Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 7 marzo 2000 |
Classificazione della specialita' medicinale "Aggrastat". (Decreto AIC/UAC n. 109/2000). |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovilanza Visto il decreto AIC/UAC n. 377 del 5 ottobre 1999 con il quale la societa' Merck Sharp & Dohme e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale AGGRASTAT con le specifiche di seguito indicate: 0,25 concentrato per soluzione per infusione endovenosa; flacone da 50 ml; AIC n. 034357018/M; classe "C" ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto altresi' l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in virtu' del quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996; gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000; Visto il parere espresso in data 22/23 febbraio 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale "Aggrastat" (tirobifan) nella confezione 0,25 concentrato per soluzione per infusione endovenosa, flacone da 50 ml, e' classificata in classe H. Il prezzo massimo di cessazione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 367.500 (ex factory, IVA esclusa); Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 550.100 (IVA inclusa). Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme. |
| Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 3. Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale. Roma, 7 marzo 2000 Il dirigente generale: Martini |
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