Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Merlara" e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.

Esaminata la domanda presentata dalla cantina sociale dell'Adige-Fratta in data 11 novembre 1998 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Merlara", fatta propria dalla regione Veneto con delibera della Giunta regionale in data 4 maggio;
Ha espresso, nella riunione del 19 gennaio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Merlara"

Art. 1.
La denominazione d'origine controllata "Merlara" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco (anche nella tipologia "frizzante");
Tocai (da uve Tocai friulano);
Malvasia (da Malvasia istriana);
Rosso (anche nella tipologia "novello");
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Marzemino frizzante.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Merlara" bianco (anche nella tipologia frizzante);
Tocai friulano: dal 50% ai 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.
"Merlara" rosso;
Merlot dal 50% al 70%;
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Marzemino (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tocai, Malvasia, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon e Marzemino devono essere ottenuti dalla uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche; provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale Di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi Sant'Anna in provincia di Verona e in parte il territorio del comune di Montagna.
Sono tuttavia escluse le zone vallive-torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.
La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' "Morosa" ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale "S. Giustina", continua lungo questa ultima in dirzione est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale "dei Boschi" prosegue in direzione ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale "S. Marco" in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione nord, per giungere al confine comunale, che e' seguito in direzione Est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo "Sarega" che si congiunge con lo scolo "Fossetta", per andare in direzione est lungo lo scolo "Barcagno" e lo scolo "Slonga", ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal fiume "Fratta". Prosegue il suo tragitto in direzione sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 "Padana inferiore" al km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimita' del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la localita' Ca' Grande, fino allo scolo "Montagnana". Per proseguire lungo questo ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada vicinale "stradone Correr di Bailetto". Questa sara' affiancata in direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale "Altaura Vallerana", che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione sud per la strada comunale "Pioppe", imbocca la strada comunale "Valnova" che affianca lo scolo "Correr", e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale "Valnova di Correr" che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione sud fino alla localita' "Valle Occara", continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale "Dolza" che costeggia lo scolo consorziale "Manteo". Proseue a destra in direzione "Minotte" e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta al fine "Fratta". Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud dopo 2,5 km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale "della Gastaldia". Da qui prosegue in direzione est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale "Borgo Storto". Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale "Borgo Storto" per poi seguire lo scolo consorziale "S. Feliso" ed il confine comunale di Masi in direzione nord. Successivamente segue lo scolo "Frattesina", per poi continuare lungo lo scolo "S. Felice" e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione sud per poi costeggiare il fiume "Adige", passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita' "Morosa" da dove e' partito.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Merlara" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure, all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.
I sesti di impianto, le forme ai allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2500.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produ'zione dei vini di cui all'art. 1 sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo % vol. ===================================================================== Bianco anche nella | | tipologia frizzante) | 14,0 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Tocai | 14,0 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Malvasia | 13,0 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso | 14,0 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Novello | 14,0 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Merlot | 14,0 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon | 13,0 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Cabernet | 13,0 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Marzemino | 14,0 | 10,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Merlara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara", devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie cosentite.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia "novello" che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resa al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Merlara" (bianco), nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varieta' "Marzemino" possono essere utilizzati per produrre il vino a denominazione di origine controllata; "Merlara" (Marzemino frizzante), secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
La elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno della regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Merlara" bianco:
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Merlara" bianco frizzante:
colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
odore: vinoso con caratteristico odor intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Merlara" Tocai:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, tipico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto seco netto minimo: 16,0 g/l.
"Merlara" Malvasia:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Merlara" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.
"Merlara" novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, vinoso, tipico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratterstico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5. g/l;
estratto secco netto minimo: 18, g/l.
"Merlara" Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso piuttosto intenso, gadevole, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale tninimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Merlara" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico con odore piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Merlara" Cabernet:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con odore piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Merlara" Marzemino frizzante:
colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violettociclamino;
odore: fruttato, tipico;
sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara" in recipienti di legno, il sapore degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto legislativo.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
Nella etichettatura dei vini "Merlara" non e' obbigatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, salvo per il "novello" dove va riportata.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, per la denominazione di origine controllata "Merlara", alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologe di vini indicati all'art. 1 "Tocai", "Malvasia", "Merlot", "Cabernet Sauvignon", "Cabernet".
Per i vini a denominazione di origine contrlata "Merlara" immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed e' fatto divieto di usare chiusure del tipo a corona, strappo, vite e similari.
Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, e' obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali e' previsto l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.
 
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