Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000
Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40. (Deliberazione n. 15/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Val d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo e' posta a carico delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' in data 15 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996, concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia;
Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 127, concernente la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1999 che si richiama integralmente;
Vista la proposta del Ministero della sanita' in data 31 gennaio 2000, concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1999, della somma di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato;
Tenuto conto che il riparto proposto dal Ministero della sanita' si basa sulle domande di regolarizzazione e sul numero stimato degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 gennaio 2000;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - e' assegnata alle regioni, per le finalita' indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi (e 30.987).
La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 15 febbraio 2000
Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 327
 
FONDO SANITARIO NAZIONALE 1999 - PARTE CORRENTE
ASSISTENZA SANITARIA AGLI EXTRACOMUNITARI
(Art. 33 legge n. 6 marzo 1998, n. 40)
----> vedere tabella <----
 
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