Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2000 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO ASSESSORIALE 18 ottobre 1999
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona B.1 del comune di Partinico.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;
Visto il verbale dell'8 aprile 1998, pubblicato all'albo pretorio del comune di Partinico dal 1o giugno 1998 al 1o settembre 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato, dopo specifico sopralluogo, l'area definita dal piano regolatore generale di Partinico come B1 di notevole interesse paesaggistico;
Ritenuto che la ridotta dimensione dell'area delimitata come zona A dallo strumento urbanistico vigente non appare corrispondente alle valenze urbanistico-architettoniche del comprensorio e include, in particolare, i consistenti manufatti con connotazioni storico tipologiche del primo novecento i quali, al contrario, sono stati inseriti dal piano regolatore generale in area B1;
Considerato che dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico si ricava che nelle zone B1 e' possibile la demolizione e la ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;
Considerata la necessita' di salvaguardare come elemento di identita' quel tessuto urbano che tiene in vita i vecchi lastricati di Billiemi e numerosi acciottolati, sostanzialmente omogeneo nonostante i pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in regime di abusivismo;
Considerata la diffusa sopravvivenza di elementi decorativi architettonici peculiari del manufatto ottocentesco quali portali, mensole, ringhiere che e' opportuno mantenere, anche in considerazione che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si collocano alcune caratteristiche peculiari anche per quanto attiene le coperture, le aperture su strada, la limitata dimensione degli affacci su strada, i balconi (supportati da mensole in ferro e in ghisa) e la semplice partitura delle ringhiere;
Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive della proposta di vincolo che descrive la perimetrazione urbana identificata cartograficamente nella planimetria (scala 1:2.000) di identificazione dei comparti e piu' precisamente: partendo a nord, dall'incrocio di via Calandrino con la via Oldani, e seguitando idealmente in senso orario include le vie Calandrino, Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Liberta', Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani;
Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/39 non determina la imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 28 luglio 1992, n. 249) Appare necessario specificare che il vincolo attestandosi su sistemi collinari di valenza paesaggistica, aventi peculiari caratteristiche morfologico-territoriali, gia' identificate all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, deve salvaguardare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a costruzioni, interventi o attivita' che risultino incompatibili perche' non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;
Vista l'opposizione avanzata da alcuni partiti politici, associazioni e singoli cittadini del comune di Partinico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, datata 29 agosto 1998, qui pervenuta il 1o settembre 1998, che lamenta:
dalla lettura del verbale della riunione dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche emerge come principale necessita' di opposizione del vincolo il fatto che nelle zone B1 e' possibile secondo le vigenti norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti.
A tal proposito va osservato che con delibera commissariale n. 63 del 23 maggio 1997 e' stato adottato il nuovo piano regolatore generale e che da allora sono in vigore le norme di salvaguardia;
per effetto delle norme di salvaguardia per le zone B1 (appositamente perimetrate nelle tavole di piano) valgono le norme di attuazione che consentono mediante rilascio di singole concessioni edilizie, interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione nei lotti residui con una densita' edilizia non superiore alla media della zona circostante, secondo modalita' che garantiscono pienamente l'assetto urbanistico del comparto;
si ritiene, quindi, che la proposta di vincolo di cui alla legge n. 1497/39 non sia strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo della salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente delle zone B1, mentre piu' idoneo appare a tale riguardo un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che traduce la politica comunale di recupero del patrimonio edilizio esistente, cioe' un'azione che si collega al piano regolatore generale e pone una particolare attenzione alla salvaguardia delle zone B1.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali puo' produrre piuttosto che un vincolo una normativa da inserire nel regolamento edilizio comunale di salvaguardia del paesaggio urbano, sulla base della quale disciplinare gli interventi edilizi e la stessa perimetrazione del piano particolareggiato di recupero;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 784 del 18 settembre 1998;
Ritenuto, in riferimento all'osservazione proposta avverso la proposta di vincolo per le zone B1 di Partinico, di dovere precisare quanto segue: le prescrizioni per le zone B1 contenute nel P.R.G. e adottate come norme di salvaguardia sono vaghe e poco restrittive, tali da non poter in modo esaustivo e risolutivo tutelare il patrimonio storico presente in tali zone.
Infatti, oltre alla mancata opportunita' a demolire vecchie costruzioni, non ci sono parametri normativi che possano salvaguardare il mantenimento ed il restauro del patrimonio storico artistico esistente.
Nella opposizione si parla di scelte risolutive per la salvaguardia dell'edilizia esistente, da adottare attraverso l'applicazione di quelle regole normative dettate dai piani di recupero; questa opportunita' di operare attraverso i P.P.R. e' ancora lontana da immediata applicazione ed esecutivita' con conseguente immaginabile refluenza per il patrimonio artistico esistente. Quindi si ritiene che, se all'amministrazione comunale sta a cuore la salvaguardia dei pregevoli manufatti storici esistenti non dovra' far altro che pregiarsi di utilizzare uno strumento risolutivo alle problematiche della conservazione dei beni architettonici, quale puo' essere un vincolo del tipo paesaggistico, in quanto questo risulta efficace per la determinazione degli indirizzi progettuali e delle scelte sistemiche dei materiali, dei colori, delle finiture e quant'altro necessita al fine di un'adeguata ristrutturazione o restauro del meritorio patrimonio edilizio partinicese. Sottintendere la validita' di un vincolo paesaggistico significa voler disconoscere l'efficacia degli strumenti di tutela esistenti.
E' evidente l'importanza di ribadire la validita' e, conseguentemente la vigenza del vincolo in tutta la sua globalita' non potendo la stessa discernere dalla interezza territoriale di applicazione dove sono percentualmente alte le emergenze storiche di considerevole pregio;
Per quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, la zona B1 di Partinico, interamente inglobata nel perimetro urbano del comune di Partinico, meglio descritta negli allegati (nn. 1, 2, 3 e 4) al verbale dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, all'interno del perimetro visualizzato nella "planimetria con individuazione dei comparti" (All. 1), che ricalca peraltro il perimetro individuato dal P.R.G. della zona B1 di Partinico, documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale delle sedute dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R. D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Partinico perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sara' depositata presso gli uffici del comune di Partinico, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunichera' a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Partinico.
 
Art. 3.
Avverso il presente decreto e' esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notifica ai proprietari, possessori' o detentori degli immobili.
Palermo, 18 ottobre 1999
L'assessore: Morinello
 
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