Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 marzo 2000
Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (Deliberazione n. 63/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 marzo 2000;
Premesso che:
il combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete nazionale di trasmissione in regime di concessione;
l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano assunte, con decorrenza dalla data determinata con propria provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una societa' per azioni costituita dall'Enel S.p.a.;
in attuazione del disposto di cui al precedente alinea, l'Enel S.p.a., in data 20 agosto 1999, ha provveduto a costituire la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore) e ad effettuare i conferimenti di beni e di personale necessari per il suo funzionamento;
l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo a 79/1999, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e stabilisce, tra l'altro, che tale corrispettivo deve essere fissato "... considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti dal comma 12" e che deve essere "... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica";
l'Autorita', con delibera 11 maggio 1999, n. 65/1999, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorita' ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;
con deliberazione dell'Autorita' del 20 ottobre 1999, n. 157/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1999 (di seguito deliberazione n. 157/1999), sono state adottate disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del Gestore;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000 (di seguito decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000) prevede che a decorrere dal 1o aprile 2000 la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assume la titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
Visto il decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99 recante la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
la deliberazione dell'Autorita' n. 157/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
Considerato che:
ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore. Il Gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge n. 9/1991, offerta dai produttori e che, con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, sentita l'Autorita', sono altresi' ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica e i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92;
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 157/99 sono stati richiesti al Gestore i bilanci previsionali dettagliati relativi agli esercizi 1999 e 2000, nonche' ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' di competenza del Gestore in detti esercizi;
in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettere in data 29 ottobre 1999, protocollo AD/P990070 (prot. Autorita' n. 12679 del 2 novembre 1999) e, a seguito di ulteriore richiesta degli uffici dell'Autorita' con nota in data 19 novembre 1999, prot. AP/M99/1737, in data 26 novembre 1999, protocollo AD/P990102 (prot. Autorita' n. 14213 del 30 novembre 1999), ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva del bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999;
con nota in data 24 febbraio 2000, prot. AP/M00/291 gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto ulteriori informazioni di dettaglio circa la natura delle voci economiche e patrimoniali relative alle attivita' svolte dal Gestore;
in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettera in data 15 marzo 2000, protocollo AD/P20000028 (prot. Autorita' n. 4027 del 16 marzo 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
Considerato che i costi riconosciuti per le attivita' relative ai servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sono finanziati attraverso il gettito dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale a carico delle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;
Considerato che i dati contabili disponibili relativi alle attivita' di competenza del Gestore si riferiscono prevalentemente ad una gestione delle attivita' stesse da parte dell'Enel S.p.a. e che tali dati non riflettono le modalita' di svolgimento delle medesime attivita' da parte del Gestore;
Ritenuto che:
il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore per le attivita' di propria competenza debba essere coerente con i criteri utilizzati ai fini della determinazione dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale pagati dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;
sia necessario adottare determinazioni provvisorie per l'anno 2000, a motivo dell'attuale incertezza in ordine alle modalita' di svolgimento da parte del Gestore delle attivita' di propria competenza e delle risorse per queste necessarie, rinviando a successiva determinazione la fissazione del medesimo corrispettivo per gli anni seguenti;
per la determinazione della quota del corrispettivo da riconoscere al Gestore per le attivita' di propria competenza nel periodo 1o aprile-31 dicembre 2000 si possa fare riferimento ai costi evidenziati nel bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999 e nel bilancio previsionale per l'esercizio 2000;
sia necessario rinviare altresi' la determinazione della quota del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale a copertura degli oneri connessi ai compiti previsti all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, successivamente all'adozione del provvedimento del Ministro dell'industria di cui al medesimo articolo e comma;
ai fini delle successive determinazioni in materia di corrispettivo riconosciuto al Gestore per le attivita' di propria competenza, sia opportuno prevedere che il Gestore comunichi all'Autorita', entro il 31 ottobre 2000, il bilancio preconsuntivo per l'anno 2000 ed il bilancio previsionale per l'anno 2001;
Delibera:
Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.
1.1. Al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' riconosciuta, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento:
a) in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99;
b) in relazione all'energia elettrica vettoriata, sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13, una quota del corrispettivo di potenza di cui all'art. 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione stessa, nonche' la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
1.2. La quota di cui al precedente comma 1.1, lettera b), viene versata dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 entro trenta giorni dalla riscossione del corrispettivo di potenza di cui all'art. 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione stessa, nonche' dalla riscossione della componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
1.3. Fino al 31 dicembre 2000 le quote di cui al precedente comma 1.1, lettere a) e b) sono rispettivamente pari a 0,50 lire/kWh e 0,20 lire/kW/ora.
 
Art. 2. Adempimenti a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.
2.1. Entro il 31 ottobre 2000, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 ed il bilancio previsionale per l'esercizio 2001, corredato di ogni altra informazione utile alla determinazione per gli anni successivi al 2000 delle quote di cui al precedente art. 1, comma 1.1, lettere a) e b).
 
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 157, e' revocata.
3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1o aprile 2000.
Milano, 29 marzo 2000
Il presidente: Ranci
 
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