Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 giugno 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del nome "Bresaola della Valtellina", con sede in Sondrio, mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare, esprime parere favorevole alla proposta di modifica dello stesso disciplinare nel testo in appresso indicato.
In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1999, e' modificato come di seguito indicato:
all'art. 4, comma 2, dopo la frase "nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m.", e' da inserire il seguente testo: "quale limite della quantita' introdotta o comunque assorbita,";
all'art. 5, comma 1, al secondo periodo, la frase "ad una temperatura media tra i 12 ed 15 oC." e' da sostituire con il seguente testo: "ad una temperatura media tra i 12 ed i 18 oC:";
all'art. 5, comma 1, il terzo periodo "Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da 4 a 8 settimane in funzione della pezzatura del prodotto, delle richieste di mercato e dei tipi di confezionamento" e' sostituito dal seguente testo: "Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da 4 a 8 settimane in funzione della pezzatura del prodotto e delle richieste di mercato. Per il prodotto commercializzato allo stato sfuso, non sottovuoto, il tempo di stagionatura puo' essere ridotto a 3 settimane.";
all'art. 6, ultimo comma, il testo della lettera b): "b) bresaola di punta d'anca: non inferiore a kg 2,500;" e' sostituito dal seguente testo:
"b) bresaola di punta d'anca:
b-1) destinata alla commercializzazione intera o in tranci:
non inferiore a kg 2,500;
b-2)destinata al preconfezionamento per l'affettamento sotto
vuoto o in atmosfera protetta:
non inferiore a kg 2,00;".
 
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