Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n. 21
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 37 del 15 febbraio 2000), convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del
decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000";
b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1o gennaio 2001".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1o gennaio 2000.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.



Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2000.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, del citato
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in
materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato
dal decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La
disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del
presente decreto, si applica agli acquisti ed alle
importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere
dal 1o gennaio 1998.
2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e
2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
del presente decreto, va operata per i beni e servizi
acquistati o utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 1998;
quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del
predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni
acquistati o ultimati a decorrenza dal 1o gennaio 1998.
3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni
che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai
sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili, a determinati
prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento
delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori
entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
lire 150 miliardi per l'anno 1999.
5. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 le disposizioni di
cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del
presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel
corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per
le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma
1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998, 1999 e
2000 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la
detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.
Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle
cooperative e agli altri organismi associativi che
applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1o gennaio
2001.
6. La misura della detrazione forfettizzata relativa
alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente
decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due
terzi.
7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma
dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2,
introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 1998".
- Si trascrive il testo del comma 126, dell'art. 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"126. Per consentire la concessione dell'agevolazione
prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di
coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni
dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della
citata tabella A. A decorrere dal 1o luglio 1997, con
decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle
disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5
della tabella A allegata al citato testo unico approvato
con decreto legislativo n. 504 del 1995".
- Si trascrive il testo della tabella A, allegata al
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
"Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE.

Impieghi Agevolazione
- - 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da | combustibile per riscaldamento .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per la navigazione | aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e | per i voli didattici .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per la navigazione | nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, | con esclusione delle imbarcazioni private da | diporto, e impieghi come carburanti per la | navigazione nelle acque interne, limitatamente al | trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie | navigabili e porti .... |esenzione --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e| merci .... |30% aliq. Normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in | allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e | nella florovivaistica: | ---------------------------------------------------------------------
gasolio .... |30% aliq. Normale ---------------------------------------------------------------------
benzina .... |55% aliq. normale
L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine
agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si
applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o
buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in
relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle
colture ed alla dotazione delle macchine agricole
effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



 
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