Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 marzo 2000
Interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3051).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1998, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1998, n. 228;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che le amministrazioni provinciali di Asti e Cuneo, nonche' la Comunita' montana "Valle Ossola" con le note del 7 marzo 2000, del 28 ottobre 1999, n. 12086, dell'8 marzo 2000, n. 861, hanno indicato un programma degli interventi urgenti da realizzare per la riduzione del rischio idrogeologico, segnalando al riguardo la necessita' di avviare una serie di interventi infrastrutturali finalizzati a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali con particolare riguardo alla messa in sicurezza del sistema viario in prossimita' dei corsi d'acqua;
Considerato che per attivare gli interventi occorre consentire limitate deroghe legislative connesse alla necessita' di assicurare la rapidita' dell'esecuzione dei lavori;
Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dagli esperti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche che hanno constatato la situazione di dissesto idrogeologico;
Sentita la regione Piemonte, le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola;
Su proposta del Sottosegetario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone:
Art. 1.
1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, di cui in premessa, alla regione Piemonte e' concesso un contributo di lire quindici miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La regione Piemonte nei limiti delle risorse de cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che puo' essere realizzato anche per stralci e dovra' indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano prima dell'esecutivita' deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
3. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe della presente ordinanza, ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilita' delle amministrazioni pubbliche.
 
Art. 2.
1. Per la redazione dei progetti i soggetti attuatori possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe e procedure di cui al presente articolo.
2. I soggetti attuatori approvano i progetti a mezzo di conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'amministrazione interessata puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che di dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dall'amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per la realizzazione degli interventi, e' autorizzata la deroga alle seguenti norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5 e articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
2. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
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