Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n. 21 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 37 del 15 febbraio 2000), convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Modifiche al regime speciale dell'agricoltura 1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000"; b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o gennaio 2001". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1o gennaio 2000. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5). 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.
Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000. - Si trascrive il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1o gennaio 1998. 2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrenza dal 1o gennaio 1998. 3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999. 5. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998, 1999 e 2000 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. 5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1o gennaio 2001. 6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi. 7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto. 8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1998". - Si trascrive il testo del comma 126, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1o luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995". - Si trascrive il testo della tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): "Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.
Impieghi Agevolazione - - 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da | combustibile per riscaldamento .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per la navigazione | aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e | per i voli didattici .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per la navigazione | nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, | con esclusione delle imbarcazioni private da | diporto, e impieghi come carburanti per la | navigazione nelle acque interne, limitatamente al | trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie | navigabili e porti .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e| merci .... |30% aliq. Normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in | allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e | nella florovivaistica: | --------------------------------------------------------------------- gasolio .... |30% aliq. Normale --------------------------------------------------------------------- benzina .... |55% aliq. normale L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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