Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 13 gennaio 2000, n. 91 |
Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale; Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalita' previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999; Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalita' della ripartizione, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Ritenuta, al riguardo, l'opportunita' di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziche' quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000; Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Finalita'
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): "Art. 13 (Agevolazioni per le assunzioni). - 1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidita', previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalita' di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili. 3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 la possibilita' di svolgere attivita' di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilita' civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste". - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 4, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contatto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirati. 7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonome locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n. 5. Nota all'art. 1: - Per il testo dei commi 1, 4 e 8, dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2 Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilita' civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
Note all'art. 2: - Per il testo dei commi 1, lettere a), b) e c) e, 3, dell'art. 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68: "Art. 14 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). - 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c); c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge".
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| Art. 3 Soggetti destinatari delle agevolazioni
1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita' del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.
Note all'art. 3: - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999. - La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1991, n. 283. - Per il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1989, n. 68, si veda in note alle premesse. - L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche; g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2; h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori sevizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali. 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
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| Art. 4 Modalita' di ripartizione delle risorse
1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, e' stabilita entro il 1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5. 2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalita' di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonche' dei dati disponibili relativi all'entita' delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Criteri per la ripartizione
1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti: a) numero e qualita' dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1; b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita' e con le priorita' stabilite dall'articolo 6; c) conformita' delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 3.
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| Art. 6 Ammissione agli incentivi
1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalita' e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilita' assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative: a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficolta' di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico; b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attivita'; d) programmi che comportino modalita' e tempi innovativi di lavoro; e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili. 2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parita' di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande. 3. Il servizio puo' ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilita' residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1. 4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio puo' elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.
Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 11 e 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano, rispettivamente, la nota all'art. 3 e le note alle premesse.
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| Art. 7 Procedimento per la concessione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti piu' adeguati, delle informazioni relative alle modalita' di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo. 2. Il servizio puo' richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione. 3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non puo' essere differito per piu' di trenta giorni. |
| Art. 8 Modalita' di versamento delle somme ripartite
1. Le somme da erogare per le finalita' di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalita' omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66 |
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