Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 marzo 2000
Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi. (Deliberazione n. 127/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 29 febbraio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1o marzo 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera c), punto 5, e 3, comma 10;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, di esecuzione degli atti finali della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante approvazione piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Vista la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
Vista la direttiva della Commissione del 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, attuata con la legge 28 marzo 1991, n. 109;
Vista la direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1994;
Vista la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, attuata con il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'art. 2, comma 2;
Vista la propria deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9, recante approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999;
Viste le precedenti determinazioni concernenti lo schema di regolamento in esame;
Valutati i risultati dei conseguenti approfondimenti svolti tra l'altro con i soggetti preliminarmente interessati;
Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. L'Autorita' adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera c), punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 1o marzo 2000
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
(alla delibera n. 127/00/CONS)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI
TELEVISIVI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
"Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
"Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
"emittente nazionale", un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;
"emittente estera", un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;
"programmi ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;
"programmi non ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;
"accesso condizionato", sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso;
"up-link", segmento ascendente del collegamento terra-satellite.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento e' applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l'Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
a) emittenti nazionali che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;
b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;
c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti.
3. L'Autorita', tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, puo', con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilita' del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.
4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.
5. Il presente regolamento non si applica altresi' ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.
Capo II
Autorizzazione
Art. 3.
Autorizzazione
1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita', sulla base delle norme del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a societa' di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a societa' di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, e' consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocita' nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
4. Il consiglio dell'Autorita' provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;
b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero - in caso di esistenza di detti patti fiduciari - corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identita' dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
e) scheda, di cui all'allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.
5. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'Autorita' ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1 e 2, nonche' nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
6. Il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 puo' essere prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'Autorita' richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'Autorita' delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorita' decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
Art. 4.
Emittenti estere
1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
Art. 5.
Validita' e rinnovo
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.
2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni gia' fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.
Art. 6.
Contributi
1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di L. 10.000.000 a favore dell'Autorita' a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorita', con proprio provvedimento, puo' stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.
Art. 7.
Revoca e decadenza delle autorizzazioni
1. L'Autorita' dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:
a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;
b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.
2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:
a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;
b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;
c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.
Capo III
Norme applicabili ai titolari di autorizzazione
per la diffusione via satellite di programmi televisivi
Art. 8.
Reti e impianti di diffusione
1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorita' ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'art. 4, comma 4, della legge e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 9.
Trasmissioni simultanee
1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica dell'Autorita', inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.
Art. 10.
Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verra' loro trasmesso dall'Autorita'.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.
Art. 11.
Responsabilita' e rettifica
1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresi' responsabili i direttori degli stessi.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorita' puo', con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.
Art. 12.
Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
Art. 13.
Quote di emissione e produzione
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
Art. 14.
Promozione opere audiovisive
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicita' di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.
Art. 15.
Tutela dei minori
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23,00 e le 7,00.
Art. 16.
S a n z i o n i
Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorita', in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, puo' adottare le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge.
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, piu' reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attivita' di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorita'.
2. Il comma 1 e' applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia.
 
Allegato 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI TELEVISIVI VIA
SATELLITE

La societa'/impresa individuale .... con sede in .... tel. ....................... fax ...................... codice fiscale .... ...................................... partita IVA .... iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di .... .... rappresentata da:
Cognome .... nome .... luogo di nascita .... residenza o domicilio .... codice fiscale ....,
chiede
p il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;
p il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;
dichiara
La denominazione del programma e': ....
La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) e': .... ....
Il programma e':
liberamente accessibile;
ad accesso condizionato.
Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.
Luogo e data, ............................... Firma del richiedente
.....................................................
 
Allegato 2

SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO

Denominazione del satellite: .... posizione orbitale: .... frequenza di up-link: .... frequenza di down-link: ....
Il tipo di trasmissione e':
analogico
digitale
Larghezza di banda utilizzata: ....; se il programma e' ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato: ....
Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.
 
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