Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 marzo 2000
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3052).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999 di dichiarazione dello stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani sino al 31 dicembre 2000;
Visto il "Programma di superamento e prevenzione dell'emergenza idrica in Sicilia" approvato con delibere della giunta regionale siciliana n. 309 in data 22 novembre 1999 e n. 377 del 30 dicembre 1999 nelle quali vengono individuati gli interventi da attuare per le aree a rischio, distinti in tre fasce:
a) da attuare entro nove mesi;
b) da progettare ed approvare entro nove mesi;
c) da progettare entro dodici mesi;
Visti gli esiti delle riunioni del 18 gennaio e 30 marzo 2000, tenutesi con i rappresentanti della regione siciliana e del Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente, durante le quali e' stato esaminato il programma e sono stati definiti gli interventi da realizzare prioritariamente;
Vista la nota protocollo n. 951 del 3 marzo 2000 della regione siciliana nella quale e' indicata la disponibilita' di fondi per l'attuazione della presente ordinanza;
Vista la nota protocollo n. 23412 del 22 novembre 1999 con la quale l'Ente acquedotti siciliani comunica di avere avviato la redazione dei documenti per la valutazione di impatto ambientale relativa alla costruzione della diga di Blufi;
Sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e la regione siciliana;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della Regione siciliana e' nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento della emergenza idrica nel territorio della Regione siciliana.
2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare due vicecommissari che lo coadiuvano nell'attivazione della presente ordinanza.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi degli interventi gia' finanziati e in corso o da approntare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate, provvedendo, altresi', ad individuare i soggetti attuatori degli interventi. Il commissario per la durata dell'emergenza assicura altresi' la continuita' dell'utilizzo delle acque provenienti dagli impianti di trattamento prorogando le gestioni in essere nelle more, ove necessario, della definizione di nuovi affidamenti degli stessi.
2. Il commissario dispone prioritariamente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 9, gli interventi per il superamento della situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Il commissario pone in essere ogni iniziativa necessaria ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla allegata tabella A, che forma parte integrante della presente ordinanza, acquisendo sui progetti l'intesa del Ministro dell'ambiente che dovra' essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, oltre alle opere previste dall'art. 2 della ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3043 del 26 febbraio 2000, che non possano essere completate con fondi della stessa ordinanza ed eventuali altri interventi la cui ultima azione possa avvenire entro il 30 giugno 2001.
3. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato puo' individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; puo' altresi' acquisire punti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. Per la relativa copertura finanziaria il commissario delegato si avvale dei fondi di cui al capitolo 69901 del bilancio di previsione per l'anno 2000 della Regione siciliana.
4. I residui interventi ricompresi nelle fasce B e C del programma approvato dalla giunta regionale di cui alle premesse, costituiranno oggetto dell'accordo di programma quadro "approvvigionamento idrico e risanamento acque - settore risorse idriche" di cui alle "Intese istituzionali di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale" approvate con deliberazione del C.I.P.E. del 6 agosto 1999 e sottoscritto il 13 settembre 1999.
5. Il commissario delegato definisce, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il programma straordinario degli interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso. Detto programma, da sottoporre al parere della commissione di cui al successivo art. 7, puo' essere predisposto anche per stralci dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici ed al Dipartimento della protezione civile.
6. Il commissario delegato predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; il commissario approva ed attua altresi' un programma straordinario degli interventi da realizzare per riutilizzare le acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori dell'intera regione nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale. Nelle more dell'approvazione di tale programma, il commissario realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti, che dovra' essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque gia' finanziati e non ancora appaltati alla data della presente ordinanza ovvero il cui finanziamento sia previsto dagli accordi di programmi quadro per il ciclo integrato delle acque nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita' delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali.
2. L'utilizzazione di personale delle pubbliche amministrazioni puo' essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di quindici unita', per la formazione di una segreteria tecnica di supporto al commissario medesimo.
3. Il personale di cui al presente articolo e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.
 
Art. 4.
1. L'Ente acquedotti siciliani inoltra al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana lo studio relativo all'impattoambientale delle opere di completamento della diga di Blufi; tale studio, redatto secondo le modalita' previste del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, dovra' specificare in particolare:
il ruolo della diga di Blufi nello schema idrico di riferimento;
la qualita', la natura e la provenienza dei materiali per la realizzazione dell'opera;
l'indicazione delle cave disponibili, le modalita' di coltivazione e di recupero e le interferenze con la viabilita' esistente indotta dal transito dei mezzi da/verso il sito di cantiere;
l'analisi della qualita' delle acque e gli eventuali interventi previsti a tutela delle acque invasate;
le opere connesse ed i relativi impatti.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui al precedente comma, il Ministero dell'ambiente pone in essere tutti gli atti di propria competenza propedeutici alla formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Entro lo stesso termine dovranno esprimersi gli altri enti ed organismi che concorrono alla formazione della valutazione dell'impatto ambientale.
3. Nelle more del completamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale, sono autorizzati esclusivamente le attivita' di ripristino del cantiere, per predisporlo all'inizio dei lavori, e la realizzazione dei rilevati sperimentali con i materiali delle cave individuate, con oneri a carico delle risorse della Regione siciliana.
 
Art. 5.
1. Per la ricerca, captazione ed utilizzo a consumo umano delle acque di falda disponibili e' autorizzata la deroga alle seguenti norme: titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, decreto assessorato sanita' - regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto ministeriale sanita' del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, piano regolatore generale delle acque.
2. L'uso a fini idropotabili delle acque disponibili dovra' essere autorizzato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla scorta delle risultanze derivanti da una fase preventiva e congrua di campionamento ed analisi, in ogni caso non superiori ad un mese e controlli sistematici per almeno un anno.
3. L'istituto per la geochimica dei fluidi di Palermo, anche avvalendosi di esperti idrogeologi e geochimici dell'universita' redige e consegna al commissario delegato ed alla commissione tecnica di cui all'art. 7, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, uno studio di prefattibilita' sulla possibilita' di rinvenimento e utilizzazione di nuove risorse idriche sotterranee nelle province siciliane interessate dall'emergenza. A tale scopo il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire all'istituto la somma di L. 100.000.000. Il relativo onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 6.
1. I prefetti delle province interessate sono autorizzati, su richiesta del commissario delegato e per il periodo strettamente necessario, a requisire dagli invasi, in deroga alle destinazioni attuali, i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica per gli usi potabili a carico dei fondi di cui all'art. 9.
 
Art. 7.
1. E' istituita una commissione tecnica composta da nove esperti, di cui il presidente e due componenti designati dal commissario delegato, due componenti designati dal Ministero dei lavori pubblici, due componenti designati dal Ministero dell'ambiente e due dal Dipartimento della protezione civile.
2. La commissione e' nominata dal commissario delegato, che ne fissa anche i compensi, ed ha sede presso gli uffici del commissario medesimo. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 9.
3. La commissione coadiuva per il commissario delegato ed il vice-commissario per l'affidamento degli incarichi di progettazione per la pianificazione e l'esame egli interventi di cui all'art. 2 della presente ordinanza e, durante il corso dei lavori per l'esecuzione degli stessi.
 
Art. 8.
1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e composta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.
2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 9.
1. All'onere relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, stimato in lire 54,8 miliardi ed alle attivita' di cui agli articoli 3 e 7, stimato in lire 7,6 miliardi, per un importo totale di lire 62,4 miliardi, si fa fronte quanto a lire 39,9 miliardi mediante l'utilizzazione di fondi della Regione siciliana, quanto a lire 16 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 6,5 miliardi a carico della unita' previsionale di base 20.2.1.3 "fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti su apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato per i compiti di cui all'art. 2, comma 6, della presente ordinanza:
dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;
attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti della presente ordinanza;
avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.
Il commissario delegato per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale della Sogesid S.p.a. che concorre fino all'importo di lire 30.770 milioni delle risorse gia' assegnate dal CIPE alla societa' medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della societa' del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.
 
Art. 10.
1. I fondi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza vengono accreditati al commissario delegato dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana in parti proporzionali alla partecipazione delle predette amministrazioni al fondo complessivo di lire 62,4 miliardi.
2. Le predette somme vengono accreditate al commissario delegato, per ciascun progetto, secondo le seguenti modalita':
10% dell'importo, a titolo di anticipazione, alla data di comunicazione del programma di interventi, di cui all'art. 2, comma 5, della presente ordinanza;
10% ad avvenuta approvazione;
10% all'affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice;
successive tre aliquote pari al 20% dell'importo impegnato, come ricavato dal quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, al raggiungimento del 30%, del 60% e del 90% della spesa sull'importo impegnato;
il saldo del 10% sara' corrisposto ad avvenuto collaudo delle opere.
3. Le economie accertate durante l'esecuzione dei lavori potranno essere utilizzate per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2.
 
Art. 11.
1. Il commissario delegato, con cadenza mensile, fornisce al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici le informazioni necessarie per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle opere da realizzare in analogia a quanto gia' previsto per gli interventi cofinanziati dalla Unione europea.
 
Art. 12.
1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;
legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36, 39 e 40;
legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30, escluso le attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza, 65;
legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;
legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;
legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3;
decreto del presidente della regione siciliana 17 maggio 1999 "recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - V.I.A. - Atto di indirizzo e coordinamento", ad esecuzione delle attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2000
Il Ministro: Bianco
 
Tabella A

INTERVENTI DA ATTIVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA (FASCIA A DEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
SICILIANA).

1|Acquisto 10 autobotti| ---------------------------------------------------------------------
| |Riparazione condotta dissalatore Licata -
2| A1.1 |Canicattì ---------------------------------------------------------------------
| |Mini dissalatori mobili della DPC a Porto
3| A1.2 |Empedocle ---------------------------------------------------------------------
4| B1.1 |Escavazione pozzo città di Enna ---------------------------------------------------------------------
5| A1.3 |Escavazione pozzo Monnafarina ---------------------------------------------------------------------
6| B1.2 |Escavazione pozzo città di Nicosia ---------------------------------------------------------------------
7| A2.1 |Rifacimento bretella vecchio Ancipa ---------------------------------------------------------------------
| |Adeguamento a norme delle dighe: Fanaco,
8| A1.4 |Leone, Scanzano, Rossella ---------------------------------------------------------------------
| |Adeguamento a norme delle 11 dighe dell'Ente
9| A1.5 |di sviluppo agricolo ---------------------------------------------------------------------
| |Manutenzione straordinaria potabilizzazione 10| A1.6 |Fanaco ---------------------------------------------------------------------
| |Esecuzione by-pass Caltanissetta per 11| A2.2 |collegamento acquedotto Blufi --------------------------------------------------------------------- 12| A1.7 |Manutenzione straordinaria acquedotto Fanaco ---------------------------------------------------------------------
| |Adduzione acque pozzi Cap Favara e S. Elia 13| A1.8 |in S. Stefano Q. al Voltano

PROGETTI DA ELABORARE ED APPROVARE ENTRO NOVE MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA (INCLUSI NELLA FASCIA B DEL PROGRAMMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA).

1|A1.10|Rifacimento acquedotto Favara di Burgio ---------------------------------------------------------------------
| |Costruzione nuovo serbatoio S. Leo e rifacimento acquedotto 2|A1.1 |Gela Licata
 
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