Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2000 |
Approvazione di n. 30 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 1999. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1977 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi; Visto l'art. 5 dei predetti decreti ministeriali, in base ai quali i contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2000, anche in forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 1999, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice di attivita' 50.20.1; Studio di settore SG 31 U; b) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice di attivita' 50.20.3; Studio di settore SG 32 U; c) Servizi degli istituti di bellezza, codice di attivita' 93.02.3; Studio di settore SG 33 U; d) Servizi dei saloni di barbiere, codice di attivita' 93.02.1; Servizi dei saloni di parrucchiere, codice di attivita' 93.02.2; Studio di settore SG 34 U; e) Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione, codice di attivita' 55.30.2; Studio di settore SG 35 U; f) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice di attivita' 55.30.1; Studio di settore SG 36 U; g) Bar e caffe', codice di attivita' 55.40.1; Gelaterie, codice di attivita' 55.40.2; Studio di settore SG 37 U; h) Agenzie di mediazione immobiliare, codice di attivita' 70.31.0; Studio di settore SG 39 U; i) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli, codice di attivita' 50.20.2; Studio di settore SG 43 U; j) Alberghi e motel, con ristorante, codice di attivita' 55.11.0; Alberghi e motel, senza ristorante, codice di attivita' 55.12.0; Studio di settore SG 44 U; k) Riparazione di trattori agricoli, codice di attivita' 29.31.2; Studio di settore SG 46 U; l) Riparazione e sostituzione di pneumatici, codice di attivita' 50.20.4; Studio di settore SG 47 U; m) Riparazione di motocicli e ciclomotori, codice di attivita' 50.40.3; Studio di settore SG 49 U; n) Intonacatura, codice di attivita' 45.41.0; Rivestimento di pavimenti e muri, codice di attivita' 45.43.0; Tinteggiatura e posa in opera di vetrate, codice di attivita' 45.44.0; Studio di settore SG 50 U; o) Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte, codice di attivita' 74.84.A; Studio di settore SG 51 U; p) Campeggi e aree attrezzate per roulottes, codice di attivita' 55.22.0; Villaggi turistici, codice di attivita' 55.23.1; Studio di settore SG 58 U; q) Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice di attivita' 51.17.0; Studio di settore SG 61 A; r) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice di attivita' 51.15.0; Studio di settore SG 61 B; s) Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio, codice di attivita' 52.16.0; Studio di settore SG 61 C; t) Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a., codice di attivita' 51.18.0; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice di attivita' 51.19.0; Studio di settore SG 61 D; u) Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio), codice di attivita' 51.14.0; Studio di settore SG 61 E; v) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati, codice di attivita' 51.11.0; Studio di settore SG 61 F; w) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria, codice di attivita' 51.12.0; Studio di settore SG 61 G; x) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione, codice di attivita' 51.13.0; Studio di settore SG 61 H; y) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice di attivita' 55.30.5; Studio di settore SG 62 U; z) Bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice di attivita' 55.40.4; Studio di settore SG 63 U; aa) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice di attivita' 55.40.3; Studio di settore SG 64 U; bb) Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze, codice di attivita' 55.23.4; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences), codice di attivita' 55.23.6; Studio di settore SG 65 U; cc) Attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita', codice di attivita' 93.01.1; Servizi delle lavanderie a secco, tintorie, codice di attivita' 93.01.2; Studio di settore SG 67 U; dd) Servizi di pulizia, codice di attivita' 74.70.1; Studio di settore SG 70 U. 2. I modelli di cui al comma precedente possono essere altresi' utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attivita' economiche, come attivita' secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 3. Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998. 4. Per la stampa dei modelli di cui al comma 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. |
| Art. 2. 1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati con l'art. 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati. 2. Lo schema di cui al comma precedente va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi. 4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. 5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. |
| Art. 3. 1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 1 o nell'art. 2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo. 2. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2. 3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto. |
| Art. 4. 1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei servizi, devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi. 2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. |
| Art. 5. 1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati: a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa; b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'. |
| Art. 6. 1. Con successivo decreto si provvedera' ad approvare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da allegare alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2000 relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Trasporto di merci su strada, codice di attivita' 60.25.0; Studio di settore SG 68 U; b) Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di attivita' 45.11.0; Studio di settore SG 69 A; c) Trivellazioni e perforazioni, codice di attivita' 45.12.0; Studio di settore SG 69 B; d) Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice di attivita' 45.23.0; Studio di settore SG 69 C; e) Costruzione di opere idrauliche, codice di attivita' 45.24.0; Studio di settore SG 69 D; f) Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice di attivita' 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice di attivita' 45.22.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice di attivita' 45.25.0; Studio di settore SG 69 E; g) Attivita' non specializzate di lavori edili, codice di attivita' 45.45.1; Altri lavori di completamento di edifici, codice di attivita' 45.45.2; Studio di settore SG 71 U. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2000 Il Direttore generale ---> Per i restanti Modelli da pag. 707 a pag. 1101 <--- ---> si fa riferimento al supporto cartaceo del <--- ---> Suppl. Ord. n. 58 alla G.U. n. 83 del 8 aprile 2000 <--- |
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