Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 marzo 2000
Modifiche ed integrazioni delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995 e n. 2437 del 9 maggio 1996, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprieta' privata danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Prevenzione sismica per tutti i comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina). (Ordinanza n. 3050).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
Visto il decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 996;
Visto il decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 26 febbraio 1996;
Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo;
Considerato che e' necessario procedere alla velocizzazione e semplificazione della procedura per l'attuazione degli interventi a favore della ricostruzione e salvaguardia del patrimonio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;
Sentita la Regione siciliana;
Su proposta del Sottosegretario prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. La presente ordinanza riordina, integra e modifica quelle precedentemente emesse in materia di recupero edilizio o la ricostruzione di unita' immobiliare di proprieta' privata ad uso abitativo, citate in premessa.
2. Possono, altresi', essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le unita' immobiliari adibite a residenza collettiva quali collegi, conventi, case di riposo e similari. Con riferimento a tali unita' non si applicano ai fini della determinazione del contributo ammissibile, le limitazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, comma 1, lettera b).
3. Tutti gli interventi ammessi a contributo sono finalizzati al ripristino della piena funzionalita' abitativa ed all'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare che le occupava al momento del sisma, sotto l'aspetto della minima superficie residenziale ed igienica sanitaria necessaria, comunque con le condizioni e prescrizioni previsti nei successivi articoli. Sono altresi' finalizzati al conseguimento di maggiore sicurezza antisismica, secondo le condizioni e prescrizioni di seguito pievisti, al recupero della valenza architettonica e del decoro urbano.
 
Art. 2.
1. Per la ricostruzione delle unita' immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire, agli aventi diritto e' assegnato un contributo massimo in conto capitale pari:
a) al costo di intervento rapportato alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare da ricostruire, nei limiti previsti nei successivi commi;
b) al 30% del costo di intervento rapportata alla superficie utile da ricostruire, nei limiti previsti dai successivi commi, per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto, oltre la prima per la quale sia titolare di contributo per intero.
2. Il costo d'intervento e' quello fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica alle assegnazioni disposte nell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La superficie e' pari a quella utile abitabile del l'unita' immobiliare distrutta o da demolire, ovvero a quella minima necessaria per un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che effettivamente occupava stabilmente l'unita' immobiliare al momento del sisma. Per le unita' immobiliari di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, aventi superficie preesistente maggiore di mq 110, il contributo assegnato per la parte eccedente i mq 110 e' computato in analogia al disposto del punto b) dello stesso comma.
4. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 mq per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 ed un massimo di mq 110 per alloggio.
5. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione delle superfici non residenziali al servizio dell'alloggio, anche se non preesistenti all'evento sismico, nel limite del 40% della superficie residenziale ammessa al contributo. E altresi' ammessa la maggiorazione del contributo per la realizzazione di una superficie, anche se non preesistente, di estensione non superiore a mq 18 da destinare ad autorimessa o posto macchina coperto.
6. Per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio comprendente piu' unita' immobiliari non tutte ammesse a contributo e' assegnata una maggiorazione del contributo complessivo spettante agli aventi diritto nella misura del 25% del costo d'intervento rapportato alla superficie delle unita' non ammesse al contributo.
7. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito per motivi di natura urbanistica o geologica, accertati con provvedimento dell'autorita' amministrativa competente, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente nell'ambito di quelle individuate o da individuare per l'edilizia popolare ed economica. In tal caso il contributo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici demoliti con le eventuali pertinenze sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune stesso. In opzione il beneficiario del contributo potra' conservare la proprieta' dell'area di sedime del fabbricato demolito, rinunciando alla maggiorazione prevista per l'acquisto della nuova area. I proprietari di immobili non ricostruibili in sito possono richiedere di ricostruire in altra area di loro proprieta' purche' sia edificabile ed urbanizzata. In tal caso il contributo e' aumentato del 10% e l'area di sedime dell'edificio demolito, con le eventuali pertinenze, e' acquisita gratuitamente al patrimonio del comune. Le spese del relativo atto di trasferimento sono a carico del beneficiario del contributo. Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti in altro sito.
8. Nel caso che gli strumenti urbanistici adottati non consentissero l'assegnazione immediata della nuova area ai proprietari degli edifici distrutti o da demolire non ricostruibili in sito, a costoro puo' essere assegnato, a richiesta, il contributo di cui al presente articolo per l'acquisto di un immobile sul libero mercato. Ovvero, nelle more dell'assegnazione delle nuove aree, per gli affittuari non proprietari, il comune puo' procedere alla stipula di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. L'onere relativo gravera' sui fondi della legge n. 433/1990 qualora vi sia la dichiarata indisponibilita' di fondi comunali. Detto contributo viene attribuito dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita. L'atto deve ssere stipulato entro due mesi dalla data di comunicazione di effettiva disponibilita' della somma.
9. Il contributo per gli edifici non ricostruibili in sito e' maggiorato dell'aliquota corrispondente alla demolizione, se non gia' avvenuta, che dovra' effettuarsi a cura e spese del beneficiario.
 
Art. 3.
1. Per la riparazione delle unita' immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal sisma, ai soggetti aventi diritto che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche in materia e conseguentemente documentato e verificato, e' assegnato un contributo in conto capitale pari:
a) all'intera spesa necessaria assunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensiva di IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70% nei limiti di quanto disposto nei successivi commi;
b) al 50% della spesa necessaria, per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di contributo per intero.
2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere superiore:
a) all'80% del costo di costruzione della, superficie utile esistente calcolata con le modalita' ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2;
b) al 100% del costo di costruzione calcolato come il precedente punto a), della superficie utile esistente, per gli edifici inclusi nel piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali, laddove, oltre al miglioramento sismico, il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.
 
Art. 4.
1. Ai soggetti con fabbricati danneggiati che intendano realizzare un intervento di miglioramento sismico come definito dalle norme tecniche in materia e' assegnato un contributo in conto capitale pari:
a) all'intera spesa necessaria, desunta dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo approvato comprensivo dell'IVA, e degli oneri tecnici ridotti al 70%, nei limiti di quanto disposto nei successivi commi;
b) al 40% della spesa necessaria per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso soggetto oltre la prima, per la quale sia titolare di altro contributo per intero.
2. La spesa necessaria di cui al precedente comma non puo' essere superiore:
a) al 40% del costo teorico di costruzione della superficie utile esistente, calcolata con le modalita' ed i limiti di superficie previsti dall'art. 2;
b) all'80% del costo teorico di costruzione, calcolato come al precedente punto a), della superficie utile esistente per gli edifici inclusi nei piani di recupero o ricadenti nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali, laddove, oltre il miglioramento sismico il progetto approvato preveda interventi di restauro conservativo.
 
Art. 5.
1. La misura del tetto massimo ammissibile e' maggiorata delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
a) del 15% per gli interventi di ricostruzione (art. 2) e di riparazione (art. 3), nel caso in cui gli immobili ricadono in zone classificate con indice di sismicita' S=9 ed S=12;
b) del 10% per le unita' aventi superficie residenziale fino a mq 46 e del 5% per le unita' con superficie residenziale compresa tra mq 46 e mq 60;
c) del 15% per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza nel caso in cui gli immobili siano inclusi nei piani di recupero o ricadano nelle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali e del 30% nel caso in cui l'immobile sia vincolato per l'elevato interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. In quest'ultimo caso il costo di intervento va rapportato all'intera superficie esistente derogando al limite dei mq 110;
d) per le unita' ad uso abitativo con altezza d'interpiano superiore a ml 3,50 fino a ml 5,00 il costo teorico di costruzione da computare per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 e' maggiorato sulla base della seguenteformula: costo d'intervento al mq moltiplicato per (1 + dh/1,5 x 0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpiano, espressa in ml, diminuita di ml 3,5.
 
Art. 6.
l. Ai fini di perseguire l'obiettivo della prevenzione antisismica sono ammesse a contributo in conto capitale per interventi di miglioramento sismico anche unita' abitative non danneggiate ricadenti nelle province della Sicilia orientale, ma ricomprese nelle aree classificate ad alto rischio sismico (S=12 ed S=9).
2. Fatto salvo il diritto di cui all'art. 1, comma 1, lettera i- bis della legge 31 dicembre 1999, n. 433, al contributo dovuto alle unita' abitative danneggiate ricomprese nelle aree colpite dal sisma del dicembre 1990 individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, saranno ammessi ai benefici di cui al precedente comma i proprietari che ne faranno richiesta nei termini stabiliti dal successivo art. 10 e nei limiti delle residue disponibilita' finanziarie;
3. Per il calcolo del contributo non si terra' conto del nucleo familiare che occupava stabilmente l'immobile al momento del sisma, ma del nucleo familiare esistente alla data della richiesta di contributi.
4. L'entita' del contributo sara' determinata con i limiti ed i criteri stabiliti dal precedente art. 3, ma la spesa necessaria non puo' essere superiore al 50% dei casi a) e b) del comma 2 dell'art. 3.
 
Art. 7.
l. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del sindaco o di un suo delegato, su domanda dell'interessato. Detti buoni sono controfirmati dal segretario comunale, previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato a cura del segretario comunale che puo' essere consultato dal pubblico.
2. I pagamenti agli aventi diritto saranno cosi' effettuati:
a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori;
b) in ragione dell'ulteriore 70% in base a stati d'avanzamento;
c) in ragione del residuo 5% all'atto di collaudo tecnico-amministrativo o da certificato di regolare esecuzione del tecnico direttore dei lavori, su mandato del sindaco. Il collaudo tecnico-amministrativo e' obbligatorio per contributi d'importo superiore a 500 milioni.
 
Art. 8.
1. I lavori di ricostruzione o di riparazione devono essere iniziati entro quattro mesi dall'assegnazione del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.
2. L'aliquota del 70% del contributo, di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 7, verra' corrisposta con le seguenti modalita':
a) per gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 2 sulla base di attestazioni del tecnico direttore dei lavori:
del 20% del contributo a completamento della struttura al rustico;
del 25% del contributo a completamento delle murature di tompagno, delle tramezzature, delle schemature impiantistiche e degli intonaci interni ed esterni;
del 25% del contributo a completamento delle pavimentazioni, degli infissi e delle tinteggiature;
b) per gli interventi di riparazione di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di stati d'avanzamento firmati dal tecnico direttore dei lavori, in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti dal progetto approvato, comprensivo dell'IVA e delle competenze tecniche valutate sulla base delle tariffe professionali nei limiti del 70%.
 
Art. 9.
l. Il gruppo di lavoro, istituito dall'art. 14 dell'ordinanza 2414/FPC, provvedera' ad eseguire controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle pratiche ammesse a contributo, scegliendo tali pratiche con estrazione a sorte.
 
Art. 10.
l. La domanda di contributo deve essere stata prodotta, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC del 3 febbraio 1992, per gli interventi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.
2. Per i casi previsti dall'art. 6 la domanda deve essere integrata, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, della seguente documentazione: rilievo dello stato di fatto preesistente al sisma (eventuale), completo delle indicazioni del quadro fessurativo e della eventuale documentazione fotografica; progetto architettonico e strutturale dell'edificio, completo di relazione geotecnica e calcoli di stabilita'; quantificazione definitiva delcontributo richiesto, e raffronto di ammissibilita' con il tetto massimo imposto; in aggiunta agli elaborati ed alla documentazione, computo metrico estimativo, elaborato secondo il prezzario regionale vigente, studio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale lavori pubblici del 16 gennaio 1996.
3. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera. Se queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente al 10% del contributo concesso, l'eventuale eccedenza e' liquidata con lo stato finale. Viceversa nel caso in cui le perizie comportino variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, esse dovranno essere approvate con nuovo provvedimento sindacale. Non possono essere superati, comunque in ogni caso, i limiti massimi disposti dagli articoli 2, 3 e 4 relativi all'intervento originariamente approvato.
4. Nel caso che in fase istruttoria si richiedessero modifiche od integrazioni ai progetti presentati, queste dovranno essere prodotte entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Scaduto detto termine l'avente diritto ha facolta' di revocare ed annullare a tutti gli effetti di legge l'incarico affidato al tecnico progettista. Trascorsi ulteriori sessanta giorni decade il diritto di contributo.
 
Art. 11.
1. Il provvedimento sindacale di assegnazione del contributo di cui all'art. 7, viene rilasciato sulla base della pratica completa della documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza 2212/FPC e di tutti gli elaborati richiesti dall'art. 10 della presente ordinanza, nonche' di una dichiarazione a firma congiunta autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 del destinatario del contributo, del tecnico progettista e del direttore dei lavori, i quali, sotto la loro responsabilita', assicurino:
a) la perfetta rispondenza delle opere previste nel progetto con le norme urbanistiche ed edilizie, le norme per le costruzioni antisismiche, nonche' le norme di tutela degli interessi storici, artistici, archeologici ed ambientali ove si tratti di unita' immobiliari ricadenti in zone vincolate;
b) la corretta applicazione del prezzario regionale, il corretto computo delle superfici e l'applicazione del costo unitario di intervento, determinato dal Ministro dei lavori pubblici, per le costruzioni;
c) il rigoroso rispetto dei limiti massimi ammissibili per l'entita' del contributo richiesto.
2. L'istruttoria delle pratiche sotto il profilo amministrativo ed urbanistico sara' svolta dall'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale tecnico ed amministrativo assunto in base all'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, come approvato, con modificazione, nella legge n. 61 del 30 marzo 1998. Tale istruttoria deve concludersi entro trenta giorni dall'integrazione dei documenti di cui al punto 2 del precedente art. 10; tale limite verra' spostato di ulteriori sessanta giorni secondo quanto riportato al comma 4 dell'art. 10. Nel caso che comunque la documentazione mancante od incompleta non fosse presentata entro il termine, decade il diritto al contributo.
3. Il progetto completo verra' trasmesso dal comune agli uffici del Genio civile, una volta istruita la pratica, entro e non oltre dieci giorni dalla conclusione dell'istruttoria, per sottoporre gli atti all'approvazione di una conferenza dei servizi, composta dall'ingegnere capo del Genio civile o suo delegato, dal sovrintendente ai beni ambientali o suo delegato, dal sindaco o suo delegato, che provvederanno ad esprimere il parere definitivo sui progetti entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Nel caso che la pratica istruita non venisse trasmessa dal comune al Genio civile entro il termine suscritto (dieci giorni), il titolare del contributo puo' trasmettere direttamente la documentazione al Genio civile, purche' sia corredata da una dichiarazione autenticata nella quale il titolare si assume la responsabilita' che tale documentazione e' completamente uguale a quella giacente presso il comune, e che e' stata istruita e completata secondo le richieste del comune. Il parere della conferenza esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974, nonche' dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939. Il parere della conferenza viene espresso a maggioranza nel caso di dissenso motivato di uno o piu' rappresentanti degli enti suscritti. Nel caso di assenza per piu' di due convocazioni di uno o piu' dei componenti, il relativo parere di competenza si intendera' come acquisito. La conferenza si avvarra' di un segretario, scelto fra i funzionari in servizio presso l'ufficio del Genio civile interessato, che avra' diritto al compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili. Il sindaco indice la conferenza dei servizi, sentito il Genio civile, entro il termine succitato di trenta giorni.
4. Nel caso di dissenso motivato in sede di confe-renza dei servizi dal rappresentante della sovrintendenza, la conferenza dei servizi fornira' le linee-guida per l'adeguamento della progettazione ai progettisti, che dovranno adeguare il progetto a tali linee-guida. Il progetto rivisto tornera' alla conferenza dei servizi entro trenta giorni.
 
Art. 12.
1. Le amministrazioni comunali dovranno emettere i provvedimenti di competenza ivi compreso il certificato di abitabilita' entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta o dal perfezionamento della pratica, o comunque dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c). In mancanza si applica il principio del silenzio assenso.
2. Se l'unita' strutturale e' composta da proprieta' pubbliche e private, il progetto e l'intervento verranno eseguiti dal soggetto attuatore pubblico. In questo caso il buono-contributo verra' gestito dal soggetto attuatore, con la possibilita' che, se l'importo di tale buono-contributo non fosse sufficiente ad effettuare l'intervento nella parte privata dell'unita' strutturale, l'eventuale eccedenza sara' a carico del soggetto attuatore; nel caso contrario l'eccedenza residua del buono-contributo al termine dei lavori verra' restituita all'avente diritto della proprieta' privata. In ogni caso l'intervento nella parte privata sara' limitato alle opere strettamente necessarie al recupero statico ed architettonico dell'immobile limitatamente alle opere strutturali di consolidamento delle parti comuni l'ammontare del contributo (per la parte privata) sara' comunque calcolato ai sensi dei precedenti articoli.
 
Art. 13.
1. Per la valutazione della soglia di danno e di vulnerabilita' dell'unita' strutturale si fara' riferimento all'allegato A, per la formulazione definitiva a seguito della legge 31 marzo 1998, n. 61.
 
Art. 14.
1. Tutte le pratiche gia' ammesse a contributo e per le quali sia gia' stato rilasciato il relativo buono, nonche' le eventuali varianti successive, saranno regolate dalle norme delle precedenti ordinanze, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, nei casi in cui non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, valgono le disposizioni previste nelle precedenti ordinanze.
3. Per le pratiche gia' all'esame delle commissioni comunali, nei casi in cui l'iter sia gia' stato completato con le eventuali integrazioni richieste, tali pratiche resteranno all'esame dalla commissione, seguendo le procedure previste all'art. 12 dell'ordinanza 2212/92, e successive integrazioni e modificazioni.
Roma, 31 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
----> vedere Allegato <----
 
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