Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Limone Costa d'Amalfi", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la domanda presentata dalla Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi - C.A.T.A. - a responsabilita' limitata e dal Consorzio valorizzazione limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Limone Costa d'Amalfi", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come indicazione geografica protetta;
Vista la nota prot. n. 63858 del 20 dicembre 1999, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dalla Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi - C.A.T.A. - a responsabilita' limitata e dal consorzio valorizzazione limone e derivati - CO.VA.L.D. - intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Limone Costa d'Amalfi" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo l'Istituto Mediterraneo di Certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari - "IS.ME.CERT.", ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Limone Costa d'Amalfi", come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Limone Costa d'Amalfi", come indicazione geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Limone Costa d'Amalfi" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Limone Costa d'Amalfi".
 
Art. 2.
La denominazione "Limone Costa d'Amalfi" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato "Istituto Mediterraneo di Certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari - IS.ME.CERT.", che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Limone Costa d'Amalfi", come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA "LIMONE COSTA D'AMALFI"
Art. 1.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone Costa d'Amalfi" e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone Costa d'Amalfi" designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar "Sfusato" avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo amalfitano.
Art. 3.
La zona di produzione del "Limone Costa d'Amalfi" di cui al presente disciplinare comprende:
l'intero territorio del comune di Atrani;
parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
La descrizione del confine e' effettuata dall'estremo Ovest fino a raggiungere l'estremo Est. Il confine Sud e' individuato dal Mar Tirreno.
CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. "POSITANO"
Partendo da ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del "Limone costa d'Amalfi" inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge al rudere "Il Mandrino" passando al di sotto di monte Gambera e di monte Pertuso, attraverso il Colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la localita' Grotte, la localita' "I Cannati" e il colle "La Serra". Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le localita' Pino e Acquarola e giunge in prossimita' dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al convento di Cospita (carta di Amalfi).
CARTA I.G.M. n. 197 IV N.E. "AMALFI"
Dal convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo lungo la pendici del monte Sorca, e di qui giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della localita' Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala-Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (carta di Nocera Inferiore).
CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. "NOCERA INFERIORE"
A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paterno' S. Elia, passando sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla localita' Gete sfiora la localita' Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la localita' Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la localita' Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S. Antonio (carta di Amalfi).
CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. "AMALFI"
Partendo dal vallone Vecite (Carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il Colle Pascullo, Colle La Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del Suono, passando al di sopra della localita' Badia, e al di sotto di Grotta Piana e Monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte "l'Uomo a Cavallo", costeggia il vallone S. Nicola, la localita' Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando in prossimita' della sorgente Cannillo, tra la localita' Simicella e San Gineto, fino alle falde del Monte Falerio (carta di Pastena).
CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. "PASTENA"
Il confine segue il sentiero che passa tra il monte Falerio ed il monte Collo (carta di Salerno).
CARTA I.G.M. 1:25.000 n. 185 IIS.O. "SALERNO"
Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della loc. Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della Frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.
Art. 4.
Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unita' colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).
I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.
La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, detta localmente "cupola", adattata ad un idoneo sistema di copertura. E' facolta' degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualita' del prodotto art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti.
La densita' d'impianto non dovra' essere superiore ad 800 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1 febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.
Art. 5.
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi", sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle norme EN 45011.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta deve essere presentata, all'organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.
Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo puo' rilasciare, su conformi denuncie di produzione, parziali ricevute di produzione.
Art. 6.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando e' destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media.
Dimensioni: medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100 grammi ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione.
Peduncolo: di medio spessore e lunghezza.
Attacco al peduncolo: forte.
Umbone (apice): grande e appuntito.
Solco apicale: quasi assente.
Residuo stilare: assente.
Colore della buccia: giallo citrino.
Buccia ( flavedo ed albedo): di spessore medio.
Flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte.
Asse carpellare: rotondo, medio e semipieno.
Polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidita' (non inferiore a 3,5/100 ml).
Art. 7.
L'immissione al consumo del I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" deve avvenire secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:
a) "Limone Costa d'Amalfi" e "indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico e' costituito da un limone affogliato che e' posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nera Limone Costa d'Amalfi. All'interno del doppio cerchio vi e' il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi e' un cespuglio di macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore giallo pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio e la seconda linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare di colore blu pantone 301 Cv ed il cielo azzurro pantone 297 CV.
Dovra' figurare, inoltre, la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate all'esportazione.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico "Costa d'Amalfi" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
1) i limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quanti utilizzata della I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto;
3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3, del presente disciplinare;
4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti organi della regione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. "Limone Costa,d'Amalfi" per i prodotti elaborati e/o trasformati potra' essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla indicazione geografica protetta. di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.
Art. 8.
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi", un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma di legge.
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