Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)", ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 31;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'articolo 9;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli
accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi
gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange,
raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per
contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi
diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un
recipiente puo' essere composto di uno o piu' camere; c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto
dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere
inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in
particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori,
giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali
componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore
costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di
aria sono parificati alle tubazioni; d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione
delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti
ammissibili. Essi comprendono:
1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali
valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste
pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della
pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di
regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come
pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i
dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la
sicurezza (SRMCR)"; e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio
e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un
fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica,
vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di conseguenza
indicato con un valore negativo; h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la
quale l'attrezzatura e' progettata, specificata dal fabbricante.
Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui
sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte
superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro
punto specificato; i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature
minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata,
specificate dal fabbricante; l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il
volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume
degli elementi interni permanenti; m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica,
contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della
dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione
diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla
filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento e
non e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonche' le
loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi; o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte
solo con metodi distruttivi; p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico,
rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le
caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per
la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno
formato oggetto di una norma armonizzata; q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea di una attrezzatura o di un insieme di
cui all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini
della commercializzazione o dell'utilizzazione; r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di una attrezzatura o
di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, nel territorio
dell'Unione europea; s) "fabbricante": il soggetto che assume la responsabilita' della
progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione
o di un insieme immessi sul mercato a suo nome; t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma
dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui
all'articolo 12, che, in alternativa a quest'ultimo, puo' essere
preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni
permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla
pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove
non distruttive, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I,
rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3; u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma
dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la
valutazione di conformita', di cui ai moduli A1, C1, F e G
dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature
e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale
di cui fa parte l'ispettorato.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni
per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un
impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire
dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro
dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e
collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le
attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di
salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e
relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice
come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti
idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione; d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1992,
in materia di aerosol; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli
disciplinati dalle seguenti disposizioni:
1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 relativi all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile
1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30
aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due
o tre ruote; f) le attrezzature appartenenti alla categoria I a norma
dell'articolo 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle
seguenti disposizioni:
1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi in
materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) la armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature, e
gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o
di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri
prodotti destinati a fini specificatamente militari; h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le
quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di
radioattivita'; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria
dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica
nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o
controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo,
gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori
nonche' le loro attrezzature a monte; l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in
cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di
costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza,
rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi
statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento
e per le quali la pressione non costituisce un fattore
significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i
turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i
dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle
polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli
altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il
sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i
recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la
colata di acciaio e di metalli non ferrosi; n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come
interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine
rotanti; o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei
sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili "off-shore"
nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere
installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad
esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da
gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione
analoghe; r) i silenziatori di scarico e di immissione; s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo
finale; t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di
bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione
massima ammissibile non superiore a 7 bar; u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR),
ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento
internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per
ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel
Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci
pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile
internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 616; v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua
calda; z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione
gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i criteri aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva n. 97/23 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
181 del 9 luglio 1997.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria
1998".
- Gli articoli 1 e 2 della succitata legge cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi si
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1".
"Art. 2 (Criteri e princi'pi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
criteri direttivi sabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e all'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile fra fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si provvedera', se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con
regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di
disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi
connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Saranno inoltre osservate le competenze normative e
amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, nel rispetto del
principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si
applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in
materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
- L'allegato A della citata legge n. 25/1999, riporta
l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli articoli 8, 9 e
31 cosi' recitano:
"Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento:
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
e) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite:
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestioni ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoragio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche:
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a princi'pi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali".
"Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli
8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai
controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e
di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli
enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre,
all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita'
aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
normative tecniche e degli standard per la certificazione
dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini
della loro approvazione ministeriale.
4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio
dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e
procedure di omologazione; accreditare i laboratori di
prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare
collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo
di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita'
demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative
risorse sono assegnati all'agenzia".
- II decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca:
"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59". L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanita', funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In
particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto
concerne la salute pubblica: l'ISPESL e' centro di
riferimento nazionale di informazione, documentazione,
ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi
costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il
consiglio di amministrazione, il direttore generale, il
comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di
raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo
periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300".
Note all'art. 1:
-Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,
reca: "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a
norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 741, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
324 del 1975 relativa ai generatori aerosol".
- La legge 27 dicembre 1973, n. 942, reca: "Ricezione
nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
economica europea concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- La legge 8 agosto 1977, n. 572, reca: "Norme di
attuazione delle direttive delle Comunita' europee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1980, n. 76, reca: "Disposizioni di carattere generale
relative alla omologazione C.E.E. di trattori agricoli o
forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni
tecniche concernenti taluni loro elementi e
caratteristiche".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o a tre ruote".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459 reca: "Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio".
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791, reca: "Attuazione
della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca:
"Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici".
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 reca: "Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 661, reca: "Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva".
- La legge 12 agosto 1962, n. 1839, reca: "Ratifica
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazione di
merci pericolose su strada (ADR)".
- La legge 2 marzo 1963, n. 806, reca: "Ratifica ed
esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a
Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale
concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per
ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione
internazionale concernente il trasporto di merci per
ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; protocollo
addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il
trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.)
e di merci (C.I.M.)".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 2 ottobre 1995, reca: "Abrogazione dei
decreti ministeriali 6 aprile 1995 e 7 aprile 1995
concernenti rispettivamente il trasporto marittimo delle
merci pericolose in colli secondo le disposizioni contenute
nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose
(IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre
1965, come modificato con gli emendamenti 27-94, e il
trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori
cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni
contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci
pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV)
del 27 settembre 1965, come modificato con gli emendamenti
27-94".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca:
"Approvazione della Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944".



 
Art. 2
Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio

1. Possono essere immessi sul mercato e messi in servizio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni del presente decreto e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purche', debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
2. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche e' consentita la presentazione di attrezzature a pressione o di insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformita', nonche' l'impossibilita' di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve presentare all'autorita' pubblica preposta a rilasciare l'autorizzazione alle suddette manifestazioni una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le adeguate misure adottate per garantire la sicurezza delle persone.
 
Art. 3
Requisiti tecnici particolari

1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalita': a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b),
destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e
liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima
ammissibile e' superiore di almeno 0,5 bar alla pressione
atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a 1
litro e il prodotto PS-V e' superiore a 25 bar-L, nonche' quando
la pressione PS e' superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e' superiore a 1
litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50 bar-L, nonche' quando
la pressione PS e' superiore a 1000 bar, nonche' per tutti gli
estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori
(allegato II, tabella 2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima
ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione
atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a un
litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200 bar-L, nonche'
quando la pressione PS e' superiore a 500 bar (allegato II,
tabella 3);
- per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS e' superiore
a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a 10000 bar-L, nonche'
quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar (allegato II,
tabella 4); b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,
con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di
vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 oC,
quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole
a pressione (allegato II, tabella 5); c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e
liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima
ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica
normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25
(allegato II, tabella 6);
- per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il
prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima
ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione
atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il
prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II tabella 8);
- per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar,
la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000
bar (allegato II, tabella 9); d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad
attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali
attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche: a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua
surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 oC, contenenti
almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di
riscaldamento, con rischio di surriscaldamento; b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorche'
il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in
servizio come insiemi; c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli
insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una
temperatura inferiore a 110 oC, alimentati manualmente con
combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono
soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4,
5a) e 5d) dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
 
Art. 4
Libera circolazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le attrezzature o insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati o messi in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, solo se soddisfano le disposizioni del presente decreto e se recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, indicante che i suddetti attrezzature e insiemi sono stati sottoposti a una valutazione di conformita' a norma dell'articolo 10.
2. Ai fini di una utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni previste all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, debbono essere fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione dell'utilizzatore finale.
 
Art. 5
Presunzione di conformita'

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 e della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.

2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate.
3. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione, a livello nazionale, al processo di elaborazione delle norme armonizzate e al successivo controllo.



Nota all'art. 5:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche".



 
Art. 6
Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche

1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga che le norme di cui all'articolo 5, comma 2, non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, interpella il Comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendone i motivi, e adotta i provvedimenti conseguenti alla conclusione della procedura indicata dalla citata direttiva.



Nota all'art. 6:
- L'art. 5 della direttiva 83/189/CEE, pubblicata in
GUCE n. L. 109 del 26 aprile 1983, cosi' recita:
"Art. 5. - E' istituito un Comitato permanente composto
da rappresentati designati dagli Stati membri che possono
farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un
rappresentante della Commissione. Il Comitato stabilisce il
proprio regolamento interno".



 
Art. 7
Comitato "attrezzature a pressione"

1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di fondati motivi di sicurezza, ritenga che ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero che ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero che un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione debbano essere classificate in deroga alle disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, puo' richiedere l'intervento della Commissione europea perche' attivi la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/23/CE.
2. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 7 della direttiva 97/23/CE e' assicurata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



Nota all'art. 7:
- Per la direttiva 97/23/CE, vedi in note alle
premesse. L'art. 7, paragrafi 2 e 3, cosi' recitano:
"2. La Commissione e' assistita da un comitato
permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati
membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,
in prosieguo denominato "comitato".
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare a norma del
paragrafo l. Il comitato esprime il suo parere sul progetto
entro un termine che il presidente puo' stabilire in
funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo,
se del caso, ad una votazione.
Il parere e' iscritto a verbale; ciascuno Stato membro
ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione
figuri nel suddetto verbale.
La Commissione tiene nella massima considerazione il
parere espresso dal comitaro. Essa lo informa del modo in
cui ha tenuto conto del suo parere".



 
Art. 8
Controllo del mercato e clausola di salvaguardia

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, gia' immessi sul mercato muniti della marcatura CE, e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli.
2. Qualora venga constatato che un'attrezzatura a pressione o un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, muniti della marcatura CE e utilizzati in conformita' della propria destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui e' possibile ricorrere.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea della decisione adottata, precisando in particolare se il provvedimento e' motivato da: a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) non corretta o carente applicazione delle norme di cui
all'articolo 5, comma 2; c) carenza in un'approvazione europea dei materiali per attrezzature
a pressione di cui all'articolo 11.
4. A seguito della conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE i provvedimenti di cui al comma 2 sono definitivamente confermati, modificati o revocati.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 4 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli organi di vigilanza.
6. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle attrezzature e degli insiemi ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.



Nota all'art. 8:
- Per la direttiva 97/23/CE, vedi in note alle
premesse. L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Comitato per le norme e regolamentazioni
tecniche). - Se uno Stato membro o la Commissione ritengono
che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non
soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, lo Stato membro interessato o la
Commissione interpellano il comitato permanente istituito
dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendo i
loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.
Tenuto conto del parere del suddetto comitato, la
Commissione notifica agli Stati membri se le norme in
questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 2".



 
Art. 9
Classificazione delle attrezzature a pressione

1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di rischio crescente.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, i fluidi sono suddivisi nei seguenti due gruppi: a) gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si
intendono le sostanze o i preparati definiti all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, come
"esplosivi", "estremamente inflammabili", "facilmente
infiammabili", "infiammabili (quando la temperatura massima
ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita'), "altamente
tossici", "tossici", "comburenti"; b) gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati alla
lettera a).
3. Allorche' un recipiente e' costituito da piu' camere e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuna delle singole camere. Allorche' una camera contiene piu' fluidi e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
"Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose". L'art. 2, comma 2, cosi' recita:
"2. Ai sensi del presente decreto sono considerati
pericolosi le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi,
liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione
dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione
esotermica con rapida formazione di gas e che, in
determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano
rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in
condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a
contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili,
provocano una forte reazione esotermica;
c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i
preparati liquidi con il punto di infiammabilita'
estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le
sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e
pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con
l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia,
possono subire innalzamenti termici e da ultimo
infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono
facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una
sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di
accensione:
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto
d'infiammabilita' e' molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con
l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente
infiammabili in quantita' pericolose;
e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi
con un basso punto di infiammabilita';
f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in
caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in
piccolissime quantita', possono essere letali oppure
provocare lesioni acute o croniche;
g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso
di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in
piccole quantita', possono essere letali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a
contato con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi
un'azione distruttiva;
l) irritanti: le sostanze ed i preparati non
corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto
con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione
infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che,
per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad
una reazione di ipersensibilizzazione per cui una
successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce
reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed
i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della
funzione o delle capacita' riproduttive maschili o
femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i
preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente,
presentano o possono presentare rischi immediati differiti
per una o piu' delle componenti ambientali".



 
Art. 10
Valutazione di conformita'

1. Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 15, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura a pressione o insieme ad una procedura di valutazione di conformita' tra quelle descritte nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo.
2. La procedura di valutazione di conformita' cui sottoporre l'attrezzatura o insieme e' a scelta del fabbricante tra quelle previste per la categoria in cui e' classificata l'attrezzatura o l'insieme a norma dell'articolo 9. Il fabbricante puo' anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se esistente.
3. Le procedure di valutazione di conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti: a) categoria I: Modulo A; b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1; c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E, Modulo
B + C1, Modulo H; d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1.
4. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualita' nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) primo trattino, e lettera b), l'organismo notificato di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di stoccaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, paragrafo 3.2.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti.
5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato 1, punto 3.2.2. per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato.
6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformita' che comprende: a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a
pressione costitutive dell'insieme di cui all'articolo 3, comma 1,
che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di
valutazione di conformita' ne' di una separata marcatura CE; la
procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di
ciascuna delle attrezzature; b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti
dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che
viene determinata in funzione della categoria piu' elevata delle
altre attrezzature interessate, senza tenere conto degli accessori
di sicurezza; c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che
vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai
punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in
funzione della piu' elevata categoria delle attrezzature da
proteggere.
7. In deroga a quanto previsto dal commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', ove giustificato, consentire la commercializzazione e la messa in servizio di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non siano state applicate le procedure previste dal presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.
8. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformita' sono redatti nella lingua in cui e' stabilito l'organismo responsabile della esecuzione di tali procedure nonche' nella lingua dello Stato di destinazione dell'attrezzatura stessa.
9. Fino alla avvenuta designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 le procedure di valutazione della conformita' da applicare alle categorie II, III e IV ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
 
Art. 11
Approvazione europea dei materiali

1. L'approvazione europea dei materiali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), e' rilasciata, a richiesta di uno o piu' fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designato per questo compito. L'organismo notificato definisce, effettua e fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal presente decreto.
2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti.
3. L'organismo notificato rilascia l'approvazione europea dei materiali tenendo conto, se del caso, del parere del Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE e delle osservazioni presentate.
4. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione e' trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea.
5. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione, conformi alle approvazioni europee dei materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali enunciati nell'allegato I.
6. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione revoca tale approvazione qualora constati che la stessa non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e' contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri, dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.
7. Per certificare la conformita' ai requisiti stabiliti dal presente decreto dei materiali gia' riconosciuti di uso sicuro alla data di entrata in vigore dello stesso, l'organismo notificato tiene conto della documentazione tecnica esistente.



Nota all'art. 11:
- Per l'art. 5 della direttiva 83/189/CEE, vedi in note
all'art. 6.



 
Art. 12
Organismi notificati

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonche' i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea.
2. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri: a) capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale; b) partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel
campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie
coperte dalla designazione.
3. Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa piu' i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 13
Entita' terze riconosciute

1. I compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I possono essere svolti da soggetti, diversi dagli organismi notificati di cui all'articolo 12, appositamente riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dei criteri indicati nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea un elenco dei soggetti riconosciuti a norma del presente articolo.
3. I soggetti che soddisfano i criteri previsti dalle norme armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti ai criteri di cui all'allegato IV.
4. La notifica di un soggetto riconosciuto a norma del presente articolo viene revocata qualora si constati che esso non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato IV.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea di ogni revoca di autorizzazione.
 
Art. 14
Ispettorati degli utilizzatori

1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o di insiemi, la cui conformita' ai requisiti essenziali sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori stessi, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. L'ispettorato degli utilizzatori opera esclusivamente con riferimento ad attrezzature a pressione o insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui l'ispettorato fa parte.
3. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' ad opera dell'ispettorato degli utilizzatori sono i moduli A1, C1, F e G, descritti nell'allegato III.
4. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e' valutata a norma del presente articolo non recano la marcatura CE.
5. L'ispettorato degli utilizzatori e' designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea i nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per i quali sono stati designati, nonche', per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5.
7. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa piu' i criteri di cui al comma 5 revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea.
8. Nel caso in cui sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro dell'Unione europea.
 
Art. 15
Marcatura CE

1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato VI. La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo notificato implicato nella fase di controllo della produzione.
2. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o insieme di cui all'articolo 3, comma 2, completi o in uno stato che consenta la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I.
3. Non e' necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme di cui all'articolo 3, comma 2. Le singole attrezzature a pressione recanti gia' la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.
4. Qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che l'attrezzatura o l'insieme si presumono conformi a tali norme. Tuttavia, qualora sia lasciata al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' alle norme applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti normativi delle norme applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare le altrezzature a pressione o l'insieme.
5. E' vietato apporre sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi puo' essere apposto ogni altro marchio purche' esso non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
 
Art. 16
Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE

1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento.
2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante: o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 17
Cooperazione con la Commissione europea
e con gli Stati membri dell'Unione europea

1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresi' alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.
 
Art. 18
Sanzioni

1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito: a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con
l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni
a lire trenta milioni; c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con
l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da lire diciotto
milioni a lire trenta milioni; d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con
l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto
milioni a lire trenta milioni.
2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.
3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 19
Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezze degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica; d) controllo dopo riparazione.
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ISPESL e all'azienda unita' sanitaria locale competenti per territorio.
 
Art. 20
Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli del mercato, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.



Nota all'art. 20:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994", e' il seguente:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso, tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza".



 
Art. 21
Tariffe

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'articolo 11, le spese connesse al riconoscimento delle entita' terze di cui all'articolo 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'articolo 14, nonche' i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di riscossione.
 
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al 29 maggio 2002 e' ammessa la commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tali attrezzature e insiemi e' consentita la messa in servizio anche successivamente alla predetta data.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002, la messa in servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato facente parte dell'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino conformi a una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di tali Stati e che assicurino, comunque, un livello di sicurezza riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in vigore in Italia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1981, serie generale, n. 154.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene le competenze dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.



Nota all'art. 22:
- L'art. 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, cosi' recita:
"Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli
tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli
8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai
controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e
di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli
enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre,
all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita'
aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
normative tecniche e degli standard per la certificazione
dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini
della loro approvazione ministeriale.
4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio
dei servizi radioelettrici:
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e
procedure di omologazione: accreditare i laboratori di
prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare
collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed
avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo
di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita'
demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative
risorse sono assegnati all'agenzia".



 
Art. 23
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei
Ministri

TOIA,
Ministro per le politiche
comunitarie

LETTA,
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato

DINI,
Ministro degli affari esteri

DILIBERTO,
Ministro della giustizia

AMATO,
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica

SALVI,
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale

BINDI,
Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.
 
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un rischio corrispondente. 2. I requisiti essenziali fissati dalla direttiva sono vincolanti. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali in oggetto si applicano soltanto quando sussistono i rischi corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. 3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi. 4. I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonche' dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 1. NORME DI CARATTERE GENERALE 1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 1.2. Nella scelta delle soluzioni piu' appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato: - eliminazione o riduzione dei rischi nella misura in cui cio' sia ragionevolmente fattibile; - applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati; - informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione della necessita' di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione. 1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita' di un uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se cio' non fosse possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne sconsigli l'uso scorretto. 2. PROGETTAZIONE 2.1. Norme di carattere generale Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La progettazione deve includere coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di cedimento. 2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata 2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terra' conto dei fattori seguenti: - pressione interna/esterna, - temperatura ambiente e di esercizio, - pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove, - sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti, - forze di reazione e momenti di reazione risultanti da sostegni, attacchi, tubazioni di collegamento, ecc., - corrosione ed erosione, fatica, ecc., - decomposizione dei fluidi instabili. E' necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita' che esse avvengano allo stesso tempo. 2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata: - in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4, oppure - su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume sia inferiore a 6 000 bar L e il prodotto PS DN sia inferiore a 3 000 bar. 2.2.3. Metodo di calcolo a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto dei cedimenti ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, e' necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza - coerenti, ove opportuno, con le prescrizioni del punto 7. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, secondo l'opportunita', se necessario a titolo complementare o in combinazione: - progettazione mediante formule, - progettazione mediante analisi, - progettazione mediante meccanica della rottura. b) Resistenza Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si deve fare uso di idonei calcoli di progetto. In particolare: - le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonche' della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente e' separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione piu' elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo; - le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza; - la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l'attrezzatura; - le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza; - nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprieta' dei materiali, basati su dati verificati tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonche' di coefficienti di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: - limite di elasticita', 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo, - resistenza alla trazione, - resistenza riferita al tempo, cioe' resistenza allo scorrimento viscoso, - dati relativi alla fatica, - modulo di Young (modulo di elasticita'), - appropriato livello di deformazione plastica, - resistenza alla flessione dovuta agli urti (resilienza), - resistenza alla frattura; - idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprieta' dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste; - la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per es. corrosione, scorrimento viscoso, fatica) relativi all'uso previsto dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla vita dell'attrezzatura per esempio: - per quanto riguarda lo scorrimento viscoso: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate; - per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati; - per quanto riguarda la corrosione: sovraspessore di corrosione di progetto. c) Stabilita' Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilita' strutturale insufficiente, andranno prese misure idonee per eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione. 2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione La progettazione dell'attrezzatura puo' essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell'attrezzatura o della famiglia di attrezzature. Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell'esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell'attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. Il programma di prove deve comprendere: a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l'attrezzatura non presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori ad un certo limite. Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresi' tener conto della differenza fra la temperatura di prova e quella di progetto; b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove ap- propriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l'attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione, ecc. c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne, ecc. 2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in condizioni di sicurezza I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre pre- stare una particolare attenzione, a seconda del caso: - ai dispositivi di chiusura e di apertura, - agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza, - ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto, - alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto, - alla decomposizione dei fluidi instabili. In particolare le attrezzature a pressione dotate di porte di accesso devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura non presenti alcun pericolo. Inoltre, quando questa apertura puo' essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoche' la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un pericolo. 2.4. Mezzi di ispezione a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza. b) Ove cio' sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza. c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell'attrezzatura per il caso che: - essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo interno, ovvero - la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno, ovvero - sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non e' dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a pressione e che non e' ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento. 2.5. Mezzi di scarico e di sfiato Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: - evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove a pressione; - consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza. 2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 2.7. Usura Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni di notevole entita', vanno prese misure adeguate per: - ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; - consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; - attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 2.8. Insiemi Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: - gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l'applicazione prevista; - tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati. 2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico All'occorrenza, le attrezzature a pressione e l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie previste per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: a) per il caricamento: - l'eccessivo riempimento o l'eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al grado di riempimento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento; - l'instabilita' delle attrezzature a pressione; b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri. 2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell'attrezzatura a pressione Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell'insieme. Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarita' dell'attrezzatura o dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: a) gli accessori di sicurezza di cui all'articolo 1, punto 2.1.3, b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale. 2.11. Accessori di sicurezza 2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: - essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all'uso previsto e da tener conto, se delle esigenze in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi stessi; - essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; - essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema "fail-safe", un sistema a ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo. 2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; e' tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 2.12. Incendio all'esterno Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d'incendio di origine esterna con particolare riguardo all'uso previsto dell'attrezzatura. 3. FABBRICAZIONE 3.1. Procedure di fabbricazione Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito. 3.1.1. Preparazione dei componenti La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, ne' modificare le proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione. 3.1.2. Giunzioni La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. Le proprieta' delle giunzioni permanenti devono soddisfare le caratteristiche minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori delle caratteristiche corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo procedure adeguate. L'approvazione delle modalita' operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante: - un organismo notificato, - un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'articolo 13. Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita' terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 3.1.3. Prove non distruttive Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entita' terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 13. 3.1.4. Trattamento termico Se vi e' rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione. 3.1.5. Rintracciabilita' Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzature che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita. 3.2. Verifica finale Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito. 3.2.1. Esame finale Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame fi- nale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti della direttiva. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno ed all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio qualora l'attrezzatura non sia piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale). 3.2.2. Prova a pressione La verifica finale delle attrezzature a pressione deve comprendere una prova di resistenza alla pressione di norma costituita da una prova a pressione idrostatica ad una pressione almeno pari, ove opportuno al valore fissato al punto 7.4. Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova puo' essere eseguita su base statistica. Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possano effettuare anche altre prove di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova idraulica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. 3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10. 3.3. Marcatura e/o etichettatura Oltre alla marcatura CE di cui all'articolo 15, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso. a) Per tutte le attrezzature a pressione: - nome e indirizzo o altre indicazioni distintive del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario stabilito nella Comunita'; - anno di fabbricazione; - identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione; - limiti essenziali massimi e minimi ammissibili. b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione ed ispezione periodica, quali: - volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L, - dimensione nominale della tubazione DN, - pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data, - pressione a cui e' tarato il dipositivo di sicurezza espressa in bar, - potenza dell'attrezzatura in kW, - tensione d'alimentazione in V (volts), - utilizzo previsto, - rapporto di riempimento in kg/L, - massa di riempimento massima in kg, - tara espressa in kg, - gruppo di prodotti. c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza. La marcatura CE e le informazioni richieste figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi: - se del caso, si puo' usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme: cio' si applica alla marcatura CE e ad altre marcature ed etichette di cui al presente allegato; - nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, le informazioni di cui alla lettera b) possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; - per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette od altri mezzi adeguati, purche' essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto. 3.4. Istruzioni operative a) Al momento della commercializzazione, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, per quanto occorra, da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: - il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione; - la messa in servizio; - l'impiego; - la manutenzione e i controlli da parte dell'utilizzatore. b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato, all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche' dai disegni e dagli schemi necessari ad una piena comprensione di tali istruzioni. c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l'attenzione sui pericoli di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3. 4. MATERIALI I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione. I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2 lettera a) e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera. 4.1. I materiali delle parti pressurizzate: a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilita' e tenacita' sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovra' procedere in particolare ad un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, rottura fragile; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure; b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sara' contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprieta' chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell'attrezzatura; c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura; d) devono essere adatti ai processi di trattamento previsti; e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi. 4.2. a) Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonche' le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1; b) il fabbricante allega alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni della direttiva riguardo ai materiali in una delle seguenti forme: - mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate; - mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all'articolo 11; - mediante una valutazione particolare dei materiali. c) Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, la valutazione particolare di cui al terzo trattino della lettera b) e' effettuata dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformita' dell'attrezzatura a pressione. 4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad una determinata specifica. Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale documento deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto. Allorche' un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito nella Comunita' e che e' stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente punto.
REQUISITI PARTICOLARI PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE In aggiunta ai requisiti contemplati nelle sezioni da 1 a 4, per per Le attrezzature di cui alle sezioni 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati 5. ATTREZZATURE A PRESSIONE ESPOSTE ALLA FIAMMA O ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO, CHE PRESENTANO UN RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 Tra le suddette attrezzature figurano: - i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'articolo 3, punto 1.2, come le caldaie per vapore e acqua surriscaldata a focolare, i surriscaldatori ed i risurriscaldatori, le caldaie a recupero, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le pentole a pressione, nonche' i relativi accessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di combustibile, e - le attrezzature di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di cui all'articolo 3, punto 1.1, quali forni per le industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari. Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che: a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale; b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione; c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi; d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura; e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma. 6. TUBAZIONI DESCRITTE ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 1.3 Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, delle flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione; b) ove vi sia la possibilita' che si formi condensa all'interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone piu' basse onde evitare colpi d'ariete o corrosione; c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7; d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi; e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni; f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, marcando chiaramente sul lato fisso dei punti di prelievo il fluido contenuto; g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza. 7. REQUISITI PARTICOLARI ESPRESSI IN CIFRE, PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente. La presente sezione costituisce parte integrante dell'allegato I. Le disposizioni previste dalla presente sezione integrano i requisiti essenziali di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature a pressione alle quali sono applicati. 7.1. Sollecitazioni ammissibili 7.1.1. Simboli R e/t, limite di elasticita', indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi: - del carico di snervamento per un materiale che presenti un limite di snervamento minimo e uno massimo, - del limite di elasticita' convenzionale, pari all'1,0%, per l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato, - del limite di elasticita' convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2%. R m/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20 gradi Centigradi. R m/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo. 7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dal campo in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi, non deve essere superiore al piu' basso dei valori elencati in appresso: - per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio normalizzato (acciaio laminato normalizzato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di R e/t e 5/12 di R m/20; - per l'acciaio austenitico: - se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 30%, 2/3 di R e/t; - in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 35%, 5/6 di R e/t e 1/3 di R m/t; - per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di R e/t e 1/3 di R m/20; - per l'alluminio, 2/3 di R e/t; - per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di Re/t e 5/12 di R m/20 7.2. Coefficienti di giunzione Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari al seguente valore: - per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non distruttive che consentono di verificare l'inesistenza di difetti rilevanti: 1; - per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante sondaggio: 0,85; - per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive diverse da un'ispezione visiva: 0,7. Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto. 7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile. 7.4. Pressione di prova idrostatica Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 dev'essere pari al piu' elevato dei due valori seguenti: - la pressione corrispondente al carico massimo che puo' sopportare l'attrezzatura in esercizio, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,25, ovvero - la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,43. 7.5. Caratteristiche dei materiali Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a) un acciaio e' considerato sufficientemente duttile se l'allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard e' pari almeno al 14% e se l'energia di rottura a flessione per urto (resilienza), misurata in provetta ISO V, e' pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20 gradi oC, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.
 
ALLEGATO II
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti: I = Modulo A II = Moduli A1, D1, E1 III = Moduli B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H IV = Moduli B + D, B + F, G, H1 2. Gli accessori di sicurezza definiti dell'articolo 1, comma 2 lettera d) e oggetto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere. 3. Gli accessori a pressione all'articolo 1, comma 2 lettera d) e oggetto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) sono classificati in base: - alla pressione massima ammissibile PS, - al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN, - al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere; applicando la tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni per precisare la categoria di valutazione della conformita'. Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino, l'accessorio in questione deve essere classificato nella categoria piu' elevata. 4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformita' che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.

----> parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----
 
ALLEGATO III
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi. Modulo A (Controllo di fabbricazione interno) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformita'. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione nel mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e deve contenere: - la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate. 4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essa si applicano. Modulo A1 (controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale) Oltre ai requisiti del modulo A si applica anche quanto indicato in appresso. La verifica finale e' effettuata dal fabbricante e controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Durante queste ispezioni, l'organismo notificato: - si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica fi- nale in base al punto 3.2 dell'allegato I; - preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche' la necessita' di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente. Qualora una o piu' attrezzature a pressione non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure. Il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su ciascuna attrezzatura a pressione. Modulo B (esame "CE del tipo") 1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa. 2. La domanda di esame "CE del tipo" deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un solo organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. Uno stesso tipo puo' coprire piu' varianti di un'attrezzatura a pressione a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: - una descrizione generale del tipo; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate; - le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione; - le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme. In particolare, l'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica per quanto concerne la progettazione e i processi di fabbricazione; - valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero ad una approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; - approva le procedure di giunzione permanente delle parti dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - verifica che il personale addetto alla giunzione permanente delle parti dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato I; 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; 4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate; 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati. 5. Se il tipo soddisfa le corrispondenti disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L'attestato, valido per 10 anni rinnovabili, deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' viene negato il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo" , l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame "CE del tipo" di tutte le modifiche all'attrezzatura a pressione approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso prescritte dell'attrezzatura a pressione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame "CE del tipo". 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" da esso ritirati o negati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. Modulo B1 (esame CE della progettazione) 1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che la progettazione di un'attrezzatura a pressione soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso applicabili. Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4 dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' presenta la domanda di esame CE della progettazione ad un solo organismo notificato. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al punto 3. La domanda puo' coprire piu' varianti di un'attrezzatura a pressione, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - la necessaria prova dell'adeguatezza delle soluzioni adottate per la progettazione, segnatamente in caso di applicazione non integrale delle norme previste all'articolo 5. La prova deve comprendere i risultati degli esami effettuati dal laboratorio appropriato del fabbricante o per suo conto; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5 nonche' gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previsti da tali norme. In particolare, l'organismo notificato: - valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero ad una approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione; - approva le modalita' operative di giunzione permanente delle parti dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al paragrafo 3.1.2 dell'allegato I; - verifica che il personale addetto alla giunzione permanente delle parti dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; 4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate. 5. Se la progettazione soddisfa le disposizioni della direttiva ad essa applicabili, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE della progettazione al richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validita' dell'attestato e i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata. All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' viene negato il rilascio di un attestato di esame CE della progettazione, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE della progettazione di tutte le modifiche apportate alla progettazione approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso prescritte dell'attrezzatura a pressione. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE della progettazione. 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione da esso ritirati o negati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, le informazioni utili circa: - gli attestati d'esame CE della progettazione rilasciati ed i relativi complementi; 9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' conserva, insieme con la documentazione tecnica di cui al punto 3, copia degli attestati di esame CE della progettazione e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. Modulo C1 (conformita' al tipo) 1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita'. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' delle attrezzature a pressione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' conserva copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione nel mercato comunitario. 4. La verifica finale e' controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Durante queste ispezioni, l'organismo notificato: - si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica fi- nale in base al punto 3.2 dell'allegato I; - preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche' la necessita' di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale parzialmente o integralmente. Qualora una o piu' attrezzature a pressione non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure. Il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo su ciascuna attrezzatura a pressione. Modulo D (garanzia qualita' produzione) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato di esame CE della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove sul prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione previste; - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato di esame CE della progettazione. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' delle attrezzature a pressione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" o dell'attestato di esame CE della progettazione e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di direttive, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di registrazione della qualita' Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature a pressione; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita', segnatamente le procedure di giunzione permanente delle parti approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche o sull'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente delle parti e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; - dei mezzi di contollo che verificano il raggiungimento della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - altra documentazione in materia di qualita' quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un piano di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel piano di controllo delle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori: - la categoria dell'attrezzatura; - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; - la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, direttive e tecniche di fabbricazione; In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato deve comunicare altresi' agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo D1 (garanzia qualita' produzione) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 5. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate. 3. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la produzione e per l'ispezione e le prove sul prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 4, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. 4. Sistema qualita' 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione oggetto della domanda - la documentazione relativa al sistema qualita'. 4.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' della attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad esse applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di registrazione della qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature a pressione; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita', in particolare delle procedure di giunzione permanente delle parti, approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche o l'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente delle parti in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - dei mezzi di controllo che verificano il raggiungimento della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2. Esso pre- sume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita'; - altra documentazione in materia di qualita', quali rapporti di ispezione e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc. 5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 5.4. Inoltre l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori: - la categoria dell'attrezzatura; - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; - la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le direttive o le tecniche di fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione: - la documentazione tecnica di cui al punto 2; - la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo capoverso; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3, ultimo comma, 4.4, ultimo comma e ai punti 5.3 e 5.4. 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo E (garanzia qualita' prodotti) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per l'ispezione finale e le prove dell'attrezzatura a pressione secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualita' per le attrezzature a pressione ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione previste; - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo" 3.2. Nel quadro del sistema qualita' ciascun esemplare delle attrezzature a pressione viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di direttive, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di registrazione della qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' delle attrezzature a pressione; - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; - dei mezzi di controllo dell'efficacia del funzionamento del sistema qualita'; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche o sull'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente delle parti e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi progetto di modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della sorveglianza e' di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione tecnica; - altra documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sull'ispezione effettuata. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori: - la categoria dell'attrezzatura; - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; - la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione direttive o le tecniche di fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo E1 (garanzia qualita' prodotti) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 5. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa deve comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e contenere: - una descrizione generale del tipo; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutte o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc. - i rapporti sulle prove effettuate. 3. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualita' approvato per l'ispezione finale dell'attrezzatura a pressione e le prove, secondo quanto specificato al punto 4, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. 4. Sistema qualita' 4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione oggetto della domanda - la documentazione relativa al sistema qualita'. 4.2. Nel quadro del sistema qualita' ciascuna attrezzatura a pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di direttive, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di registrazione della qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' dell'attrezzatura a pressione; - delle modalita' operative di giunzione permanente delle parti approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; - dei mezzi di controllo dei funzionamento dei sistema qualita'; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche o sull'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto al montaggio permanente delle parti in base al punto 3.1.2 dell'allegato I. 4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viena notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi progetto di modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione tecnica; - altra documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc. 5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 5.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel piano di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori: - la categoria dell'attrezzatura; - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; - la necessita' di assicurare l'attuazione delle azioni correttive; - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le direttive o le tecniche di fabbricazione. In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione: - la documentazione tecnica di cui al punto 2; - la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3 ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4. 7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo F (verifica su prodotto) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo: - oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o - oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' delle attrezzature a pressione al tipo - oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" , o - oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita' 3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', conserva copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione. 4. Verifica mediante esame e prova di ogni singola attrezzatura a pressione 4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuati opportuni esami e prove, in base alle relative norme di cui all'articolo 5, o esami e prove equivalenti per verificarne la conformita' al tipo e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili. In particolare l'organismo notificato: - verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla giunzione permanente delle parti e delle prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; - verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; - effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata e redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate. 4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato. Modulo G (verifica CE di un unico prodotto) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'attrezzatura a pressione, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, e' conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione di conformita' 2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonche' la collocazione dell'attrezzature a pressione; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata presso nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai corrispondenti requisiti della direttiva, di renderne comprensibile il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento. La documentazione tecnica comprende: - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; - disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ecc.; - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate; - gli elementi appropriati relativi alla qualifica dei processi di fabbricazione e di prova, nonche' alle qualifiche o all'approvazione del personale ad essi preposto in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 4. L'organismo notificato esamina la progettazione e la fabbricazione di ciascuna attrezzatura a pressione ed effettua, al momento della fabbricazione, le prove appropriate previste nella norma pertinente o nelle norme pertinenti di cui all'articolo 5 della direttiva o esami e prove equivalenti, per certificare la conformita' ai requisiti corrispondenti della presente direttiva. In particolare l'organismo notificato: - esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione; - valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero ad un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I; - approva le procedure della giunzione permanente delle parti o verifica che siano state approvate in precedenza, in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; - procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1 dell'allegato I, effettua o fa effettuare la prova a pressione di cui al punto 3.2.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. 4.1. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione e redige un attestato di conformita' inerente alle prove effettuate che deve essere conservato per 10 anni. 4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunita', deve essere in grado di esibire, a richiesta, la dichiarazione di conformita' e l'attestato di conformita' rilasciati dall'organismo notificato. Modulo H (garanzia qualita' totale) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' oggetto della sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili relative alle attrezzature a pressione previste; - la documentazione relativa al sistema qualita' 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' delle attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva ad esse applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di direttive, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti di registrazione della qualita' Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' della progettazione e di qualita' dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, delle metodologie che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno impiegati nella progettazione delle attrezzature a pressione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e nella garanzia della qualita'; in particolare le modalita' di giunzione permanente delle parti approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche o sull'approvazione del personale, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente delle parti e le prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; - dei sistemi di controllo dell'ottenimento della progettazione e della qualita' richieste dell'attrezzatura a pressione e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia relativa alle attrezzature a pressione in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Deve essere prevista una procedura di ricorso. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi progetto di modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita'; - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualita' dedicato alla progettazione del sistema qualita', quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc. - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualita' dedicato alla fabbricazione del sistema qualita' quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel piano di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori: - la categoria dell'attrezzatura; - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; - la necessita' di garantire il controllo delle azioni correttive; - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema; - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, direttive o le tecniche di fabbricazione. In occasione di tale visita, l'organismo notificato puo' svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione: - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate. Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualita' da esso ritirate o negate. Modulo H1 (garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale) 1. Oltre alle disposizioni del modulo H, si applicano parimenti le seguenti diposizioni: a) Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di esame del suo progetto. b) La domanda deve consentire di rendere comprensibile il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione nonche' di valutarne la conformita' ai corrispondenti requisiti della direttiva. La domanda deve contenere: - le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme armonizzate che sono state applicate; - l'evidenza documentatase che le stesse sono adeguate, in particolare se le norme di cui all'articolo 5 non sono state applicate pienamente; detta evidenza documentata deve includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome. c) L'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validita', i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento dell'attrezzatura a pressione o dei relativi accessori. d) Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto qualora tali modifiche possano influire sulla conformita' ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE del progetto originale. e) Ogni organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti i certificati d'esame CE del progetto da esso ritirati o negati. 2. La verifica finale di cui all'allegato I, punto 3.2 si svolge secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato deve procedere a esami sulle attrezzature a pressione.
 
ALLEGATO IV
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER
LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI DI CUI
ALL'ARTICOLO 12 E DELLE ENTITA' TERZE
RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di valutazione e di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore ne' l'utilizzatore delle attrezzature a pressione o degli insiemi che tale organismo controlla, ne' il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire direttamente nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali attrezzature a pressione o di tali insiemi, ne' rappresentare le parti che partecipano a tali attivita'. Cio non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'attrezzatura a pressione o degli insiemi e l'organismo notificato. 2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e la vigilanza. Deve inoltre avere accesso alle attrezzature necessarie per effettuare verifiche speciali. 4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - le capacita' necessarie a compilare i certificati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle ispezioni. La retribuzione di ciascun ispettore non deve essere fissata in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.
 
ALLEGATO V
CRITERI DA SODDISFARE PER L'AUTORIZZAZIONE
DEGLI ISPETTORATI DEGLI UTILIZZATORI
DI CUI ALL'ARTICOLO 14

1. Gli ispettorati degli utilizzatori devono essere identificabili come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fanno parte, devono disporre di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'. Essi non devono avere responsabilita' alcuna del progetto, della fabbricazione, della fornitura, del montaggio, del funzionamento o della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi e non si devono impegnare in attivita' che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrita' riguardo alle attivita' d'ispezione da essi svolte. 2. Gli ispettorati degli utilizzatori e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. Gli ispettorati degli utilizzatori devono disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e la vigilanza. Deve inoltre avere accesso alle attrezzature necessarie per effettuare verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - le capacita' necessarie a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun ispettore non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'ispettorato degli utilizzatori deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fa parte. 7. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.
 
ALLEGATO VI
MARCATURA CE La marcatura CE e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
Vedere simbolo dell'Allegato VI a Pag. 68 del S.O. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.
 
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

La dichiarazione CE di conformita' deve contenere le seguenti informazioni: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita', - descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme, - procedura di valutazione di conformita' utilizzata, - per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonche' delle procedure di valutazione di conformita' utilizzate, - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo, - eventualmente, riferimento all'attestato di esame "CE del tipo", all'attestato di esame CE della progettazione od all'attestato CE di conformita', - eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato incaricato della sorveglianza del sistema qualita' del fabbricante, - eventualmente, riferimento alle norme armonizzate applicate, - eventualmente, le altre norme e specifiche tecniche che sono state utilizzate, - eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie che sono state applicate, - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita'
 
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