici e della microelettronica integrata.
Il numero massimo dei lavori scientifici che i candidati possono sottoporre a valutazione e' fissato pari a 5.
I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta libera, al preside della facolta' entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono produrre istanza i ricercatori che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria, per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, accompagnata da:
a) curriculum dell'attivita' didattica e scientifica;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali titoli.
I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico disciplinare, la classe retributiva in godimento.
La suddetta domanda puo' essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L'inquadramento avverra' per settore scientifico disciplinare.
Il trasferimento e' subordinato alla disponibilita' dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo ricercatore chiamato, nel bilancio dell'Ateneo. I dati personali trasmessi dal candidati con le domande di partecipazione al trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la sig.ra Anna Maria Frattini - Ripartizione personale docente - Tel. 0382/504238.
 
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