Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 marzo 2000
Modalita' attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto in particolare l'art. 20, comma 2, di detta legge con il quale, nel prevedere l'istituzione di un contributo a favore dello Stato sulle attivita' di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali a decorrere dall'anno 1999, si demanda la disciplina delle modalita' attuative ad apposito decreto interministeriale;
Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, di attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1.
1. I titolari delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gia' rilasciate ai sensi del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed i titolari di licenze per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia vocale nonche' per servizi al pubblico di comunicazioni mobili e personali sono tenuti al versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni e secondo le misure indicati nel medesimo comma 2.
2. Sono soggette a contributo le attivita', comprese quelle che si avvalgono di capacita' satellitare, riguardanti: l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni; la fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale; la fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali.
 
Art. 2.
1. Ai fini della determinazione del contributo, per fatturato, di cui all'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il fatturato e' riferito esclusivamente alle attivita' soggette a contributo.
2. Per le societa' con fatturato inferiore a lire 200 miliardi all'anno, il contributo non e' dovuto qualora vi sia perdita di esercizio riferita alle attivita' soggette a contributo.
 
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno indicato nel comma 2 dell'art. 20 della legge n. 448 del 1998 e' dovuto il pagamento di un acconto sul contributo da versare nell'anno successivo secondo le aliquote fissate dal predetto art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998 da riferire al contributo dovuto per l'anno precedente. Le somme relative a detto acconto sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392, art. 4, relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art. 5, relativamente ai servizi radiomobili terrestri; capitolo 3392, art. 6, relativamente ai servizi satellitari.
2. L'acconto dovuto entro il 15 dicembre 1999, a valere sul contributo relativo al medesimo anno, e' versato, con le prescritte modalita', entro il 30 aprile 2000.
 
Art. 4.
1. I soggetti, che hanno iniziato nell'anno 1999 attivita' sottoposte a contributo, sono tenuti, fermo restando il disposto del comma 2 dell'art. 3, a versare l'acconto, nelle misure e nei termini indicati nell'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998, sulla base di previsioni riguardanti il volume d'affari e, per i soggetti con fatturato stimato in misura inferiore a lire 200 miliardi, le eventuali perdite di esercizio per lo stesso anno 1999. Le previsioni formano oggetto di una apposita nota sottoscritta dal legale rappresentante della societa' e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, da inviare al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i soggetti, che hanno iniziato attivita' sottoposte a contributo prima dell'anno 1999, la previsione del volume d'affari per l'anno 1999 non puo' essere inferiore a quello dell'anno 1998.
3. Le somme corrisposte a titolo di contributo che risultano non dovute possono essere recuperate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti effettuati sia a titolo di acconto che di saldo; dell'avvenuta compensazione e' data comunicazione al Ministero delle comunicazioni, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto recupero.
4. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di contributo mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393 e 394 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato A).
 
Art. 5.
1. Il saldo del contributo e' versato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il fatturato si riferisce secondo le aliquote previste dall'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998. Le somme relative a detto contributo sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392, art. 1, relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art. 2, relativamente ai servizi radiomobili terrestri; capitolo 3392, art. 3, relativamente ai servizi satellitari.
 
Art. 6.
1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del saldo del contributo le societa' sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione sono inviati ai due Ministeri con apposita nota i dali relativi al fatturato cui il contributo si riferisce nonche' copia del bilancio di esercizio approvato. La nota deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' e controfirmata dal presidente del collegio sindacale.
2. I Ministeri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono eseguire verifiche circa la regolarita' dei versamenti dell'acconto e del saldo del contributo dovuto.
 
Art. 7.
1. In caso di ritardato versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 5, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato negli articoli, calcolati al tasso legale vigente.
 
Art. 8.
1. In caso di mancato pagamento del contributo e degli interessi da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 9.
1. Per i soggetti tenuti a corrispondere il canone annuo di concessione relativamente all'esercizio 1998 resta fermo l'obbligo del relativo versamento secondo le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1998.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 378
 
Allegato A

Art. 393.
Rimborso di somme indebitamente versate all'erario

Nel caso di versamento all'erario di somme non dovute, l'Amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato.
La direzione provinciale del Tesoro e' competente a disporre, con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), concernenti, in via di massima:
le somme versate in piu' per l'acquisto di materiale fuori uso da Amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva;
le quote indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle imposte dirette o dai ricevitori provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.;
le trattenute in piu' effettuate sulle pensioni e sugli stipendi;
i versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le tesorerie provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione;
le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa;
i depositi provvisori incamerati perche' di data remota;
i sospesi di tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle tesorerie provinciali alle Amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'erario all'atto della restituzione.
La direzione provinciale del Tesoro e' altresi' competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal capo X, nel caso in cui le amministrazioni centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento.
Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente art. 254.
Art. 394.
Documenti occorrenti per il rimborso
Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre alla direzione provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, corredata dai seguenti documenti:
a) quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128 T, sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla Sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.
Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, puo' prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;
b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;
c) certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario.
L'istanza, di cui al comma precedente, puo' essere rivolta a una direzione provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza.
Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al capo X, la domanda va indirizzata all'amministrazione centrale competente, la quale - ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla direzione provinciale del Tesoro coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso.
Art. 254. Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di tesoreria
1. Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite al versante.
La restituzione e' disposta:
a) dagli uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalita';
b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.
I predetti uffici, accertato che il versamento e' in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.
La tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della direzione provinciale del Tesoro.
 
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