Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 marzo 2000
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 11 marzo 2000 che ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Roma. (Ordinanza n. 3047).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di immediate misure finalizzate al superamento di tali emergenze;
Sentita la regione Lazio;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Lazio e' nominato commissario delegato e provvede ad attuare gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di pericolo esistenti, a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni dei comuni di: Agosta, Canterano, Rocca Canterano, Cerreto Laziale, Gerano, Cervara di Roma, Ciciliano, Sambuci e Subiaco.
2. Per l'espletamento dell'attivita' connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il centro operativo misto di Cerreto Laziale viene sostituito da una struttura di coordinamento appositamente costituita dal commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Gli interventi sulle infrastrutture ed edifici pubblici, sugli edifici adibiti a luoghi di culto, nonche' gli interventi per l'eliminazione di situazioni di pericolo determinatosi per effetto del sisma o dissesti idrogeologici da esso causati, possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.
2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.
3. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.
 
Art. 3.
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e per favorire il rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale e per favorire la ripresa delle attivita' produttive e' assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 16,5 miliardi.
2. Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma 1 nel limite degli stanziamenti accordati provvede il commissario delegato.
3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata di dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato A.
4. All'assegnazione del contributo di cui al comma 3 provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.
5. Il contributo di cui al comma 3 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 1.500 milioni.
Eventuali residui eccedenti il fabbisogno possono essere utilizzati per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1.
7. Nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 rientrano anche gli edifici privati e pubblici ubicati in comuni limitrofi che hanno subito danni in relazione ai quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero.
 
Art. 4.
1. Allo scopo di facilitare il reperimento di unita' abitative libere e disponibili nelle zone interessate dall'evento sismico dell'11 marzo 2000, il commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza, promuove intese con i direttivi regionali delle associazioni della proprieta' edilizia e degli inquilini. Tali intese potranno prevedere la possibilita' che contratti di locazioni siano stipulati direttamente dai comuni sulla base dei canoni accertati nella contrattazione fra le associazioni della proprieta' edilizia e degli inquilini nonche' l'impegno alla restituzione dell'immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni, arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura. I contratti sono stipulati in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2 Nei casi in cui i comuni stipulano direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all'art. 3, comma 3, viene gestito direttamente dai comuni medesimi, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni stessi.
 
Art. 5.
1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' di cui all'art. 1, e' assegnata al prefetto di Roma la somma di lire 1.000 milioni.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
 
Art. 6.
1. Al personale delle amministrazioni pubbliche direttamente impegnate nell'emergenza e comunque fino al 31 marzo 2000, sono corrisposti dalle amministrazioni di appartenenza compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore effettivamente rese anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Al personale proprio, ivi compreso quello dirigente direttamente impegnato nell'emergenza, la prefettura di Roma e' autorizzata ad erogare, fino al 31 marzo, compensi per lavoro straordinario nella misura massima di 50 ore effettivamente rese anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 7.
1. L'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 per complessive lire 19 miliardi e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' trasferita ad apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato per la regione Lazio la somma di lire 18 miliardi. In tale importo possono essere ricomprese anche le spese di progettazione degli interventi pubblici entro il limite massimo del 20 per cento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
Allegato A
CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI
Art. 1.
1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.
Art. 2.
1. Il comune trasmette al presidente della regione Lazio - commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'articolo 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entita' dei contributi da erogare mensilmente.
2. Il presidente della regione Lazio - commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.
Art. 3.
1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.
Al sindaco del comune di ....
Il sottoscritto ....................... nato a .................... il................... residente in ............................ comune di ......................... localita' .............................. via ......................... n. .............. codice fiscale ................................... avendo avuto l'alloggio, di via ...................... n. .............. di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000.
Chiede di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. ...., dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. ........... del ..................... per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.
A tal fine dichiara
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni:
1) che alla data dell'11 marzo 2000 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in Comune di ..................... localita'..... ................ via ...................... n. ............;
2) che tale alloggio e' stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .......... del .......... ...........................;
3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto e' cosi' composto: .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................
4) Che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante affitto in altro alloggio situato in comune di ............................ via ............... n. .......;
oppure altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) ...................... in comune di .... via ..................................... n. ...........;
5) che la suddetta autonoma sistemazione e' avvenuta o avverra' a decorrere dal giorno ............................, per un periodo di mesi ..................................
Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.
....................., il ..............
Firma
...............................
 
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