Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 aprile 2000
Criteri per la concessione di benefici a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione
autotrasporto di persone e cose

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita', ed in particolare:
a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;
b) l'art. 4, che stabilisce incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto, ai fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale, nonche' di realizzare una riduzione della capacita' di carico complessiva;
c) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;
d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;
e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra;
Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27;
Viste le vigenti disposizioni comunitarie in materia di piccole e medie imprese;
Considerata la necessita' di favorire la ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi attraverso forme di aggregazione che consentano alle stesse di conseguire obiettivi direttamente connessi al miglioramento delle condizioni di esercizio, a condizione che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacita' di trasporto;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Per raggruppamenti di imprese si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, od a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II/bis del codice civile.
2. Tali raggruppamenti, per le finalita' di cui al presente decreto, debbono essere iscritti all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
 
Art. 2.
1. Per le operazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi destinati all'impianto delle nuove imprese, agli investimenti connessi ai processi di aggregazione, nonche' alla riduzione dei costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni.
2. Detti contributi sono concessi per operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Alle piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di altre imprese di autotrasporto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 454/1997, sono concessi contributi forfettari, fino ad un massimo di lire 150 milioni:
a) per l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali comunque connesse al processo di aggregazione, nonche' per l'eventuale avviamento commerciale, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;
b) per la razionalizzazione dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unita' di carico, nonche' di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti, nel limite percentuale del 15% o del 7,5% dei costi ammessi, a seconda che si tratti di piccole o di medie imprese.
2. E' inoltre concesso un contributo, fino ad un importo massimo di lire 7 milioni, per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante dal processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20 occupati.
3. L'importo massimo complessivo dei contributi di cui ai commi precedenti e' pari a lire 250 milioni per ciascun processo e l'impresa risultante dallo stesso non puo' essere destinataria di altri aiuti previsti dal presente decreto, ad eccezione di quelli indicati all'art. 8.
4. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi precedenti i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme.
5. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio.
 
Art. 4.
1. Alle piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti nuovi o aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori che conferiscano la propria attivita' in un raggruppamento nuovo o gia' esistente, divenendone soci lavoratori, e' concesso un contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la redazione del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;
2. Le imprese e gli imprenditori beneficiari del contributo non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997.
 
Art. 5.
1. Ai raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori ai sensi delle vigenti disposizioni, che associano, in qualita' di soci lavoratori, imprenditori titolari di piccole e medie imprese iscritte al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese, anch'esse iscritte all'Albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997, e' concesso un contributo forfettario sino ad un importo massimo di lire 25 milioni per ciascuna nuova impresa associata, con il limite massimo di lire 250 milioni, per le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere a) e b), nei limiti percentuali dei costi ammessi indicati in tale articolo.
2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente, riguardanti la fusione di due o piu' raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole o medie imprese ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, e' concesso un contributo fino a lire 25 milioni per ciascun raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite massimo di lire 250 milioni. Il contributo non puo' in ogni caso superare i limiti percentuali dei costi ammessi indicati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
 
Art. 6.
1. Dai processi di aggregazione definiti ai precedenti articoli dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano, qualora, a seguito dell'aggregazione, tale capacita' risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile.
2. La riduzione di cui al comma 1 dovra' riguardare:
a) il 6% della capacita' di trasporto complessiva, calcolata in termini di capacita' di carico utile, qualora a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacita' di carico utile compresa fra le 260 e le 520 tonnellate;
b) il 10% della capacita' di carico utile, qualora, a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacita' di carico utile superiore alle 520 tonnellate.
In caso di mancato conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto.
3. La riduzione di cui al comma 1 dovra' realizzarsi mediante avvio a rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione.
 
Art. 7.
1. Le imprese ed i raggruppamenti interessati all'ottenimento di contributi di cui ai precedenti articoli, debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della citata legge n. 454/1997 e contestuailmente in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto e compilando la scheda, tra quelle di cui all'allegato B del presentedecreto, relativa alla fattispecie per la quale il contributo e' richiesto. A ciascuna scheda deve essere allegata la documentazione dalla stessa prevista, con particolare riguardo al piano di aggregazione, dal quale dovra' risultare la economicita' dell'operazione complessiva di raggruppamento e la maggiore efficienza dell'organizzazione di nuova costituzione rispetto al precedente assetto, nonche' della prevista riduzione della capacita' di carico risultante dal processo di aggregazione.
2. Il Comitato di cui all'art. 8 della citata legge n. 454 del 1997, esaminate le domande delibera l'ammissione al contributi entro massimali indicati agli articoli 3, 4 e 5, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere a) e b), della citata legge n. 454 del 1997, del numero delle imprese monoveicolari coinvolte nei processi di aggregazione, degli effetti occupazionali indotti, dei benefici, rapportati ai costi, dei processi medesimi, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'intermodalita' e del contenimento delle emissioni nocive, nonche' della riduzione percentuale della capacita' di carico utile. A tal fine, i competenti organi del Ministero dei trasporti e della navigazione calcoleranno il numero dei veicoli e la loro capacita' di carico utile al momento della costituzione del raggruppamento ed effettueranno di nuovo tale calcolo dopo sei mesi da detta operazione, verificando in particolare che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del presente decreto.
3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente decreto i costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche e telematiche, per i quali le imprese interessate abbiano gia' fruito di benefici disposti ai sensi della citata legge n. 454 del 1997.
 
Art. 8.
1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti articoli sono concessi i contributi per la partecipazione dei propri titolari e addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages, nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante una o piu' delle seguenti attivita':
a) corso di formazione e/o di aggiornamento, con addestramento impartito da personale esterno;
b) iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia e all'estero;
c) progetti di formazioni sottoscritti fra imprese e raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la creazione di nuove figure professionali o per la specializzazione post-universi'taria nel settore dei trasporti.
2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le imprese dovranno dimostrare con specifico riguardo ai corsi sub a) che gli stessi siano conformi, per programmi e modalita' di svolgimento, a quelli proposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Le imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e) della citata legge n. 454 del 1997.
4. Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti hanno gia' beneficiato dei contributi previsti dal presente articolo non possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.
 
Art. 9.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della citata legge n. 454/1997, le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.
2. I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi in parola sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.
3. Sono altresi' tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o i raggruppamenti di imprese che non avranno realizzato, entro sei mesi dal processo di aggregazione, una riduzione della capacita' di carico complessiva, secondo le modalita' previste dall'art. 6 del presente decreto.
4. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n. 454/1997.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, nonche' alla contestazione all'impresa o al raggruppamento, delle violazioni loro attribuite e, assegnati sessanta giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, provvede all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Roma, 7 aprile 2000
Il direttore: Ricozzi
 
Allegato A

Il sottoscritto .... nella sua veste di .... del .... (1) con sede in .... via .... ....n. ........................ cap................... iscritt...... al'Albo degli autotrasportatori di .... al n. .... in data .... partita IVA ....
Chiede che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui all'art. 4 della legge n. 454/1997 e successive modificazioni, cosi' come attuato dagli articoli 3 - 4 - 5 - 8 del decreto direttorale n. ................................ del ....................... come apresso descritti, nell'allegato B.
A tale scopo dichiara:
che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti tra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 454/1997);
che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della legge n. 454/1997);
che i veicoli complessivamente in disponibilita' dell'impresa ammontano a ................... unita', per complessive ................ tonnellate di carico utile;
che la riduzione della capacita' di trasporto complessiva verra' realizzata mediante avvio a rottamazione ovvero vendita in paesi non appartenenti all'area CEMT di veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione;
che il corso di formazione e/o di aggiornamento per il quale si chiede il rimborso delle spese di partecipazione, e' conforme per programmi e modalita' di svolgimento a quelli proposti dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per i corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante);
che l'impresa o il raggruppamento non si avvarranno dei benefici art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente nell'ipotesi di richiesta di contributi ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante).
Si impegna altresi' a non utilizzare i benefici richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale ................. n. .............. del .......... per piu' di una volta in un biennio.
Allega altresi' documentazione idonea a comprovare quanto sopra dichiarato, nonche' la relazione di cui all'allegato C.
Luogo e data ...................................
Firma ................................
1) Indicare se trattasi di:
a) piccole o medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto; oppure
b) piccole o medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti; oppure
c) raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto direttoriale che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima; oppure
d) raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedano a fondersi tra loro.
 
Allegato B
----> vedere allegato <----
 
Allegato C
Relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa (da compilare per la richiesta dei contributi ex art. 4 legge n. 454/1997).
Tale relazione deve contenere:
1) descrizione dell'impresa o del raggruppamento o dell'attivita' esercitata;
2) descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attivita', passivita' e immobili) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento.
 
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