Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2000 (vai al sommario)
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
COMUNICATO
Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1999, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.
Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
L'accordo interprofessionale per la campagna 1999 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 15 aprile 1999 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data dal 15 aprile 1999 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualita' del programma triennale avviato nella campagna 1999/2001;
2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 110.000 tonnellate;
3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;
4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie "fasce";
5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo, che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.
 
Art. 2.
Centri di raccolta
I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.
Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.
Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.
 
Art. 3.
Operazioni demandate alle associazioni di produttori
Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.
Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita', le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonche' gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovra' essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.
Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.
Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarra' agli atti dell'impresa, l'altra sara' vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.
 
Art. 4.
Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento, incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato, nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione, dovranno essere trasmesse all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti, di norma entro trenta giorni dalla chiusura dei centri di raccolta e dal ricevimento del prodotto da parte delle industrie.
Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonche' i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.
Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.
 
Art. 5.
C o n t r a t t i
I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.
Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardino le quantita' ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.
Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, ed agli assessorati dove sono ubicate le imprese di trasformazione se non coincidenti, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.
Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.
 
Art. 6.
Dichiarazione delle associazioni dei produttori
Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualita', consegnati ad ogni singola industria.
Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. ed alle rispettive unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.
 
Art. 7.
Contenuto della domanda di concessione del contributo
La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. in liquidazione deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalita' di pagamento.
La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;
b) dichiarazione regionale attestante la validita' del riconoscimento dell'associazione dei produttori;
c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;
e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;
f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti all'art. 3 dell'accordo;
g) le distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;
h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare, presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;
i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.
L'A.I.M.A. provvedera' alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.
 
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Parte integrante dell'accordo interprofessionale patata 1999
Il giorno 15 aprile 1999 presso Ministero delle politiche agricole e forestali, le unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA e ITALPATATE, le associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1999 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 110.000 tonnellate, nei limiti delle quantita' ripartite dalle unioni nazionali tra le associazioni produttori aderenti.
In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonche' azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'A.I.M.A., corrispondera' direttamente:
1) alle associazioni dei produttori agricoli:
a) la somma di lire 39/kg per le associazioni dei produttori situate nel nord Italia e di lire 45/kg per le associazioni dei produttori situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;
b) la somma di lire 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.
Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a) e b) le associazioni dei produttori riconosciute presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo.
2) alle unioni:
a) la somma di lire 6/kg per l'attivita' di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;
b) la somma di lire 4/kg per l'attivita' di certificazione di conformita' all'accordo nazionale dei contratti stipulati le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.
Tale attivita' verra' effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono;
c) la somma di lire 3/kg per gestione delle attivita' di sperimentazione e moltiplicazione di varieta' specifiche per l'industria di trasformazione.
Per gli interventi di cui al punto 2), le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo congiunto, d'intesa con il MIPAF per le azioni di cui al punto 2), lettera c).
3) al fondo di cui all'art. 5 dell'accordo interprofessionale:
la somma di lire 3 al kg, al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi previsti all'art. 1, punto 3 del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1999, sara' prevista la partecipazione del MIPAF, che avra' altresi' il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.
Tale fondo si avvarra' di un versamento operato dalla parte agricola, finalizzato alla realizzazione di programmi per lo sviluppo del settore da concordare con il MIPAF, sentita la parte industriale, nel quadro delineato dal Piano pataticolo nazionale per le patate da industria.
Per la gestione di questi fondi nazionali la parte agricola e' autorizzata al prelevamento delle somme accantonate, previa autorizzazione del MIPAF.
4) al Fondo comune delle due unioni:
la somma di lire 1 al kg, per finanziare l'attivita' dell'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA) prevista all'art. 4 dell'accordo interprofessionale.
ACCORDO INTERPROFESSIONALE
PER LA CAMPAGNA 1999 PER LE PATATE DESTINATE
ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Nella sede del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla presenza del Ministro prof. Paolo De Castro, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole UNAPA e l'ITALPATATE da una parte e L'A.I.I.P.A., ANICAV in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;
Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo e' di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale. Si conviene:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualita' del nuovo programma triennale 1999/2001, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale, almeno del 30% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 1998;
2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 110.000 tonnellate, ipotizzando quello per la campagna 2000, in 120.000 tonnellate e 130.000 tonnellate per la campagna 2001;
3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore gestito dalle Unioni nazionali, secondo le indicazioni delle Associazioni dei produttori aderenti; si conviene pertanto:
il presente accordo per la campagna 1999 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.
Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.
Art. 1.
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.
Art. 2.
Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate 110.000 di patate.
La stipula dei contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).
I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 1999.
Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la ripartizione per associazione di produttori o quantitativi contrattati da singole associazioni inferiori a quelli assegnati, con la mediazione dell'UNAPA e dell'ITALPATATE, si dovra' provvedere a ripartire tali quantitativi gia' contrattati fra le altre associazioni dei produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessita' delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1999 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.
Art. 3.
Opzione 1
Tenuto conto dell'alto livello dei prezzi raggiunto dalle patate da seme all'inizio dell'attuale campagna, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 240 lire/kg per la fascia A, 215 lire/kg per la fascia B piu' eventuale opzione bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia B1.
In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati. Opzione 2
Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.
In questo senso nei contratti si fara' riferimento al prezzo indicativo (di cui all'opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato puo' risultare superiore od inferiore.
A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procedera' come segue:
se il prezzo di mercato e' maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungera' al prezzo indicativo;
se il prezzo di mercato e' inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuira' dal prezzo indicativo.
Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare un ettaro di patate si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 135 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sara' calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potra' essere inferiore a 185 lire/kg, per la fascia B a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 150 lire/kg.
Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso. Fascia C
Per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips o fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualita' della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato il lire 60/kg.
Il prodotto utilizzabile con la fascia C non puo' superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale.
Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.
Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.
I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.
Art. 4.
Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata), per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.
Art. 5.
La parte venditrice e' autorizzata al versamento fino ad un massimo di lire 3 al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.
Art. 6.
Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna:
la parte acquirente si impegna a:
1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualita' concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali.
La parte agricola si impegna a:
1) consegnare tutto il prodotto contratto che risponda alle norme di qualita' concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.
Art. 7.
Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualita' che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).
Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto piu' veloce.
Le modalita' e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.
Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalita' del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.
Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sara' dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto "in perdita" o "in sostituzione". Per la parte acquirente detto importo costituira' prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.
Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.
Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potra' proporre altre varieta' alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.
Art. 8.
All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.
Il controllo del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la seguente prassi:
per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;
per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovra' essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.
In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in piu' o in meno sulla quantita' indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e della sostanza secca.
La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.
Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procedera' ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che fara' testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.
Se una partita di prodotto e' contestata e le parti non si accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.
Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.
Art. 9.
Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.
Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sara' dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverra' contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantita', le qualita' ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.
Art. 10.
Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.
Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
Art. 11.
Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e' formato da tre membri dei quali uno e' scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacita' professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'AIIPA.
Il collegio arbitrale dovra' formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta .
Art. 12.
Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.
Un pari importo verra' corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti.
La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.
Art. 13.
Il presente accordo e' depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole, nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.
I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPA, l'AI.M.A. e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.
Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.
 
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Allegato 1
Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad UNAPA:
ASSO.PA (Bologna);
AS.PRO.PAT. (Alessandria);
ASSO.PATATA (Napoli);
LA SILA (Cosenza);
A.P.P.A. (Verona);
A.M.P.P. (L'Aquila);
A.P.P.A.L. (Viterbo);
AL.PRO.PAT. (Milano);
ASSO.NA.PA. (Napoli);
Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari.
Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad ITALPATATE:
A.P.P.E. (Bologna);
A.A.P.P. (Salerno);
A.P.C. (Napoli);
A.P.P. Centro Italia (Viterbo);
REGINA (Caserta);
SILANPATATE (Cosenza);
A.P.A.M. (Campobasso).
Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad unioni nazionali:
FUCENTINA (L'Aquila);
Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 1999.
 
Allegato 2
CONTRATTO Dl TRASFORMAZIONE PATATE
Campagna 1999
Data ........................
N. contratto .... codice ditta .... tra il .... legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. ................. partita IVA ................... aderente all'unione nazionale .... produttore- venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. ...... tel. ............ partita IVA ................... che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1999/2000 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia B1 all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....
Il prodotto consegnato dovra' corrispondere alle norme di qualita' prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:
.... ....
L'industria di trasformazione assume l'obbligo:
a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualita' di cui agli allegati 3, 4 e 5;
b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:
.... ....
Art. 2.
L'Associazione di produttori venditrice dovra' collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.
Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti localita', numero di ettari investiti per varieta', relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sara' autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.
Art. 3.
Il prezzo viene concordato come segue:
....
Il prezzo di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso .... .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualita' allegate all'accordo.
Art. 4.
La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalita' contrattuali.
Art. 5.
Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.
Art. 6.
Condizioni particolari aggiuntive: .... ....
Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPA il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonche' quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.
Art. 7.
Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sara' valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'Associazione .....................................
p. l'Industria
.................................
 
Allegato 3
NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia A
Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.
Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.
Varieta': quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varieta'.
Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varieta' concordate.
Caratteristiche chimico-fisiche:
residuo secco: minimo 20% con oscillazione di piu' o meno 1,0% dall'inizio del ritiro al 30 giugno, il residuo secco minimo e' di 19,5% con oscillazioni di piu' o meno 1,0%.
Per ogni decimo di punto in piu' oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30 giugno): + lire 2/kg per ogni decimo di punto.
Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.
zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).
Caratteristiche fisiche:
limiti di accettabilita':
a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;
b) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm - 3% in peso;
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;
d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm: 2% in peso;
e) scabbia superficiale estesa a piu' di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;
f) tuberi con guasto: 2% in peso;
g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;
h) debbono essere rispettate le nome fitosanitarie previste dalla legge;
i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).
Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.
 
Allegato 4
NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia B
Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.
Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.
Varieta': quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varieta'.
Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varieta' concordate.
Caratteristiche chimico-fisiche:
residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di piu' o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30 giugno, il residuo secco minimo e' di 19,5% piu' o meno 1,0%.
Per ogni decimo di punto in piu', oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30 giugno): + lire 0,5/kg per ogni decimo di punto.
In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si puo' accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.
Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.
zuccheri riduttori: da 0 a l per mille (metodo test-tape).
Caratteristiche fisiche:
limiti di accettabilita':
a) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm: 3% in peso;
b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm: 2% in peso;
d) scabbia superficiale estesa a piu' di un quarto della superfici del tubero: 3% in peso;
e) tuberi con guasto: 2% in peso;
f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;
g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;
h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).
In alternativa a quanto stabilito nei punti da a) ad e), e' possibile valutare le partite secondo le seguenti modalita'.
Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.
Sono previsti i seguenti bonus e malus:
da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 25 per kg;
da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 25 per kg;
da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di: lire + 5 per kg;
da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia: prezzo base;
da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di: lire -- 5 per kg;
da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di: lire -- 10 per kg;
oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non e' accettabile.
Inoltre puo' essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:
da 44 a 49 tuberi bonus di: lire + 25 per kg;
da 50 a 55 tuberi bonus di: lire + 20 per kg;
da 56 a 60 tuberi bonus di: lire + 10 per kg;
da 61 a 66 tuberi: prezzo base;
da 67 a 71 tuberi malus di: lire -- 5 per kg;
da 72 a 77 tuberi malus di: lire -- 10 per kg.
Per partite con oltre 77 tuberi e' previsto l'accordo tra le parti.
Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.
Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sara' definito al momento della contrattazione.
 
Allegato 5
NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia C
Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:
1) della stessa varieta' e provenienza se consegnato sfuso; con l'indicazione della varieta' e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;
2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonche' di lesioni profonde;
3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);
4) con residuo secco minimo del 19% piu' o meno 0,5% accertato con metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;
5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilita' dei punti 1), 2) e 3) sono cosi' stabiliti:
tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;
tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;
materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.
La franchigia totale e' fissata al 3%.
 
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