Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 marzo 2000
Proroga del termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la presentazione da parte degli esercenti delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, e della autocertificazione di compatibilita' con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000. (Deliberazione n. 69/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2000,
Premesso che:
ai sensi dell'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita') 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99) gli esercenti presentano all'Autorita', ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire;
ai sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99, le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, da presentarsi congiuntamente all'autocertificazione della compatibilita' di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.1 della medesima deliberazione, entro il 31 marzo 2000, devono essere offerte da ciascun esercente a far data dal 1o luglio 2000, e che a decorrere da tale data cessa l'offerta delle tariffe applicate fino al 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 18.2, della medesima deliberazione;
numerosi esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, nonche' alcune associazioni rappresentative degli stessi esercenti hanno rappresentato l'esigenza di una proroga del termine previsto dall'art. 18, comma 18.4, della sopra richiamata deliberazione;
Vista la legge n. 481/1995;
Viste:
la deliberazione n. 204/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 206/99 in materia di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 206/99);
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
la comunicazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, recante modalita' applicative della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione n. 206/99;
Considerato che a sostegno della richiesta di proroga di cui in premessa, le imprese esercenti hanno rilevato la necessita' di effettuare simulazioni tariffarie ed approfondite verifiche degli aspetti applicativi, in particolare di fatturazione, inerenti le opzioni tariffarie e che analoga esigenza e' stata altresi' rappresentata da alcune associazioni di esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato;
Ritenuto che sia opportuno prorogare il termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99, al fine di consentire ai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ulteriori approfondimenti ed elaborazioni per la formulazione di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000;
Delibera:
Di prorogare sino al 30 (trenta) aprile 2000 il termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 entro cui le imprese esercenti dovranno presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 e l'autocertificazione di compatibilita' con il vincolo V2 delle medesime opzioni.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 30 marzo 2000.
Milano, 29 marzo 2000
Il presidente: Ranci
 
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