Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2000, n. 89
Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
Visto il comma 2 del suddetto articolo 53 che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-citta', siano emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione;
Sentita la conferenza Stato-citta' con parere del 5 agosto 1999;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 226/99 del 12 ottobre 1999;
Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1752/UCL del 1o febbraio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Composizione della commissione

1. La commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni prevista dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (di seguito: "commissione") e' nominata con decreto del Ministero delle finanze ed e' composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di
presidente; b) da due dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione
finanziaria; c) da due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani; d) da due rappresentanti delle province designati dall'Unione
province italiane; e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, designati
dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in
rappresentanza dei concessionari di cui al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale con profilo professionale non inferiore all'ottavo, che puo' essere sostituito da impiegato con pari qualifica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente delle Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
reca: "Riordino della disciplina dei tributi locali". Si
riporta il testo dell'art. 53:
"Art. 53. - 1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e a requisiti
per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la
disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo
dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda in note alle
premesse.
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del servizio). -
1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio
nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in
ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche
funzioni.
2. La concessione del servizio di riscossione mediante
ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa'
per azioni con capitale, interamente versato, pari ad
almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo
svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o
complementari indirizzati anche al supporto delle attivita'
tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori
diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione
ad essi attribuite dalla legge e che non siano state
dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio
stesso".



 
Art. 2
Funzionamento della commissione

1. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza a parita' di voti prevale quello del presidente.
2. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla commissione stessa.
3. I provvedimenti relativi alle attribuzioni della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
 
Art. 3
Durata in carica dei componenti

1. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
 
Art. 4
Competenze della commissione

1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' necessari, per l'iscrizione nonche' l'assenza delle previste cause di incompatibilita' e dispone in ordine ai necessari adempimenti istruttori.
2. La commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 229
 
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