Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 9 febbraio 2000, n. 3
Comitato di garanti per il ruolo unico dei dirigenti - Elezione del dirigente di prima fascia - Procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 - Istruzioni operative.

Ai direttori degli uffici del
personale presso le Amministrazioni
centrali e le aziende autonome
dello Stato
Ai commissari del Governo per le
province di Trento e Bolzano
Ai Prefetti della Repubblica

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 febbraio 1999) sono state dettate le norme regolamentari concernenti il ruolo unico della dirigenza, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993. Nel capo II di tale regolamento governativo, in particolare, si rinviene la disciplina del procedimento finalizzato all'elezione del dirigente di prima fascia componente del "comitato di garanti" di cui all'art. 21, comma 3 del citato decreto legislativo.
Si tratta di un procedimento elettorale complesso, che nell'intento di garantire il pieno ed incondizionato esercizio del diritto di voto a tutti i dirigenti del ruolo unico coinvolge una serie di uffici centrali e periferici delle Amministrazioni interessate.
Per realizzare un coordinamento centrale di tutte le varie fasi procedimentali, l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 ha previsto che con decreto del Ministro della funzione pubblica venga nominata una commissione elettorale centrale (d'ora in poi denominata "C.E.C."), presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte in seduta pubblica dal dirigente responsabile del ruolo unico.
In attesa dell'imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di indizione delle elezioni nonche' del decreto di nomina della C.E.C. si ritiene opportuno impartire le prime istruzioni operative, finalizzate a garantire la massima regolarita' nello svolgimento di tutte le fasi procedurali che il capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 delinea nel corso dei quarantacinque giorni intercorrenti fra la pubblicazione del primo dei due citati decreti e la proclamazione del candidato risultato eletto.
In considerazione della particolare importanza che tale procedimento riveste per il buon funzionamento dello stesso sistema del ruolo unico dirigenziale le SS.LL. sono vivamente pregate di dare massima diffusione alla presente circolare, provvedendo ad inviarla in copia a ciascuno dei dirigenti in servizio nei rispettivi ambiti di competenza. 1. Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Non appena pubblicato il decreto di indizione delle elezioni (data di avvio della procedura elettorale, d'ora in poi indicata come "giorno X") l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti provvedera' a predisporre centotrentadue elenchi nominativi, completi dei dati anagrafici, relativi a tutti gli elettori (cioe' tutti i dirigenti che al "giorno X" risultano inseriti in una delle due fasce del ruolo unico, con la sola esclusione di coloro che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa), di cui centotre suddivisi per provincia (in base alla sede dell'ufficio periferico ove prestano servizio) e ventinove per Amministrazione centrale/Azienda autonoma di appartenenza (per coloro che sono impiegati in sede centrale).
Lo stesso ufficio provvedera', inoltre, alla predisposizione di ulteriori centotrentatue elenchi nominativi perfettamente uguali, relativi a tutti i dirigenti del ruolo unico e necessari per garantire che presso tutti i seggi elettorali di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 sia consultabile l'elenco completo degli elettori su base nazionale. 2. Commissione elettorale centrale (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Il Presidente della Corte dei conti ha gia' provveduto a designare il magistrato che svolgera' le funzioni di presidente della C.E.C. ed il dirigente responsabile del ruolo unico ha gia' provveduto ad estrarre a sorte, in seduta pubblica, i nominativi dei cinque dirigenti di prima fascia che svolgeranno le funzioni di componente della stessa commissione: il relativo decreto di nomina, pertanto, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana assieme a quello di indizione delle elezioni.
Per fornire il necessario supporto logistico ed organizzativo alle funzioni segretariali della C.E.C., intestate al componente piu' giovane d'eta', presso il Dipartimento della funzione pubblica e' stata predisposta una task-force cosi' articolata:
coordinatore: dott.ssa Caterina Cittadino (telefono 06/68997527 - fax 06/68997254);
componenti: dott. Giampiero Moliterni (telefono 06/68997341); Salvatore Squillace (telefono 06/68997308);
funzionari: dr.ssa Lorella Mastroianni (telefono 06/68997316); dott.ssa Alessandra Nacca (telefono 06/68997444).
Per tutte le comunicazioni indirizzate alla C.E.C. dovranno essere utilizzate l'utenza telefonica 06/68997561 e le utenze fax 06/68997391 e 06/68997059 precisando fin d'ora che le stesse saranno ricevibili, di norma, dalle ore 8,15 alle ore 13,45 di tutti i giorni lavorativi (quindi esclusi sabato e festivi).
Non appena presa conoscenza della presente circolare ciascuna delle SS.LL. vorra' inviare via fax alla citata task-force un prospetto contenente il proprio nominativo e quello del personale di supporto (ivi incluso l'eventuale "delegato" di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999), nonche' i recapiti telefonici e fax ove possono essere contattati in via continuativa per tutto il periodo di durata della procedura elettorale. 3. Presentazione delle candidature (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Ciascuna dichiarazione autografa presentata dai dirigenti di prima fascia che intendono candidarsi dovra' essere immediatamente protocollata - a cura dei funzionari di supporto della task-force - e siglata dal segretario della C.E.C. A tale scopo verra' predisposto presso il Dipartimento della funzione pubblica, un apposito registro di protocollo ad esclusivo uso della C.E.C.
Se trasmesse via fax le dichiarazioni autografe dovranno essere inoltrate alle utenze sopra indicate (06/68997391 e 06/68997059), facendo seguire alla spedizione per tale via un contatto telefonico all'utenza 06/68997444, per ottenere conferma dell'avvenuta ricezione e contestuale comunicazione del numero progressivo di protocollo assegnato.
Se trasmesse per il tramite dei servizi di recapito postale le stesse dichiarazioni dovranno essere indirizzate alla "Commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele II n. 116 - Palazzo Vidoni - 00186 Roma", utilizzando sistemi che garantiscano celerita' e riscontro nella consegna (Posta celere, Raccomandata/Assicurata a.r. prioritario, Pony express, ecc.), evidenziando nella parte esterna della busta la dicitura "contiene dichiarazione autografa di candidatura ex art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999". Si precisa, comunque, che entro il "giorno X + 15", precisamente entro le ore 14 dello stesso giorno, le suddette dichiarazioni dovranno "pervenire" al segretario della C.E.C.: saranno pertanto ritenute irricevibili perche' intempestive le eventuali dichiarazioni che - pur affidate ai servizi postali entro il citato termine - non siano pervenute a destinazione nella stessa data, per qualsiasi causa. Alle ore 14 del "giorno X + 15" la C.E.C. attestera', in apposito verbale, anche mediante riscontro dell'apposito registro di protocollo, il numero totale delle candidature pervenute tempestivamente.
Per consentire alla C.E.C. di esperire gli accertamenti del caso presso l'ufficio del ruolo unico dei dirigenti, ciascun candidato, nell'attestare l'autenticita' delle dieci firme apposte a corredo della propria dichiarazione autografa, dovra' indicare per ogni sostenitore, a stampatello ovvero mediante dattiloscrittura/videoscrittura, i seguenti dati:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza anagrafica;
d) se dirigente di I o di II fascia;
e) Amministrazione/Azienda autonoma ed ufficio di appartenenza.
Entro il "giorno X + 17" la C.E.C., con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e contenente l'elenco completo di tutte le candidature pervenute, determinera' le candidature ammesse, fornendo specifica motivazione per ciascuna delle eventuali candidature ritenute inammissibili.
Netto stesso provvedimento saranno anche evidenziati - in via tassativa - i nominativi per i quali ricorrono casi di omonimia, specificando per ciascuno di essi se all'indicazione del loro cognome debbano essere aggiunti - in sede di compilazione della scheda di voto - il solo nome ovvero anche il luogo e la data di nascita. 4. Scheda - modalita' di votazione (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Le schede di voto, conformi al fac-simile trasmesso in allegato alla presente circolare, saranno inviate a mezzo corriere speciale entro il "giorno X + 25", con le modalita' di cui al successivo paragrafo.
Onde evitare che anche la semplice (ma ultronea) indicazione del nome del candidato possa essere intesa quale segno di riconoscimento del voto, comportando cosi' l'automatica dichiarazione di nullita' della scheda, le SS.LL. sono invitate, all'atto della consegna dei plichi di votazione, a richiamare l'attenzione di ciascun elettore sul provvedimento della C.E.C. (copia del quale e' ricompresa nello stesso plico di votazione) che individua tassativamente i nominativi dei candidati per i quali e' consentita l'apposizione nella scheda di ulteriori dati (solo nome ovvero nome + data e luogo di nascita).
L'eventuale apposizione di piu' nominativi, invece, non comporta la dichiarazione di nullita' della scheda di voto bensi' la validita' del solo primo candidato indicato (cioe' quello posizionato nella scheda di voto piu' in alto e/o piu' a sinistra rispetto agli altri), ritenendosi inefficaci tutte le ulteriori indicazioni nominative (art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999). 5. Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Entro il "giorno X + 25" la segreteria della C.E.C. provvedera' ad inviare a ciascuna delle SS.LL. - a mezzo di corriere espresso - i centotrentadue elenchi partitari ed i centotrentadue elenchi completi di cui al precedente paragrafo 1, unitamente ai plichi di votazione in numero corrispondente agli elettori di rispettiva competenza.
Quale ricevuta del plico di votazione consegnato a ciascun elettore le SS.LL. vorranno predisporre - per ogni consegna a mano - una fotocopia della scheda di voto, sulla quale faranno apporre dall'elettore ricevente il proprio nominativo in stampatello, la data di ricezione e la firma.
Si raccomanda, non appena noto il "giorno X", di organizzare tempestivamente la convocazione di tutti gli elettori, eventualmente con adeguate turnazioni e previa idonea informativa, negli archi temporali compresi fra il "giorno X + 26" ed il "giorno X + 35", per la ricezione dei plichi di votazione, e fra il "giorno X + 36" ed il "giorno X + 38" per la consegna della busta sigillata contenente la scheda di voto compilata.
Per il rilascio della ricevuta di avvenuta votazione si potranno adottare comuni blocchetti prenumerati a matrice e figlia, sulle quali dovranno essere annotati il nominativo dell'elettore che consegna la busta sigillata e la data in cui avviene tale operazione. Le matrici dovranno essere conservate agli atti di codesti uffici, a disposizione della C.E.C. per eventuali riscontri.
Il tutto al fine di evitare qualsiasi disguido e/o irregolarita' nello svolgimento della procedura di voto, di cui le SS.LL. potranno essere ritenute direttamente responsabili. 6. Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Ciascuna delle SS.LL. dovra' predisporre, a fronte delle buste sigillate ricevute, un elenco degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto.
Nell'elenco degli elettori (aventi diritto al voto) trasmesso dalla C.E.C. dovranno invece essere opportunamente evidenziati eventuali nominativi che - pur regolarmente convocati per la ricezione del plico di votazione - non si siano presentati presso codesti uffici per il ritiro.
Entrambi i suindicati elenchi, insieme a tutte le buste sigillate consegnate, dovranno essere racchiusi in unico plico e concentrati - da parte degli uffici elettorali provinciali non in sede di capoluogo di regione nonche' degli altri uffici indicati al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 - presso le quindici prefetture capoluogo di regione individuate quali "Prefetture capocentro" dal medesimo art. 14 e dall'art. 15, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. A tal fine si reputa opportuno raccomandare l'impiego di corrieri speciali di comprovata affidabilita', che forniscano idonee garanzie di recapito sicuro e tempestivo entro 24 ore ("giorno X + 39"). 7. Scrutinio (art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Sempre allo scopo di non ingenerare ritardi nella procedura elettorale de qua i direttori degli uffici del personale presso le Amministrazioni centrali e le Aziende autonome dello Stato ed i quindici prefetti in sede "capocentro" vorranno attivarsi fin dal "giorno X" per la costituzione del seggio elettorale di propria competenza, che dovra' insediarsi senza ritardi entro il "giorno X + 40". Le quindici prefetture capocentro dovranno anche provvedere alla predisposizione di un servizio di segreteria dello stesso seggio elettorale, coordinato dal funzionario designato segretario, che curi la ricezione dei plichi il "giorno X + 39" nell'arco temporale compreso fra le 8 e le 20 (ben piu' ampio rispetto all'ordinario orario d'ufficio, ma giustificato dalla circostanza che in un'unica giornata occorre ricevere tutti i plichi provenienti da localita' anche molto distanti), provvedendo ad identificare ciascun plico ricevuto - in ordine di arrivo - mediante una lettera dell'alfabeto (in stretta progressione dalla A alla Z) ed un numero di protocollo (tratto da apposito registro all'uopo istituito).
Poiche' ciascuna busta sigillata e ciascuna scheda di voto sono assolutamente anonime, le annotazioni che il segretario di ogni seggio elettorale deve apporre sull'elenco degli elettori equivalgono ad una mera "spunta" dei nominativi che si rinvengono anche nell'elenco di coloro che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto (cioe' degli elettori che hanno consegnato la busta sigillata). Va da se' che nell'eventualita' di una o piu' buste sigillate rivelatesi vuote all'atto della loro apertura tale circostanza dovra' essere adeguatamente evidenziata nel verbale delle operazioni di scrutinio, redatto dal segretario del seggio elettorale e firmato da tutti i membri.
All'atto dello spoglio ciascuna scheda di voto dovra' essere numerata progressivamente a cura del segretario del seggio elettorale. Nel verbale delle operazioni di scrutinio dovranno essere riportate, per ciascuna scheda di voto scrutinata, le seguenti indicazioni:
a) ufficio elettorale provinciale da cui proviene (con identificativo del relativo plico);
b) numero progressivo attribuito;
c) nominativo del candidato votato ovvero (qualora ne sussistano i presupposti) dichiarazione di nullita' del voto.
Per i seggi elettorali costituiti presso le Amministrazioni centrali e le Aziende autonome le annotazioni riguarderanno soltanto i punti b) e c).
Si ritiene utile che l'esito finale dello scrutinio venga riportato direttamente nel verbale delle operazioni di scrutinio, cosicche' al termine delle operazioni dovranno essere inviati via fax alta C.E.C. i seguenti tre documenti:
1. verbale delle operazioni di scrutinio, recante anche il risultato finale;
2. elenco degli elettori di propria competenza, corredato delle indicazioni di cui al precedente paragrafo 6 - II cpv.;
3. elenco degli elettori di propria competenza che hanno esercitato il diritto al voto.
Per l'invio alla C.E.C. delle copie cartacee in plico sigillato valgono le medesime raccomandazioni di cui ai precedente paragrafo 6 - ultima parte.
Tenuto conto che ciascun seggio elettorale deve insediarsi il "giorno X + 40" e' auspicabile che il proprio lavoro possa concludersi - con immediato invio via fax dei risultati alla C.E.C. - entro il "giorno X + 42". In tal modo la stessa C.E.C. potra' disporre di un arco temporale adeguato per raccogliere ed elaborare tutti i dati su base nazionale. 8. Proclamazione (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999).
Tutta la documentazione trasmessa alla C.E.C. da parte di ciascun seggio elettorale dovra' essere immediatamente protocollata e siglata con le stesse modalita' di cui al precedente paragrafo 3.
Il provvedimento con il quale il presidente della C.E.C., entro il "giorno X + 45" ed in conformita' dei risultati accertati proclama il candidato eletto dovra' essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al fine di consentire l'esatto adempimento delle indicazioni contenute nella presente circolare, e' indetta, per il giorno 15 febbraio 2000, alle ore 11 presso la Sala Caffarelli del Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele II n. 116, Roma, una riunione alla quale sono chiamati a partecipare i componenti della commissione elettorale centrale e della task force di cui al punto sub 2 della presente circolare, i direttori degli uffici del personale delle Amministrazioni centrali e delle Aziende autonome dello Stato, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle quindici prefetture capoluogo di regione individuate quali prefetture capocentro.
Sara' utile comunque ricevere fin da subito segnalazioni in ordine alle realta' organizzative locali che non consentono la piena ed incondizionata applicazione delle direttive impartite.

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
 
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----> vedere Allegato 2 <----
 
----> vedere Allegato 3 <----
 
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