Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 6 aprile 2000 |
Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1996, relativo al primo triennio di programmazione attivato ai sensi della normativa in precedenza indicata; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, con il quale sono state indicate le somme disponibili per la prima annualita' del secondo triennio di applicazione nonche' stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalita' di riparto; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare l'art. 54, comma 1, tabella 3, che ha previsto l'attribuzione di una somma di lire 40 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2001, per l'attivazione di mutui diretti all'effettuazione di opere di edilizia scolastica ai sensi della normativa di riferimento; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai precitati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale per l'annualita' relativa all'anno 2000; Preso atto, che come da note 23 febbraio 2000 prot. n. 667 ed 8 marzo 2000 prot. n. 863 al Ministero del tesoro ed alla Cassa depositi e prestiti, a fronte di un importo globale di L. 401.027.068.830, puntualmente quantificato dall'Istituto mutuante con nota 3 marzo 2000 prot. n. 42, la somma concretamente ripartibile ammonta a L. 398.000.000.000; in cio' tenuto anche conto, ad ogni fine di legge, del necessario preaccantonamento; Tenuto conto dell'avviso espresso nella seduta del 5 agosto 1999 dalla Conferenza Stato-regioni, che, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento relativo al presente secondo biennio ed alla prima annualita' dello stesso, formulava l'impegno ad un riavvio del confronto tra le amministrazioni interessate, al fine di un'eventuale revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate alla corrente annualita' 2000; Preso atto che, come da nota 29 febbraio 2000, prot. n. 44 C.I. del competente coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, a conclusione del suindicato confronto si conveniva sull'opportunita' di mantenere inalterati - per la presente seconda annualita' - i criteri e le modalita' di riparto gia' utilizzati per la prima, confermando, altresi', la medesima percentuale di ripartizione in essa adottata relativamente alla parametrazione al numero delle strutture scolastiche, senza ulteriormente incrementarla secondo quanto originariamente contemplato dal precitato decreto ministeriale 6 settembre 1999; Ritenuto, inoltre, secondo gli indirizzi consolidati gia' assunti al riguardo in sede di ripartizione afferente alla prima triennalita' disposta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 18 aprile 1996, di storicizzare la situazione complessiva degli edifici scolastici a quella, come nota all'atto della definizione del decreto ministeriale 6 settembre 1999 afferente alla seconda triennalita', anche al fine di assicurare una base di calcolo univoca, e di valenza uniforme sull'intero territorio nazionale adottabile per tuffo il citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale o contingente, anche a fronte della diversa tempestivita' nella comunicazione di modifiche del patrimonio scolastico eventualmente intervenue nel contempo; Acquisito, come formulato nella seduta del 4 aprile 2000 (Rep. Atti n. 491 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della seconda annualita' del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' complessivamente disponibile la somma di L. 398.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti. |
| Art. 2. La ripartizione dei finanzianienti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione come sopra determinato e' predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante. |
| Art. 3. Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualita' del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
Piemonte.... L. 22.955.048.000 Valle d'Aosta.... L. 1.361.956.000 Lombardia.... L. 38.725.400.000 Provincia autonoma di Bolzano L. 1.966.324.000 Provincia autonoma di Trento L. 2.110.788.000 Veneto.... L. 24.073.428.000 Friuli-Venezia Giulia.... L. 10.574.064.000 Liguria.... L. 12.485.260.000 Emilia-Romagna.... L. 26.043.528.000 Toscana.... L. 31.601.996.000 Umbria.... L. 6.799.432.000 Marche.... L. 13.242.256.000 Lazio.... L. 25.955.172.000 Abruzzo.... L. 15.308.672.000 Molise.... L. 5.950.896.000 Campania.... L. 33.201.160.000 Puglia.... L. 28.311.332.000 Basilicata.... L. 6.925.200.000 Calabria.... L. 30.164.420.000 Sicilia.... L. 42.548.588.000 Sardegna.... L. 17.695.080.000 |
| Art. 4. Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212 indicato nelle premesse che integralmente si richiamano nel presente dispositivo. Roma, 6 aprile 2000 Il Ministro: Berlinguer |
| Allegato 1 CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per la seconda annualita' del secondo triennio di programmazione regionale, pari a L. 398.000.000.000, alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere a) (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose) e c) (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza ed igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' stata riconosciuta la maggiore priorita'; B) nell'ordine, e' stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera e) (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera f) (disponibilita' di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera b) (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996; C) sono stati, poi, determinati i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle precedenti lettere A) e B), sulla base dei piu' recenti dati, come storicizzati, a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici: 1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture; 2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli impianti; 3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale; 4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi; 5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale; 6) indicatore semplice degli edifici in affitto. D) le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi: 0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarieta' di edifici ed impianti; 0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi; 0,05 infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale. E) il 90% dell'importo totale dei L. 398.000.000.000 assegnabili, pari a L. 358.200.000.000, e' stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto esso e' stato, pero', parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando il 60% della somma complessivamente utilizzabile a tali fini al solo indicatore sintetico citato ed il restante 40% all'indicatore medesimo "pesato" col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, sommando successivamente i due parziali cosi' ottenuti; F) il restante 10% (pari a L. 39.800.000.000) e' stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, all'atto dell'effettuazione del presente riparto, di precedenti finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. |
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