Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2000
Criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995) e successive modificazioni recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 65/98 del 19 dicembre 1997 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa, per il 1998;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 49/99 del 18 dicembre 1998 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa, per il 1999;
Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per l'annullamento del regolamento (CE) n, 49/99 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock;
Considerato che, nelle more, permangono gli obblighi di rispetto del regolamento comunitario e delle altre norme ICCAT;
Visto il decreto 14 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999 concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 che suddivide la quota di cattura del tonno rosso assegnata all'Italia, tra sistemi di pesca e tra singoli natanti;
Considerato che lo stesso decreto ministeriale prevede che le organizzazioni nazionali professionali possano promuovere la costituzione di un organismo nazionale tra i produttori di tonno rosso per la gestione delle quote;
Ritenuto opportuno coinvolgere i produttori di tonno e le loro associazioni nella gestione della pesca del tonno rosso, cosi come e' stato fatto per i pescatori di vongole con i consorzi molluschi;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilita' di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98;
Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che nella seduta del 19 gennaio 2000 hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art.1.
1. Ai fini della gestione, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, delle quote di cattura del tonno rosso attribuite all'Italia da parte dell'U.E. il Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura riconosce, su istanza dei medesimi, uno o piu' soggetti.
2. I Soggetti, di seguito denominati "Soggetti", sono le associazioni di produttori gia' riconosciute ai sensi della vigente normativa ovvero i consorzi costituiti per le finalita' di cui al presente decreto.
 
Art. 2.
1. I soggetti riconosciuti provvedono alla ripartizione individuale, tra i produttori che aderiscono, della quota di cattura spettante, sulla base dei sistemi di pesca, informando la Direzione generale della pesca e acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti.
2. Il Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura individua annualmente la parte della quota nazionale da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 e dispone la ripartizione della restante parte tra gli aventi diritto all'attivita' di pesca del tonno rosso, non aderenti ai Soggetti di cui all'art. 1.
3. I soggetti riconosciuti provvedono, ad assistere i propri aderenti nell'espletamento di tutte le incombenze relative alle quote, con particolare riferimento alla verifica dell'andamento delle catture di tonno rosso di ogni singola unita' da pesca, alla eventuale riallocazione di quote non utilizzate ovvero al riassorbimento degli eventuali superamenti delle quote assegnate.
 
Art. 3.
1. I soggetti trasmettono alla Direzione generale della pesca e acquacoltura i dati statistici di cattura inerenti la pesca del tonno rosso con la frequenza e le modalita' richieste dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Gli armatori non aderenti ai soggetti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto 14 gennaio 1999 indicato nelle premesse.
3. Ciascun armatore, titolare di quota di cattura del tonno rosso, puo' aderire ad un solo soggetto.
 
Art. 4.
1. I soggetti collaborano con gli istituti scientifici incaricati dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura di svolgere ricerche sulla biologia e la pesca del tonno rosso.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto i soggetti provvedono ad aggiornare l'elenco delle unita' aderenti.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per la sua registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000.
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 81
 
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