Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 31 marzo 2000
Estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale e, in particolare:
gli articoli da 1 a7, che disciplinano l'istituto dell'accertamento con adesione;
l'art. 8, comma 4, che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione delle modalita' di versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
l'art. 15, comma 1, che consente la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, di rinuncia alla formulazione di istanza di accertamento con adesione e di pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto di tale riduzione;
l'art. 15, comma 2, per il quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante disposizioni sull'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento e, in particolare:
l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione della dichiarazione non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, al pagamento, con le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre che dei tributi e degli interessi, di un terzo delle relative sanzioni;
l'art. 3, comma 1, secondo il quale le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione possono essere pagate, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, con le modalita' indicate nel citato art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con una riduzione ai due terzi dell'ammontare delle sanzioni;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e, in particolare:
l'art. 13, relativo al ravvedimento effettuato spontaneamente dal contribuente per la regolarizzazione delle violazioni delle norme tributarie;
gli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, che consentono di definire in modo agevolato le controversie riguardanti le sanzioni amministrative per le violazioni delle predette norme con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione o dell'avviso di accertamento o di rettifica, di un quarto delle sanzioni stesse;
l'art. 16, commi 4 e 7, secondo i quali, in mancanza di definizione agevolata e in caso di mancato accoglimento, da parte dell'ufficio competente, delle eventuali deduzioni proposte dal contribuente contro l'atto di contestazione, l'ufficio stesso emette il provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
l'art. 28, per il quale le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze;
Visto il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo e, in particolare, l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), ai sensi del quale il sistema dei versamenti unitari con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;
Considerata l'esigenza di estendere l'applicazione del predetto sistema di versamento a tutte le somme, ivi comprese le sanzioni, dovute, in riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai sensi delle citate disposizioni dei decreti legislativi n. 546 del 1992 e numeri 218, 462 e 472 del 1997;
Visto l'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze;
Visti i decreti dirigenziali del 30 marzo, 10 aprile e 15 dicembre 1998, e del 12 aprile 1999, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si e' provveduto all'approvazione del modello F24;
Considerata l'esigenza di apportare al modello F24 le correzioni necessarie a consentire la suddetta estensione dell'applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione;
Ritenuta l'opportunita' di emanare un unico decreto per soddisfare le due esigenze sopra menzionate;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.
1. Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tribiti, ai contributi e ai premi elencati nell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi:
a) dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
d) degli articoli 13, 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 
Art. 2.
1. E' approvato il modello di cui agli allegati 1 e 2, che, a partire dal 1o maggio 2000, deve essere utilizzato, in sostituzione della modulistica preesistente, da tutti i contribuenti per eseguire il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ivi comprese le somme individuate dall'art. 1 del presente decreto; il foglio delle "avvertenze" allegato al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3.
2. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 30 marzo 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato 1
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Allegato 2
----> Vedere Modello di pagamento unificato ( EURO ) <----
 
Allegato 3
----> Vedere Allegato <----
 
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